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Vigile urbano sospeso perché non vaccinato: lo stipendio va restituito. Il Tribunale di Roma dà ragione al lavoratore

Fa rumore il caso di un vigile urbano di Roma, che grazie alla difesa dell'avvocato Geraci è stato escluso dall'obbligo vaccinale perché in malattia prima del 15 dicembre 2021, data dell'entrata in vigore del DL. Il Tribunale ha dato così ragione al lavoratore e l'ordinanza emessa dal giudice Alfonsina Bellini ha sospeso anche la revoca dello stipendio.

15 Marzo 2022

Vigili urbani di Roma in servizio

Vigili urbani di Roma in servizio - Fonte: LaPresse

Creerà sicuramente un precedente il caso di un vigile urbano di Roma che, grazie alla difesa dell'avvocato Giuseppe Filippo Papik Geraci, è stato escluso dall'obbligo vaccinale in quanto in malattia prima del 15 dicembre 2021, data dell'entrata in vigore del disegno di legge, così recita la sentenza emessa dal giudice Alfonsina Bellini.. Lo ha stabilito il tribunale della Capitale, dando così ragione al lavoratore. Sospesa anche la revoca dello stipendio della guardia municipale.

Obbligo vaccinale, vigile urbano escluso perché assente per malattia

L'estensione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori comincia a vacillare. Arriva da Roma, infatti, la notizia di un vigile urbano illegittimamente sospeso benché fosse in malattia prima del fatidico 15 dicembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore il tanto discusso disegno di legge. Il tribunale ha accolto il ricorso che si opponeva alla sospensione dello stipendio in quanto l'assistito non era vaccinato. Si tratta della prima ordinanza emessa dal tribunale di Roma in favore di una guardia municipale, sentenza che esclude di fatto l'obbligo vaccinale per il dipendente assente per malattia.

Il giudice si è quindi allineato all’interpretazione del disegno di legge già precedentemente fornita dal Tribunale di Milano, dal Tar dell’Umbria e Tar della Lombardia. Il testo della sentenza recita: "Dall’esame degli atti esibiti emerge, come dedotto dal ricorso, che alla data di emanazione del provvedimento gravato il ricorrente era assente per malattia. Orbene, la malattia costituisce un'ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa; pertanto, il provvedimento impugnato si sovrappone ad un rapporto già sospeso".

"Da ciò consegue che, valutate le finalità della normativa che ha imposto l’obbligo vaccinale, non possa trovare applicazione la normativa invocata dalla parte convenuta a fondamento del provvedimento qui impugnato (...) Nel caso in esame, infatti, non vi è pregiudizio dei superiori interessi della collettività e dell’ambiente di lavoro, attesa l’attuale assenza dal servizio del dipendente e la sua non frequentazione dei locali di lavoro. Quindi, nel caso in esame, non vi è alcun pregiudizio per gli interessi tutelati dalla normativa ex adverso invocata che ha come fine la prevenzione del contagio pandemico tra dipendenti sul posto di lavoro e verso i terzi fruitori dei relativi servizi.

A nulla vale osservare che diversamente opinando, sarebbe fin troppo facile per il dipendente recalcitrante a condividere l’onere vaccinale, sfuggire all’obbligo usufruendo di assenze continuative e prolungate dal sevizio effettivo come aspettativa senza stipendio, ferie, congedo parentale e/o straordinario ecc…, ben potendo il datore di lavoro effettuare i necessari controlli in caso di assenza, anche per malattia, o non autorizzare altre forme di assenza. (...) L'Amministrazione convenuta potrà procedere all’invito alla regolarizzazione solo al rientro del ricorrente dal periodo di malattia". Una sentenza che sicuramente farà discutere, ma che di fatto apre una crepa nel fronte sì vax.

Clicca sull'immagine per aprire il pdf della sentenza del Tribunale di Roma:

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