20 Agosto 2025
Fondazione Inarcassa
La Fondazione Inarcassa chiede un intervento del Legislatore per riformare il regime di responsabilità dei professionisti. La libera professione tecnica rischia di diventare insostenibile a causa di un impianto normativo che scarica responsabilità sproporzionate rispetto al loro ruolo effettivo nella filiera edilizia. A lanciare l’allarme è Fondazione Inarcassa, l’ente che rappresenta architetti e ingegneri. Nel position paper pubblicato lo scorso giugno, denuncia un contesto normativo squilibrato che non distingue adeguatamente le responsabilità del progettista e del direttore dei lavori da quelle dell’appaltatore. Una situazione aggravata dalla perdurante incertezza giuridica che apre la strada a contenziosi anche molti anni dopo la conclusione dell’incarico.
Il documento redatto evidenzia come progettisti, direttori dei lavori e collaudatori siano spesso chiamati a rispondere in solido con l’impresa per difetti dell’opera, anche nei casi in cui le problematiche derivino esclusivamente da errori esecutivi o scelte operative di cantiere. Una simile impostazione altera l’equilibrio tra i soggetti coinvolti e rende la libera professione tecnica sempre più vulnerabile sotto il profilo della responsabilità civile e patrimoniale.
Per ripristinare un quadro più equo e razionale, Fondazione Inarcassa propone un intervento organico che si articola attorno a due princìpi fondamentali: a) separazione delle responsabilità: il professionista tecnico dovrebbe rispondere solo in caso di dolo o colpa grave e per errori strettamente riconducibili alla progettazione o alla direzione lavori; b) escussione preventiva dell’impresa: il committente dovrebbe poter agire contro il professionista solo dopo aver escusso l’appaltatore responsabile della esecuzione.
Le modifiche normative richieste si concentrano su quattro articoli del Codice civile. Art. 1669 c.c.: la responsabilità per vizi gravi dell’opera dovrebbe essere circoscritta ai soli casi di dolo o colpa grave da parte del progettista, e solo successivamente all’escussione dell’impresa. Art. 2236 c.c.: per le prestazioni di particolare difficoltà, viene chiesta l’esclusione della responsabilità del tecnico per errori non riconoscibili dal committente o dall’appaltatore. Art. 1176 c.c.: viene proposta l’esclusione del principio della solidarietà automatica per direttori dei lavori e collaudatori, subordinando ogni responsabilità all’accertamento del nesso causale e della colpa. Art. 754 c.c.: si propone di limitare la responsabilità degli eredi del professionista alla sola quota ereditaria accettata, escludendo responsabilità solidali in assenza di colpa accertata.
Altro punto chiave della proposta è la modifica della decorrenza del termine di prescrizione. Si ritiene necessario che il termine inizi a decorrere dal compimento della prestazione professionale e non dalla scoperta del difetto al fine di evitare che il professionista resti esposto a responsabilità illimitate nel tempo.
La richiesta della Fondazione è netta. Il Legislatore deve intervenire con urgenza per riequilibrare un sistema che penalizza i tecnici costringendoli ad assumersi oneri che travalicano il loro reale àmbito di azione. Senza una riforma strutturale, il rischio è lo svuotamento della professione tecnica con gravi ripercussioni sull’intero comparto edilizio. Il sodalizio ritiene sia necessario ristabilire un principio di responsabilità coerente con le competenze effettive dei professionisti evitando che paghino per errori non loro.
Di Fulvio Pironti
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