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Covid, Tribunale di Milano assolve 38enne salito su un treno senza tampone negativo: "Illegittimo limitare la libertà personale"

La giudice rigetta le accuse di condanna per il 38enne di Milano, fatto scendere a Pescara e condannato a due mesi di reclusione. Per il Tribunale di Milano un regolamento generale e indifferenziato è "incostituzionale"

04 Gennaio 2023

Covid vaccino

Fonte Facebook: Nonna Maria

Il Tribunale di Milano si è espresso in merito al caso di un 38enne salito sul treno Milano-Bari lo scorso 15 gennaio 2022 e fatto scendere a Pescara perché privo di test Covid negativo. Ebbene, per il Tribunale vale la formula "il fatto non sussiste" visto che  l'uomo è stato assolto dall'accusa di condanna disposta dalla Procura che chiedeva alla giudice Sofia Fioretta la condanna a 2 mesi di reclusione. Il 38enne è stato accusato di aver violato l'obbligo di quarantena introdotto il 25 febbraio dal governo Conte 2. Ma la giudice ha escluso questo reato contravvenzionale per tre ragioni.

Covid, Tribunale di Milano assolve 38enne: "Illegittimo limitare la libertà personale"

All'uomo era stata contestata l'inosservanza di "un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva". Ma così non è per il Tribunale di Milano. La prima ragione è che la condotta del passeggero è "del tutto priva del requisito della necessaria offensività". Il 38enne era asintomatico ed è risultato negativo in farmacia a un test effettuato in farmacia due ore dopo. Ragion per cui non rappresentava il minimo pericolo per la salute pubblica.


Gli altri due motivi sono i seguenti. Uno è che quella contravvenzione avrebbe dovuto presupporre un ordine non generalizzato ma "ad personam", vale a dire "rivolto a un determinato destinatario di un provvedimento amministrativo (ad esempio attraverso un sms dell’Azienda sanitaria di competenza) con il quale, verificata la positività a seguito del test, egli fosse stato sottoposto alla quarantena". E invece "le norme dell’emergenza Covid hanno del tutto omesso" previsioni volte "all’emanazione di un provvedimento limitativo della libertà personale del soggetto risultato positivo".


Se invece per applicare la contravvenzione si ritenesse "sufficiente la semplice violazione dell’obbligo di quarantena contenuto nel provvedimento generale e astratto emesso dal governo", il reato consisterebbe allora "nella violazione di una del tutto illegittima limitazione della libertà personale", "incostituzionale per violazione del principio di riserva di giurisdizione". Applicare una disposizione generale al caso singolo spetterebbe infatti soltanto all’autorità giudiziaria. La giudice dunque spiega che "un regolamento generale e indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale, e la sua violazione "non può integrare ipotesi di reato". 

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