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Vaccino obbligatorio e sospensione dei dipendenti: Tar Lazio ordina pagamento metà stipendio

"Lo chiederemo per 8mila dipendenti della scuola"

26 Febbraio 2022

Obbligo vaccinale, il Tar del Lazio sospende lo stop alla retribuzione per i lavoratori non vaccinati

Fonte: lapresse.it

Sentenza storica per i dipendenti sospesi dopo l'introduzione della vaccinazione obbligatoria: il tribunale accoglie con ordinanza n. 1234/22 il ricorso su cui è intervenuto Anief ad adiuvandum e ordina al ministero di pagare la metà della retribuzione al personale sospeso in attesa dell’udienza pubblica di merito, dove sarà discussa la costituzionalità della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale, il prossimo 6 maggio.

Nei prossimi giorni Anief, per tutto il personale sospeso che ha aderito ai ricorsi al Tar Lazio o che vorrà aderire ai ricorsi al Presidente della Repubblica entro il 15 marzo, chiederà lo stesso pagamento della metà della retribuzione in attesa della decisione della Consulta. Sono ancora in 8 mila, infatti, i docenti, amministrativi, educatori che risultano sospesi, lo 0,7% di tutto il personale. Il presidente Anief Pacifico ribadisce la necessità di eliminare ad ogni modo il vincolo dal 1° aprile, al termine della cessazione dello stato di emergenza.

Il ruolo del Tar Lazio

Nella Camera di Consiglio del Tar Lazio sezione V, nel ricorso promosso dall’avvocato Parenti e discusso dall’avvocato Lauricella per una guardia penitenziaria dipendente del Ministero della giustizia e su cui sono intervenuti gli avv. Ganci, Miceli e Zampieri è stato confermato il precedente decreto monocratico e disposto il pagamento della metà della retribuzione al dipendente sospeso senza il cosiddetto booster.

“Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster “tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 27/01/2022 n. 544, nei sensi indicati”.

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