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Obbligo vaccinale, la sentenza della Corte Costituzionale. Avv. Sparti: "L'alternativa per i cittadini era morire per un farmaco sperimentale o morire di fame" - VIDEO STREAMING

La Corte Costituzionale ha discusso in pubblica seduta, gli argomenti a fondamento della richiesta di declaratoria di illegittimità dei decreti alla base dell'obbligo vaccinale a cui seguirà, nelle prossime settimane, la sentenza spartiacque dall'inizio della pandemia da covid 19 ovvero quella incentrata sulla legittimità dell'obbligo vaccinale

29 Novembre 2022

Obbligo vaccinale, oggi la sentenza della Corte Costituzionale: è l'udienza spartiacque dall'inizio della pandemia da Covid 19 - DIRETTA

Alle 9,30, così come pubblicato sul sito della Corte Costituzionale, è iniziata la pubblica udienza sulla legittimità dell'obbligo vaccinale contro il Covid 19. Si tratta della sentenza più importante e attesa da quando è cominciata la pandemia da Sars Cov 2. Gli avvocati che difendono i ricorrenti hanno citato le numerose evidenze scientifiche, che riguardano la ricerca dei sieri "non testati sulla trasmissibilità del virus", i morti causati dalla vaccinazione, e il consenso informato richiesto ai cittadini che violerebbe l'articolo 21 e 32 della Costituzione, in quanto "non libero, ma imposto".

La diretta: le dichiarazioni degli avvocati costituitisi in nome dei cittadini ricorrenti

In particolare viene sollevato il profilo di illegittimità costituzionale per quanto concerne gli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 21 e 32 della Costituzione. Il Giornale d'Italia ha seguito la diretta streaming e appuntato i passaggi fondamentali dei singoli interventi degli avvocati dei cittadini ricorrenti, degli avvocati difensori delle strutture e dell'avvocatura dello Stato.
La Suprema Corte ha sospeso l'udienza ritirandosi per deliberare e la sentenza potrebbe essere pubblicata nelle prossime settimane e, comunque, non oltre 45 giorni.

Prima Parte - Avvocati Vincenzo e Sergio Sparti, Mauro Sandri, Sitoni, Iuliano, Cavallina

Avv. Vincenzo Sparti: "L'allontanamento dal lavoro è una punizione alla disobbedienza"

L'avvocato Sergio Sparti della parte ricorrente, chiede alla Consulta che venga valutato l'obbligo vaccinale alla luce dell'impossibilità non contagiarsi anche per coloro che si sono vaccinati: l'allontanamento dal lavoro è in questo senso una punizione alla disobbedienza".

Avv. Vincenzo Sparti: "L'allontanamento dal lavoro è una punizione alla disobbedienza"

"Ho avuto l'onòre e ònere di avere avuto in studio persone cadute in depressione per l'obbligo vaccinale. Quando un diritto così fondamentale come il lavoro viene inculcato così profondamente nell'uomo diventa difficile far comprendere e comprendere cosa stia davvero accadendo: prima un collega ha parlato di ricatto. Effettivamente è stato un obbligo che ha toccato un bisogno così profondo dell'individuo, dicendo che se non compie una determinata azione gli si potrà togliere il diritto a sostentarsi a dare a mangiare i propri figli e in questo senso si è dinanzi ad un problema molto serio. La Costituzione dice che la legge non può violare i limiti imposti nel rispetto della persona umana. I limiti possiamo intenderli nel senso del trattamento sanitario obbligatorio, ma a mio avviso questa espressione della Costituzione fa riferimento anche al modo in cui si può ottenere questo obbligo sanitario. A mio avviso questa costrizione non risponde al rispetto della persona umana. E questo è il cuore del problema: dire se questa costrizione è legittima o no, rappresenta uno spartiacque tra una società fondata su dei valori morali (e sono convinto che i valori cristiani che hanno permeato la costituzione), tra una società fondata su valori etici e una società fondata su valori spietati".
Se si avvalla questo tipo di ragionamento, cosa impedisce che la medesima costrizione non venga usata a qualunque livello. Questa modalità viola art. 32. Io dico che la lesione della dignità umana è anche sul modo in cui si è configurato l'obbligo vaccinale. Il trattamento sanitario poi (parole consulta) deve rispondere a criteri scientifici e evidenze sperimentali e non alla discrezionalità politica, ma invece c'è stata la scelta politica massima anche nella soglia anagrafica dell'obbligo dei 50 anni, la scelta delle categorie, la ratio sottesa all'obbligo dei sanitari secondo me è irragionevole sotto il profilo della violazione dell'articolo 3, intanto è stato dimostrato che la vaccinazione non impedisce il contagio. I vaccinati contagiano. Ma si è detto che è per evitare il carico degli ospedali, ma la categoria dei sanitari come può provocare il carico degli ospedali. Il tribunale di Brescia rileva la differenza tra chi non ha voluto e chi non ha potuto vaccinarsi. Se chi si è vaccinato può sempre contagiare perché si è fatto questo distinguo? È stata una discrezionalità politica, senza un fondamento scientifico. L'obbligo è stata una sanzione per la disobbedienza e intacca la ragionevolezza di fondo".

