Mercoledì, 10 Settembre 2025

Seguici su

"La libertà innanzi tutto e sopra tutto"
Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto 1943)

Retribuzione accessoria dei Segretari comunali: nel monte salari vanno inclusi i diritti di rogito, escluse le indennità a scavalco

Lo ha stabilito la Corte dei conti Lombardia, con deliberazione 26 giugno 2025

09 Settembre 2025

corte dei conti

Nel calcolo della retribuzione di risultato dei Segretari comunali, entro il limite del 10% del monte salari, occorre includere i diritti di rogito ma escludere le indennità a scavalco. Lo precisa la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, rispondendo a un quesito posto da un Comune lombardo in merito all’applicazione dell’art. 61, comma 2, del CCNL Area Funzioni Locali – Sezione Segretari.

La richiesta di parere è stata ritenuta ammissibile, in quanto proveniente da soggetto legittimato e riferita a profili connessi alla disciplina della finanza pubblica, in particolare ai limiti di spesa del personale previsti dalla legge n. 296/2006.

La Corte conferma l’assenza di una definizione legislativa univoca di “monte salari”, ma ne individua il perimetro applicativo sulla base delle indicazioni ARAN e della propria giurisprudenza. Vi rientrano tutte le somme corrisposte a titolo di trattamento economico (principale e accessorio) effettivamente percepite dal dipendente, a condizione che siano legate a prestazioni lavorative rese a favore dell’amministrazione che le eroga.

Sulla base di tale impostazione, le indennità a scavalco non possono essere incluse nel monte salari del Comune convenzionato se derivano da prestazioni svolte presso altri enti. La Corte richiama il principio per cui l’onere economico deve gravare sull’ente che effettivamente beneficia della prestazione. L’inclusione nel monte salari del Comune capofila determinerebbe una duplicazione contabile e una distorsione nella misurazione della spesa del personale.

Di diverso segno la valutazione sui diritti di rogito, ritenuti invece inclusi nel monte salari. Secondo la Sezione, tali compensi derivano da un’attività istituzionale obbligatoria del Segretario comunale, riconosciuta come tale anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200/2023) e dalla giurisprudenza amministrativa. L’attività rogante è qualificata come prestazione resa nell’ambito del normale rapporto di servizio con l’ente e, pertanto, rientra nel trattamento accessorio da considerare nel conteggio.

Viene richiamata anche la disciplina vigente di cui all’art. 10 del D.L. n. 90/2014, come modificato dalla L. n. 114/2014, che consente il riconoscimento dei diritti di rogito in favore dei Segretari non dirigenti (fascia C) o, in determinate condizioni, ai Segretari delle fasce A e B in servizio presso enti privi di dirigenti. L’inclusione di tali emolumenti nel monte salari è giustificata, inoltre, dalla loro rilevanza ai fini del Conto annuale del personale e dai criteri di imputazione contabile coerenti con il principio della corretta allocazione della spesa pubblica.

La deliberazione chiarisce quindi l’ambito delle voci retributive utili al calcolo dei tetti contrattuali per la retribuzione di risultato, precisando che i diritti di rogito, in quanto prestazioni istituzionali e dovute, rilevano ai fini del monte salari; mentre le indennità a scavalco, riferibili ad attività svolte per enti terzi, devono esserne escluse.

di Riccardo Renzi

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Commenti Scrivi e lascia un commento

Condividi le tue opinioni su Il Giornale d'Italia

Caratteri rimanenti: 400

Articoli Recenti

x