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Vietare animali in condominio è impedito da legge e giurisprudenza, che riconoscono il diritto di vivere con animali domestici e tutelano il rapporto affettivo

La Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 766/2024) ha ribadito che vietare la presenza di animali domestici contrasta con l’ordinamento giuridico e con il principio di tutela del rapporto affettivo tra uomo e animale

04 Agosto 2025

Vietare animali in condominio è impedito da legge e giurisprudenza, che riconoscono il diritto di vivere con animali domestici e tutelano il rapporto affettivo

Pixabay

Negli ultimi anni, il rapporto tra persone e animali domestici è profondamente mutato. Non si tratta più soltanto di "tenere un cane o un gatto in casa": oggi per molte persone, cani, gatti o altri animali domestici sono veri e propri membri della famiglia. E se l’abitazione nella quale si convive con l’animale ricade in condominio cosa succede? E cosa accade quando un regolamento di condominio stabilisce che non si possono tenere animali negli alloggi? È davvero possibile impedire a qualcuno di convivere con il proprio amico a quattro zampe? Le domande sono tutt’altro che infrequenti, soprattutto per chi si trova a vivere in un complesso condominiale con clausole regolamentari rigide o in presenza di vicini intolleranti. La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, un divieto generico è giuridicamente nullo. Vediamo perché.

La legge è dalla parte degli animali

Nel 2012, con l’entrata in vigore della riforma del condominio (Legge n. 220), il Legislatore è intervenuto su una questione sempre più sentita. È stato aggiunto all’art. 1138 c.c. un comma tanto breve quanto importante il quale prescrive che "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici". Una frase semplice che tuttavia traccia un cambiamento profondo nel nostro ordinamento. Il diritto di vivere con un animale domestico è ora riconosciuto dalla legge. E tale diritto non può essere mortificato da una clausola inserita in un regolamento di condominio approvato in assemblea dalla maggioranza dei condòmini (cosiddetti regolamenti assembleari). Tale norma trova il suo fondamento nel radicale mutamento della coscienza sociale e nella evoluzione dell’ordinamento giuridico, sempre più improntato a valorizzare il rapporto tra l’uomo e l’animale domestico.

E per i regolamenti di natura contrattuale?

La questione si complica un po’ quando si entra nell’àmbito dei regolamenti contrattuali, ovvero quelli che vengono accettati al momento dell’acquisto di un immobile e fanno parte integrante del rogito notarile. In questi casi, ci si è chiesti se la tutela prevista dall’art. 1138 c.c. valga ugualmente. La giurisprudenza per anni è stata divisa. Alcune pronunce hanno dato ragione ai regolamenti contrattuali ritenendoli più vincolanti, mentre altre li hanno ritenuti superati dalla nuova sensibilità giuridica. Oggi, però, le decisioni più recenti sembrano aver preso una direzione chiara. Ad esempio, il Tribunale di Cagliari (sentenza n. 134/2025) ha affermato che il divieto di possesso di animali domestici è nullo indipendentemente dalla natura del regolamento (il 22.7.2016 lo stesso tribunale aveva precisato con ordinanza che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. è applicabile a tutte le disposizioni con esso contrastanti, indipendentemente dalla natura del regolamento e indipendentemente dal momento - ante o post riforma - in cui è stato adottato).

Stessa posizione è stata presa dalla Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 766/2024) la quale ha ribadito che vietare la presenza di animali domestici contrasta con l’ordinamento giuridico e con il principio di tutela del rapporto affettivo tra uomo e animale. In altri termini, anche un regolamento contrattuale non può vietare, in modo assoluto e generico, di tenere animali in casa. Comunque il dibattito giuridico sul diritto di tenere animali domestici in condominio e dei limiti imposti dai regolamenti contrattuali resta aperto anche se la tendenza che si registra è orientata verso la direzione della nullità di tale clausola anche se contenuta in un regolamento contrattuale.

Regole sì, divieti no: come gestire la convivenza

Attenzione però: questa tutela vale per i proprietari delle unità immobiliari. Qualora un appartamento venga concesso in locazione, il locatore potrà liberamente decidere di vietare al locatario il possesso di animali inserendo apposita clausola nel contratto locativo. In tale caso si entra nella sfera della autonomia contrattuale tutelata dall’art. 1322 c.c.

Anche se il regolamento di condominio non può vietare la presenza di animali, può e deve stabilire alcune regole per una armonica convivenza. Ad esempio, il guinzaglio nelle aree comuni, l’uso della museruola in ascensore, l’obbligo di pulire sùbito le deiezioni e il divieto di accesso ad alcune zone sensibili. Si tratta di regole ragionevoli, concepite non per escludere, ma per garantire un equilibrio tra il diritto del singolo e il rispetto della collettività. Infine, nessuna legge può sostituire il buon senso e il rispetto reciproco. È importante che chi vive con un animale si impegni a non arrecare disturbo agli altri: evitare che il cane abbai per ore, garantire la pulizia degli spazi comuni, sorvegliare l’animale per evitare danni o incidenti.

Di Fulvio Pironti

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