L'avv. conclude usando le parole di Calamandrei: milioni di persone hanno sempre creduto nello Stato e nella Costituzione e nella libertà che la Costituzione consente a tutti di avere e possedere la libertà. Ma l'hanno fatto perché la libertà non è stata donata, ma riconquistata al prezzo di rovine, torture e di sangue".

L'avv Sergio Sparti sul consenso informato: "Il consenso deve essere libero e invece è divenuto obbligatorio"

"Io sollevo il profilo del consenso che non è meno importante del primo, benché l'ordinanza gli destini uno spazio molto limitato. Il consenso che viene chiesto a chi deve vaccinarsi non è un consenso libero. Agli operatori sanitari veniva chiesto di vaccinarsi". Il cliente viene da noi e ci dice che per sottoporsi alla vaccinazione gli veniva chiesto di sottoscrivere il consenso informato. Ma il consenso deve essere libero e non obbligatorio. Questo viola i principi costituzionali. Agli operatori sanitari veniva chiesto che dovevano vaccinarsi o perdevano il lavoro. Quindi per proprietà transitiva, se è obbligatorio il vaccino lo è anche il consenso. Ma questo crea una criticità costituzionale: viene leso l'articolo 21 che concerne la libera manifestazione del consenso e del dissenso. Ma ciò viene impedito. Le conseguenze del consenso sono rilevantissime: chi sottoscrive il consenso il risarcimento del danno è notevolmente limitato perché sono io che ho prestato consenso all'attività sanitaria. Sotto il profilo civilistico potrei al massimo chiedere il risarcimento per tutte le conseguenze non previste, sotto al profilo penalistico viola gli art.50. Per chiudere devo dire che questa trasformazione d'obbligo ad "atto volontario" viola gli articoli 2,3 e 21 della Costituzione, i diritti fondamentali, la libera manifestazione del pensiero".  

L'avv. Mauro Sandri - "Il legislatore scrive che il vaccino protegge dal virus: è ignorante"

L'avvocato Mauro Sandri: "Una legge dello stato ha stabilito che un insegnate sospeso dal lavoro per delitti commessi ha diritto all'assegno alimentare, un docente non vaccinato non ha diritto all'assegno alimentare".

"Il legislatore ha scritto che il vaccino previene dalla contrazione da Sars Cov 2: è ignorante e ignora anche i pareri rilasciati da Ema. Ignorano persino i test sulla sperimentazione che sono stati fatti per evitare le forme gravi della malattia e non della trasmissibilità (come dichiarato dalla dirigente Pfizer Janine Small, n.d.r.). Ignora i contenuti delle autorizzazioni rilasciate dalla commissione Ue. Ignora i pareri di ema, che non ha rilasciato un parere perché venisse approvato un vaccino. Ha rilasciato un pare per approvare un vaccino presuntivamente efficace contro la malattia. Possono il legislatore e la commissione UE approvare questi vaccini perché immunizzassero dal virus? C'è molto di più. Quello che nessuno ha esaminato seriamente sono i dati sulla sperimentazione. la sperimentazione non è stata fatta sull'immunizzazione. tutto si è basato sul tentativo di evitare forme gravi della malattia.

