30 Giugno 2021
La proroga del Superbonus 110% coinvolge anche le parti comuni, ma bisogna ricordare le scadenze per adempiere in tempo a tutte le attività che rientrano nel piano. Tra interventi "trainati" e "traninanti" ecco quali sono le informazioni da tenere a mente per i condomini.
Con la conversione in legge del DL n. 59/2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" è stata confermata la proroga del Superbonus 110%. Attenzione però: la proroga è selettiva e non riguarderà tutti i beneficiari, e si attendono ulteriori dettagli sulle specifiche.
Quello che già sappiamo, e ha destato maggior clamore, è senza dubbio l’assenza della proroga alle opzioni alternative alla detrazione, ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito. Se così fosse non sarebbe più possibile accedere a queste ultime due modalità una volta giunta la scadenza del 30 giugno 2022.
Il Decreto Semplificazioni, in approvazione in questi giorni, porterà la scadenza del Superbonus 110% dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda i lavori sulle parti comuni invece la notizia è ottima: per i condomini la scadenza arriverà fino al 30 giugno 2024, a patto che entro il 30 dicembre 2023 risultino realizzati il 60% dei lavori previsti nell’ambito del progetto afferente a tale agevolazione.
Al fine, inoltre, di far accedere al Superbonus 110% anche gli immobili che non hanno legittimità urbanistica ma per i quali è stata fatta istanza di condono edilizio, viene confermata l’accessibilità al relativo bonus, ma con l’eventuale revoca nei casi in cui l’istanza di condono edilizio sia respinta in futuro. Per concludere, anche se è prevista un’apertura per l’accesso al Superbonus 110% per gli immobili catastalmente qualificati come D/2 ovvero alberghi e pensioni, rimarrebbe il veto per tutti gli immobili utilizzato per l’esercizio di attività d’impresa ovvero professionali.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
La condizione per poter usufruire del superbonus del 110% in condominio è che i lavori di riqualificazione energetica vengano effettuati entro lo scadere definito dalla proroga.
È importante ricordare che si accede al superbonus grazie ai cosiddetti interventi "trainanti", ovvero l’isolamento termico dell’edificio (meglio noto come "cappotto termico"), la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento con caldaie a condensazione e l’installazione di pompe di calore. Una volta stabilito il fulcro dei lavori di riqualificazione, posso quindi essere inclusi nel Superbonus le altre spese sostenute sulla singola unità immobiliare, che si tratti di abitazione, ufficio o negozio, e dai singoli condòmini. Questo tipo di interventi vengono quindi definiti come "trainati".
I condomini hanno diritto al Superbonus per i lavori di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stabile o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, se indipendenti con uno o più accessi autonomi. La legge utilizza tutte queste parole per definire quello che comunemente viene chiamato «cappotto termico». I materiali devono rispettare i criteri ambientali minimi, come stabilito da un decreto ministeriale [1].
Per questo intervento, i tetti massimi di spesa sono:
L’altro intervento trainante che interessa il condominio è quello sulle parti comuni dell’edificio interessate alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati a impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione.
Ci sono, anche in questo caso, dei tetti massimi di spesa, ovvero:
A questo punto, è possibile far rientrare nel superbonus del 110% altri lavori di efficientamento energetico, purché ci siano contemporaneamente almeno queste due condizioni: che venga eseguito almeno uno dei due interventi sopra citati (cappotto e sostituzione dell’impianto di climatizzazione), oppure che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero almeno il raggiungimento di una classe più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape).
Gli interventi che, agganciati a quelli principali e alle condizioni appena elencate, possono fruire della detrazione del 110% sono, dunque, quelli che migliorano le prestazioni energetiche dell’edificio, come ad esempio:
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