09 Gennaio 2025
Foto Roberto Monaldo / LaPresse13-04-2020 RomaCronacaEmergenza coronavirus - Controlli stradali della Polizia di Stato in occasione delle festività pasqualiNella foto Posto di blocco della Polizia sulla via del MarePhoto Roberto Monaldo / LaPresse13-04-2020 Rome (Italy)Coronavirus outbreak - State police checkpoint
Cosa rischia chi non si ferma al posto di blocco della Polizia, e cosa prevedono il codice penale, civile e della strada nel caso in cui ci si rifiutasse di fermarsi all'alt della volante?
Un posto di blocco è un'area specifica in cui i veicoli vengono fermati obbligatoriamente per consentire alle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) di eseguire controlli. Solitamente, in queste aree viene predisposta una corsia dedicata in cui i veicoli confluiscono, con la presenza di diverse pattuglie per gestire i controlli. È quindi obbligatorio fermarsi ad un posto di blocco.
Occorre però marcare una differenza importante tra posto di blocco e posto di controllo, dove gli agenti invitano i conducenti a fermarsi selezionandoli a campione, mentre il posto di blocco prevede verifiche sistematiche su tutti i veicoli in transito.
Pertanto, chiunque si trovi in prossimità di un posto di blocco è obbligato a fermarsi, mentre nel caso di un posto di controllo non è detto che venga selezionato per le verifiche.
In entrambe le situazioni, è fondamentale attenersi immediatamente alle indicazioni degli agenti. Questi controlli servono a garantire la sicurezza pubblica e richiedono la collaborazione dei soggetti momentaneamente controllati.
La normativa che regola i posti di blocco si trova all’art. 194 del Codice della strada e afferma che gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza hanno il diritto di formare posti di blocco per effettuare i controlli necessari all’espletamento delle loro funzioni e cioè al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici. Possono in fatti usare i “mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali”.
L’art. 192 del Codice della strada recita: “Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo”.
I conducenti devono esibire documenti come patente, carta di circolazione e assicurazione, assicurandosi che siano in regola e validi.
Non rispettare l'obbligo di fermarsi comporta prima di tutto delle conseguenze sul piano amministrativo. Si rischiano sanzioni tra € 1.362 e € 5.456, ma si potrebbe incorrere anche nella fattispecie che configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni secondo l’articolo 337 del codice penale. Nel caso di violazione di un posto di controllo invece, si può incorrere in una sanzione amministrativa tra gli 87 e i 344 euro.
Gli agenti possono inoltre ispezionare il veicolo per verificare il rispetto delle norme sull’equipaggiamento o il trasporto di carichi o beni proibiti.
La violazione di un posto di blocco inoltre può sfociare nella commissione del reato di resistenza pubblico ufficiale, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Su questo punto di è espressa anche la Corte di Cassazione che ha dato un’interpretazione restrittiva del tema, affermando che è sufficiente che sia impedita la libertà del pubblico ufficiale, a prescindere dall’esito del controllo, perché si configuri il reato.
Con la sentenza n.5459 dell’11 febbraio 2020 infatti, la Cassazione ha stabilito che In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati”.
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