"Io credo che la risposta sia già nella sentenza 116 del 2021 che ha fatto slavo obbligo vaccinale, precisando che esso è legittimo laddove prevede una sanzione di poche centinaia di euro. Oggi però mi preme entrare nel merito dei presupposti che hanno portato a questo. Vale a dire i contenuti di questa legge. Persone integerrime condannate a pane e acqua perché il legislatore scrive all'articolo 4 ter che "l'obbligo vaccinale ha previsto la prevenzione dell'infezione d Covid".

Poi c'è la questione delle amplificazioni PCR che oltre i 45 cicli non sono validi né attendibili, come confermato dall'OMS e CDC. 
Per l'OMS il potenziamento va da 24 a 30 cicli, ma anche se si potesse ritenere che l'amplificazione a 40 cicli possa essere attendibile, quel test deve essere ripetuto con altro test o non può essere numerato come test positivo.

Per la definizione di malattia occorrono i sintomi: il nostro istituto superiore di sanità bolla come positivi tutti i test positivi rilevati in maniera fasulla. Ho fatto un esposto e portato in giudizio questo.

Ho chiesto che questa Corte si munisca di un esperto: non si può decidere su dati falsi. Ho riportato le dichiarazioni di Ema che dichiara di non aver mai fatto analisi di sicurezza di vaccino".

Avv Spitoni: "Norma intrinsecamente irragionevole"

"Il legislatore lede l'articolo 3 e il giudizio di uguaglianza, la norma è intrinsecamente irragionevole. Chi si è vaccinato gode di una disparità di trattamento al pari dell'uguale potenziale contagio. La decisione del Tribunale di Brescia è stata coraggiosa, vale a dire la decisione di dichiarare infondata la vaccinazione. Quandanche questo farmaco, il vaccino e arrivasse davvero a proteggere adeguatamente, sarebbe illegittimo togliere il sostentamento ed i diritti costituzionalmente garantiti. A questa Corte oggi è attribuito dal Tribunale di Brescia il ruolo di decidere per qualsiasi farmaco che il governo vuole imporre in violazione del rispetto del corpo".

Avv Iuliano: "Come si può sostenere che tutti i morti da vaccino siano falsi?"

Avv. Iuliano - "Buongiorno,
mi permetto di porre l'attenzione su alcuni aspetti chiave della questione generale dell'obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 44. Se il presupposto logico delle ordinanze di remissione che hanno interessato sia i nostri clienti, sia in rapporto a quanto dedotto dall'avvocatura nelle proprie memorie, non voglio certo tediarvi ribadendo l'ovvio di cui si è parlato più volte riguardo la duplice efficacia necessaria per consentire l'obbligo di vaccino e il requisito della sicurezza. Ciò che vorrei sottolineare invece, anche in riferimento a quanto sostiene una provocazione di Stato, è che nell'analisi di questi elementi del contesto specifico, della campagna vaccinale italiana, si dimentica sempre un aspetto molto banale: ossia che stiamo parlando di un obbligo.
 
Come si può sostenere, ad esempio, rispetto al requisito della sicurezza, che gli effetti avversi siano poco significativi o che i decessi, 29 decessi solo in Italia accertati come correlabili dall'inizio della campagna vaccinale. Come si può sostenere che tutte queste morti, sia un numero esiguo? Tutto ciò, oltre a essere offensivo ha anche un grave difetto nell'approccio alla questione veramente giuridica. Intendo che, se può essere vero che 0,2 morti su un milione (perché questi sono più o meno i dati, un numero relativamente basso in termini assoluti); il dato diventa enorme: 29 morti correlati è enorme se consideriamo che si tratta di un vaccino obbligatorio. Ciò che si tende a dimenticare infatti è che si sta parlando del fatto che si obbligano cittadini sani ad assumere un farmaco sperimentale che, in meno di due anni, ha ucciso 29 esseri umani e lo stesso accade sul versante dell’efficacia: appare imbarazzante leggere, ancora nella difesa dell'avvocatura, che i vaccinati contagerebbero un po' meno dei non vaccinati... Ma a parte il fatto che i numeri, quelli prodotti anche da questa difesa, smentiscono quest'affermazione, vi sono almeno due aspetti da tenere in considerazione secondo i quali è evidente che invece questi vaccini non funzionano da quel punto di vista.
 
