25 Novembre 2021
fonte: Twitter @blogsicilia
Era stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio perché rifiutava di sottoporsi alla vaccinazione, obbligatoria in quanto infermiera, ma il giudice del lavoro di Velletri ne ha ordinato il reintegro in quanto la sospensione "può costituire solo l’extrema ratio ed evento eccezionale in una azienda medio grande". È terminata in questo modo dunque la vicenda di un'operatrice sanitaria che lo scorso ottobre aveva subito il provvedimento disciplinare da parte della Asl Roma 6, con il giudice che ha stabilito come il diritto al lavoro non può fare riferimento al diritto alla salute.
Il decreto cautelare, emesso lo scorso 22 novembre dal giudice Giulio Cruciani, ordina "alla Asl l'immediata ricollocazione della ricorrente presso la Centrale Sats di Marino (centro in provincia di Roma) e l'erogazione dello stipendio". Secondo il giudice del lavoro infatti: "Considerata la rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio); considerato che la sospensione dal lavoro può costituire solo l’extrema ratio ed evento eccezionale in una azienda medio grande" l'infermiera dovrà essere reintegrata al lavoro.
Una sentenza che costituisce un importante precedente nel rapporto diritto alla salute e diritto al lavoro, come confermano anche gli avvocati dello Studio Legale Torriero di Roma che hanno seguito il ricorso: "Si tratta del primo provvedimento in Italia che di fatto va a scardinare il combinato disposto tra obbligo vaccinale per il personale sanitario e obbligo di green pass obbligatorio per tutti in nome del prevalente diritto al lavoro. Il tribunale con questa ordinanza riafferma con chiarezza il diritto al lavoro a fronte a una sospensione che non può fare riferimento al diritto alla salute se sono state proprio le decisioni del Governo a stabilire che lo stesso è garantito attraverso il ricorso ai tamponi ogni 48 ore".
In passato tuttavia altre sentenze erano andate nella direzione opposta a quella emessa dal giudice del lavoro di Velletri, e lo scorso ottobre il Consiglio di Stato aveva giudicato legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. In quell'occasione il Consiglio aveva respinto e giudicato inammissibile il ricorso di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti del Friuli-Venezia Giulia che non si erano ancora vaccinati, sottolineando come la vaccinazione non sia imposta soltanto a tutela del personale sanitario ma anche dei pazienti fragili che sono ricoverati nelle strutture assistenziali.
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