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Codice stradale, dietrofront sulla guida sotto effetto di droghe, reato se “sostanza stupefacente assunta in tempo prossimo alla conduzione del veicolo”

Una circolare emonata dai Ministeri degli Interni e della Saluta contraddice apertamente la linea voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

07 Maggio 2025

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Fonte: X

Clamoroso dietrofront sul nuovo Codice della Strada, in merito alla guida sotto effetto di sostanza stupefacenti. La linea dura del ministro dei Trasporti Matteo Salvini viene smentita da una circolare congiunta di Interno e Salute. Per essere sanzionati serve provare l’effettiva alterazione psico-fisica durante la guida.

Dietrofront sulla guida sotto effetto di droghe, reato se “sostanza stupefacente assunta in tempo prossimo alla conduzione del veicolo”

Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e della Salute, inviata l’11 aprile alle prefetture e alle forze dell’ordine, ha di fatto modificato l’applicazione delle norme sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti contenute nel nuovo Codice della Strada. Una circolare apparentemente tecnica che, però, contraddice apertamente la linea voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La norma voluta dalla Lega prevedeva sanzioni automatiche per chi risultasse positivo a sostanze stupefacenti, indipendentemente dagli effetti sulla capacità di guida. Una stretta ispirata a logiche di tolleranza zero, che però era finita nel mirino di associazioni antiproibizioniste, giuristi e tribunali. Ora la nuova circolare stabilisce che non basta la presenza di sostanze nell’organismo: serve dimostrare che esse producano ancora i loro effetti al momento della guida.

Il principio chiave della circolare è chiaro: per configurare il reato di guida sotto l’effetto di droghe, non è sufficiente il semplice riscontro di metaboliti nel corpo del conducente. Occorre invece accertare lo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida. In particolare, le forze dell’ordine dovranno dimostrare che la sostanza sia stata assunta in un lasso di tempo “prossimo” alla conduzione del veicolo.

Una marcia indietro che recupera il concetto di “intossicazione attiva”, eliminato con il nuovo codice, e che comporta conseguenze pratiche significative: molte delle contestazioni sollevate nei mesi scorsi potrebbero decadere in base alla nuova procedura operativa.

La circolare dettaglia anche una nuova procedura per l’accertamento. In caso di sospetto, si parte con un test salivare preliminare. Se positivo, vengono prelevati due campioni di saliva, da conservare a 4 gradi e inviare tempestivamente ai laboratori di tossicologia forense. Qui si svolge l’analisi di “secondo livello”, l’unica che può condurre a un’incriminazione.

L’analisi si basa sull’individuazione dei metaboliti attivi, ovvero le molecole che dimostrano l’effettiva attività della sostanza. La semplice presenza di metaboliti inattivi – prodotti del metabolismo che attestano il consumo ma non l’intossicazione – non potrà più portare a sanzioni.

Un altro passaggio significativo esclude il ricorso ai test delle urine, ritenuti non indicativi di uno stato di alterazione. Inoltre, la circolare obbliga a considerare l’eventuale assunzione di farmaci prescritti, come oppioidi o psicofarmaci, che potrebbero falsare i risultati.

Infine, se la positività è confermata, il secondo campione deve essere conservato a -18 gradi per almeno un anno, per consentire eventuali controanalisi richieste dalla difesa.

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