Il primo dato riguarda l'origine stessa di questi prodotti. Io credo che abbiamo ascoltato tutti qui presenti in aula, le affermazioni sconcertanti della dirigente Pfizer Janine Small, la quale davanti all'Europarlamento ha precisato, alla domanda "se la sua azienda avesse testato i vaccini" (per la trasmissibilità del virus, n.d.r.) prima dell'immissione in commercio, per verificarne l'efficacia sulla prevenzione del contagio. Ebbene, lei rispondeva con una risatina stupita: "No, non l'abbiamo fatto, dovevamo correre alla velocità della scienza". Ma quale scienza? Di che scienza stiamo parlando? Forse perché la scienza medica è quella dei medici di base, che hanno continuato a curare i loro pazienti? Quella scienza già nel 2020 aveva capito che la malattia da covid 19 era curabile nelle fasi iniziali con antinfiammatori, anti coagulanti, anticorpi monoclonali? Allora di cosa stiamo parlando? Forse si riferiscono invece alla comunità scientifica, che hanno seguito il protocollo del "paracetamolo e vigile attesa"? Attesa di cosa, di un inevitabile aggravamento per centinaia di migliaia di nostri anziani, che sono stati abbandonati in casa o nelle RSA, in attesa della morte? E allora è comprensibile che magari a qualcuno sia venuto il dubbio: "Ma non è che se si fosse lasciata passare l'idea che la malattia era curabili, non si sarebbe potuto più potuto sostenere poi che i vaccini erano l'unico modo per uscire dall'emergenza pandemica?"
Ma basta leggere i fogli illustrativi (e sono noti da prima dell'obbligo) per capire che essi non sono stati studiati, non sono stati testati, non sono stati prodotti per impedire il contagio, ma solo per intervenire sui sintomi gravi della malattia.
 
Altro aspetto, riguardo al requisito dell'efficacia: è un fatto notorio quello che è sotto gli occhi di tutti. Lo sperimentiamo tutti i giorni: i vaccinati, anche con tre dosi, si contagiano e contagiano come e più dei non vaccinati. Ma ripeto il problema è che non si considera l'oggetto della discussione: tra l'oggetto e l'obbligo di questi farmaci messi in commercio con "autorizzazione condizionata", che hanno effetti collaterali gravi, perfino letali, e che non hanno una funzione "immunizzante", andrebbero dunque benissimo forse per una sezione libera, non certo per un obbligo! Non si possono obbligare i cittadini ad assumere un farmaco potenzialmente pericoloso.

Detto ciò, vorrei aggiungere qualcosa a proposito del fatto che il decreto legge 44 non solo introduce una grande violazione dell'articolo 32 della Costituzione, ma poi nella previsione delle modalità con cui è sanzionata. Si è manifestata una relazione inaudita fra di alcuni giudizi fondamentali della nostra Carta.
È stato già detto: "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro", recita l'articolo 1 con cui si apre la Carta che voi siete qui a proteggere.
Il lavoro non è quindi soltanto, come l'articolo 4, uno dei diritti fondamentali richiamati nei primi 12 articoli della Costituzione. Il lavoro su cui si fonda la Repubblica Italiana e il basamento della stessa. Senza il lavoro non esiste questa Nazione! Questo vollero i nostri padri costituenti!
Ebbene la normativa sui vaccini, sia gli obblighi effettivi, sia quella surrettizi ha inferto un colpo durissimo alla tutela del diritto al lavoro. Un colpo mai inferto prima nella Repubblica italiana.
Si preteso di mettere sullo stesso piano, per verificare il bilanciamento, il presunto diritto alla salute collettiva e diritto al lavoro, ma questo bilanciamento non è possibile perché il diritto al lavoro non è eludibile, non è negoziabile. Ed è con orrore e imbarazzo che leggiamo nelle difese di chi sosteneva la validità di queste norme, che "in fin dei conti i soggetti obbligati e vessati potrebbero evitare di rimanere senza lavoro, senza diritti, basterebbe vaccinarsi!".
In sostanza viene detto a dei soggetti SANI che hanno una scelta: rischiare di morire per l'assunzione di un farmaco sperimentale o rischiare di morire di fame e questo non è degno di un paese civile. 

