07 Aprile 2021
La rottamazione delle cartelle parte dalla data di presentazione della domanda da parte del contribuente, e non dal giorno in cui viene accolta.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza con la sentenza 1783/12/2021
Per la CTR del Lazio, secondo quanto previsto dal decreto fiscale n. 193/2016 all’articolo 6, si considerano rientranti nella rottamazione delle cartelle esattoriali tutte le somme versate dopo aver presentato domanda.
Questo significa che tutte le somme pagate dopo dopo la presentazione della domanda, comprese quelle che servono a estinguere l’ipoteca sull’immobile, vanno rimborsate o computate nei pagamenti per completare la definizione agevolata.
La Commissione tributaria regionale del Lazio è stata chiamata in causa da un contribuente che si era trovato in un caso simile: l’agente della riscossione non gli aveva riconosciuto i soldi versati subito dopo la presentazione della domanda per estinguere l’ipoteca che era stata iscritta come conseguenza del suo debito con il Fisco. L’istanza di accesso alla rottamazione mirava a stralciare la parte relativa alle sanzioni e agli interessi di mora sulle cartelle.
La data di presentazione della domanda di accesso alla pace fiscale e quindi di rottamazione delle cartelle, segna la sospensione dell'attività ordinaria dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Secondo la Commissione tributaria infatti, lo spirito del decreto è quello di "ricondurre le conseguenze della rottamazione esclusivamente alla presentazione dell’istanza e a prescindere dalla successiva istruttoria ad opera del concessionario, e ciò proprio per evitare disparità di trattamento che potrebbero verificarsi in ragione delle tempistiche – più o meno celeri – della stessa".
"Proprio questo principio", continua la sentenza della Commissione tributaria regionale, "conferma gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione come, ad esempio, l’impossibilità per il concessionario di avviare nuove azioni esecutive o di iscrivere ulteriori fermi amministrativi e ipoteche, così come di proseguire quelle avviate che non siano già in una fase avanzata".
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