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Accise sul tabacco, scattano gli aumenti dal 2023 anche su sigari e sigarette, dopo gli incrementi del 2022 sui prodotti riscaldati

A prevedere l'aumento è l'articolo 28 del testo in bozza, rubricato come "Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo"

26 Novembre 2022

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Pubblicata la bozza delle Legge di Bilancio 2023, che  prevede un aumento delle accise su sigarette e tabacchi a partire dal prossimo anno, con l’ovvia conseguenza di un aumento di prezzi per i fumatori ed i consumatori in generale. Si suppone una crescita dell'importo fisso per unità di prodotto: arriverà a 36 euro per 1.000 sigarette a partire dal prossimo 1° gennaio.

L’aumento delle accise si ripercuoterà anche sui consumi, con un rincaro del prezzo che potrebbe essere di circa 20 centesimi sul pacchetto standard da 20.

Per la conferma ufficiale delle misure si deve attendere la conclusione dell’iter parlamentare della Manovra.

A partire dal 1° gennaio del prossimo anno è previsto un aumento delle accise, che si ripercuoterà sui consumi: a prevederlo è l’articolo 28 del testo in bozza, rubricato come Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. L'intervento sarà complessivamente non solo sulle sigarette ma anche sui sigari, sul tabacco da fiuto, da mastico, da pipa e da inalazione.

L’ultima parte da considerare nel prezzo complessivo è l’aggio che spetta al tabaccaio: pari al 10 per cento del prezzo di vendita.

Nel testo della bozza vengono inoltre definiti i tempi per l’emanazione di nuovi decreti del MEF per la rideterminazione delle aliquote.

Per il 2023 si prevede un'aliquota del 36,5%, per il 2024 del 38 %, per il 2025 del 39,5%, per il 2026 del 39,5%

All’articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, verrebbe aggiunto il comma 10-bis:

“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 3, lettera a), sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulta compresa nell’intervallo di cui all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all’anno solare precedente, relativamente all’applicazione dell’accisa sulle sigarette.”

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