Avv. Cavallina: "Colleghi e avvocati, oggi scriverete la storia"

Cavallina: "Grazie colleghi e giudici, oggi scriverete la storia. Sono al cospetto di Barbera, mio professore all'alma mater. Abbiamo raccolto le parole dei cittadini vessati e gli abbiamo dato voce. In nome della paura il governo ha tradito il mandato ricevuto. Lo hanno dimenticato anche i medici che hanno pronunciato sul giuramento d'Ippocrate. La scienza è la nuova religione perché anche i mass media hanno evocato parole come "immunizzazioni", lasciando far credere che il vaccino protegge. Su queste parole si è fondata la convinzione dell'opinione pubblica che oggi comprende che l'obbligo non è compatibile con il consenso libero e infondato. Siamo certi che voi giudici siete immuni dalla manipolazione comunicativa, che proteggerete i diritti umani".

Seconda parte - Avvocati Forasassi, Onofri e Mattei/ Avvocati della struttura Opsa - Cester e Tognola/ Avvocatura dello Stato

La diretta: le dichiarazioni degli avvocati costituitisi in nome dei cittadini ricorrenti

Corte Costituzionale obbligo vaccinale, Avv. Forasassi: "Impedire ad un medico il dibattito scientifico, impedisce la ricerca e non tutela le minoranze"

Avv. Samanta FORASASSI - "Noi difendiamo un'ostetrica ospedaliera che si è vaccinata due volte e, a distanza di due mesi dalla seconda vaccinazione, ha preso il covid e ha deciso di non procedere con la cosiddetta dose booster. Quindi è stata sospesa. A questo punto, ci chiediamo se la norma 172 che modifica l'originaria versione dell'obbligo vaccinale sia effettivamente ragionevole nei termini in cui raggiunge il fine che il legislatore si è prefigurato, che è quello di limitare la diffusione del contagio. Noi abbiamo depositato negli atti una relazione che è stata scritta da un già appartenente al Consiglio superiore di Sanità (Donzelli, n.d.r.), e firmata oggi da un appartenente dell'istituto superiore di sanità ed è controfirmata da un ricercatore biologo del CNR. Questa relazione specifica che, ad avviso di questi scienziati, l'irrigidimento della norma, in quel momento storico, cioè a novembre del 2021, implicava l'inibizione di qualsivoglia attività sanitaria e prolungava il tempo dell'obbligo vaccinale e non prevedeva nessun tipo di paracadute economico, né di tipo assistenziale, né di tipo retributivo per i lavoratori sospesi, fosse fondata su presupposti scientifici e dati oggettivi che gli scienziati, in questa relazione, estrapolano dagli Stati Europei e dagli stessi dati dell'Istituto superiore di Sanità.

In virtù di questo, noi vorremmo che la Corte prendesse seriamente in considerazione la possibilità di un approfondimento, sentendo degli esperti indipendenti, perché vorrei portare la vostra attenzione su questo e cioè: l'inibizione di qualsivoglia attività sanitaria" che significa in concreto? Impedire ad un medico dissenziente di partecipare a consessi scientifici, di fare ricerca, di fare telemedicina, di partecipare a convegni anche a distanza! In realtà, di fatto, impedisce un dibattito scientifico che, al di là del fatto che chi non si voglia vaccinare abbia un fondamento scientifico, sono comunque parte di quella scienza e seppure sia una minoranza dovrebbero potersi confrontare. Togliergli la possibilità anche della telemedicina e anche di fare ricerca e quindi anche delle prestazioni, che non sono a rischio di contagio e il rischio di contagio, nell'intenzione del legislatore rimane cioè la finalità della norma, in tutte le sue declinazioni successive è comunque quella di evitare il contagio. Per cui diventa irragionevole, sproporzionata e finanche coercitiva quando, dopo la fine dello stato di emergenza, prolunga l'obbligo vaccinale per i soli sanitari: non per alcune prestazioni, ma per tutte e quindi, ribadisco, anche attività di ricerca e partecipazione a consessi scientifici per un tempo di oltre nove mesi". 

Il giudice della Suprema Corte - Scusi a cosa si riferisce, alla questione...

