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Vaccino Covid, Tar del Lazio respinge ricorso di un maresciallo: "Obbligo legittimo, Green Pass misura ragionevole"

L’ufficiale sosteneva che l’obbligo di vaccinazione e le restrizioni per i non vaccinati violassero i principi di non discriminazione, uguaglianza e legalità, concetti espressi a più riprese da medici e non nel corso di questi anni

16 Settembre 2025

Vaccino Covid, Tar del Lazio respinge ricorso di un maresciallo: "Obbligo legittimo, Green Pass misura ragionevole"

Il Tar del Lazio respinge ricorso di un maresciallo giudicando l'obbligo del vaccino Covid come "legittimo" ed il Green Pass una misura "ragionevole". L’ufficiale sosteneva che l’obbligo di vaccinazione e le restrizioni per i non vaccinati violassero i principi di non discriminazione, uguaglianza e legalità, concetti espressi a più riprese da medici e non nel corso di questi anni. Il giudice invece ha ritenuto che "ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico". L'obbligo vaccinale "non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili". Non solo, il giudice ha sancito anche la "ragionevolezza" del Green Pass per "evidenti ragioni di carattere sanitario" e per "l’esigenza di incentivare l’effettiva diffusione della somministrazione dei vaccini".

Vaccino Covid, Tar del Lazio respinge ricorso di un maresciallo: "Obbligo legittimo, Green Pass misura ragionevole"

Una sentenza decreta come l'obbligo del vaccino Covid durante la "pandemia" fosse legittimo. Si tratta di una decisione che entra nel merito ad una delle tante misure che ha sollevato parecchie critiche, anche e soprattutto per via di parecchi studi che hanno accertato diversi effetti avversi, e totalmente in antitesi con i principi di cui ha fatto riferimento lo stesso maresciallo.

Il giudice ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale con due sentenze del 2023 secondo i quali "l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione".

Per il Tar, le norme di riferimento hanno ritenuto che l’obbligo vaccinale è "con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato", e questa "non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili".

Il maresciallo lamentava la "violazione del principio di uguaglianza" rispetto alle persone non vaccinate e agli altri lavoratori subordinati. Ma anche qui, per il Tar "la scelta del legislatore di prevedere un regime differenziato, per i soggetti vaccinati e per quelli non vaccinati, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, sia per evidenti ragioni di carattere sanitario, sia per l’esigenza di incentivare l’effettiva diffusione della somministrazione dei vaccini".

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