Mercoledì, 22 Ottobre 2025

Seguici su

"La libertà innanzi tutto e sopra tutto"
Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto 1943)

Disabilità e condominio, Tribunale di Napoli riconosce a condomino paraplegico il posto auto esclusivo vicino all’ingresso dello stabile

Il ricorrente, invalido al 100% e affetto da patologie gravi, lamentava il rischio di vedersi sottratto il posto auto che, pur non assegnato formalmente, gli era stato consentito di utilizzare stabilmente da anni

01 Agosto 2025

Disabilità e condominio, Tribunale di Napoli riconosce a condomino paraplegico il posto auto esclusivo vicino all’ingresso dello stabile

Una vicenda condominiale riporta all’attenzione i diritti delle persone disabili e il principio costituzionale di solidarietà. Il Tribunale di Napoli, con un provvedimento d'urgenza del 1° luglio 2025, ha accolto il ricorso di un condomino affetto da paraplegia riconoscendogli il diritto esclusivo ad utilizzare uno dei nove posti auto condominiali, quello più vicino all’ingresso del suo stabile.

Il ricorrente, invalido al 100% e affetto da patologie gravi, lamentava il rischio di vedersi sottratto il posto auto che, pur non assegnato formalmente, gli era stato consentito di utilizzare stabilmente da anni. L’amministratore del condominio aveva prospettato un nuovo sistema di rotazione tra i condòmini affetti da ridotta mobilità - sei in tutto - senza fornire documenti che ne attestassero l’effettiva disabilità.

Il decidente ha sottolineato l’assenza di strumenti cautelari tipici per tutelare diritti di questo tipo ritenendo ammissibile il ricorso d’urgenza. È stato evidenziato che l’eventuale turnazione creerebbe al ricorrente un danno grave e irreparabile privandolo di un supporto essenziale alla vita quotidiana.

Nel merito, il giudice ha richiamato l’art. 1102 c.c., interpretato in chiave costituzionalmente orientata: nei casi in cui un disabile conviva con altri condòmini, è legittimo che il suo diritto a un uso più intenso della cosa comune - in questo caso un posto auto - prevalga in nome del principio di uguaglianza e del diritto alla salute.

Non essendo stata prodotta alcuna documentazione medica a sostegno delle richieste degli altri sei condòmini, il giudice ha ordinato al condominio l’assegnazione esclusiva del posto n. 3 al ricorrente. Le spese processuali sono state poste a carico del condominio. Un responso, questo, che, oltre a tutelare il singolo, ribadisce il ruolo del diritto nella rimozione degli ostacoli che impediscono l’inclusione sociale.

Di Fulvio Pironti

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Commenti Scrivi e lascia un commento

Condividi le tue opinioni su Il Giornale d'Italia

Caratteri rimanenti: 400

Articoli Recenti

x