Avv Forasassi - Alla questione dell'ostetrica: al comma 5 e 7 dell'articolo 4 della 172. Io mi sto muovendo in questi termini: è ragionevole l'irrigidimento della norma a tre mesi dalla fine dello stato d'emergenza? È ragionevole che a marzo un ulteriore decreto prolunga l'obbligo vaccinale, inibendo qualsivoglia attività sanitaria? E quindi anche le attività non a rischio di contagio? Perché questo, secondo me, va ad incidere sulla libertà di una minoranza. Nel nostro Stato ancora ci dovrebbe essere la tutela delle minoranze che dovrebbero poter parlare. Invece se si inibisce l'attività medica da tutti i punti di vista gli si inibisce di fatto anche la possibilità di esprimere un pensiero dissenziente. L'altro aspetto su cui mi vorrei soffermare e poi mi taccio, è come dire... Ho sentito dire da un consigliere che la norma, nella versione originaria e, quindi, il fatto che ci fosse la possibilità di ricollocamento del sanitario, è stato in vigore per poco tempo. In realtà molto più tempo di quanto non sia intercorso fra il novembre in cui entra in vigore il 172, che poi viene convertito in legge a gennaio e la fine dello stato di emergenza, che è di marzo e, a marzo, la norma viene prolungata per altri 9 mesi. Quindi quel bilanciamento di interessi che il legislatore aveva previsto di fare, prevedendo dei paracadute che erano non tutte le attività sanitarie, la possibilità di collocamento e un tempo limitato di obbligo vaccinale che era, in una prima fase, fino al dicembre 2021, con le proroghe... Il bilanciamento non c'è più, perché prolunga l'obbligo, non prevede paracadute di nessun tipo e irrigidisce la norma e, in questo senso, diventa incostituzionale perché diventa coercitivo.

Che dovrebbe poter parlare e invece se si inibisce l'attività medica, si inibisce un pensiero dissenziente. Ho sentito che la norma dell'obbligo è rimasta per poco tempo, ma in realtà è esistito per molto più tempo e, a marzo, è stata prolungata per altri nove mesi. In questo senso diventa incostituzionale l'obbligo e in un certo senso diventa coercitivo. La coercizione non è possibile nel nostro paese, fortunatamente, ma non c'è nessuna differenza tra una coercizione fisica e una di fatto sostanziale, perché lascio qualcuno senza stipendio e senza nessun altro tipo di sostegno per quasi due anni.

Per il resto mi riporto all'ordinanza di remissione ai nostri atti".

Obbligo vaccinale Consulta, Avv Onofri: "I tamponi sono più efficaci del vaccino nel prevenire il contagio"

Avv. ONOFRI - La mancata previsione dei test anti-covid come alternativa al vaccino obbligatorio rivelata dal giudice remittente, implica la violazione dei seguenti principi: la doverosa razionalità del legislatore, la riserva di scienza, la dignità delle persone e del lavoro.
La violazione del dovere di razionalità si presenza come contrarietà alla scienza, data la migliore efficacia dei tamponi nell'evitare i contagi, ma anche come contraddizione legislativa esterna e soprattutto interna al decreto legge 44/2021 la contraddizione sussiste infatti rispetto a ben 5 atti. Il
 primo, il più importante, è il parere del 29/03/20211 del CTS relativo allo svolgimento dei concorsi pubblici che prescrive il tampone negativo anche per i vaccinati, nel dubbio che contagino anch'essi, oggi ve ne è la certezza. Inoltre il D.L. 44 espressamente considera l'anzidetto parere del CTS nel suo preambolo. Ancora, l'articolo 10 comma 9 dello stesso DL consente lo svolgimento dei concorsi pubblici, nel rispetto di linee guida validate dal comitato tecnico scientifico e quindi recepisce il parere del 29/03/ 2021 del CTS, trasformandolo in norma di legge. In più il DL 52/2021 di poco successivo al 44/2021, impone a tutti i pazienti non gravi il test per accedere al pronto soccorso anche ai vaccinati. Ancora il comma 7 dello stesso articolo 4 del dl 44, ammette gli operatori esentati dal vaccino anche nelle loro mansioni ordinarie ma, dice, "in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio", il che rimanda, ancora una volta, all'uso dei test preventivi.

Per queste contraddizioni, la norma impugnata risulta un vero e proprio corpo estraneo rispetto al contesto legislativo in cui si pone e che correttamente muove dal presupposto che i tamponi negativi offrono garanzie ben superiori dal controllo dei contagi. Il principio di non contraddizione vincola il legislatore anche in condizioni di emergenza specie in relazione ai diritti fondamentali della persona. Ai fini della riserva di scienza, il CTS, organo tecnico scientifico di essenziale rilievo, per evitare che le scelte terapeutiche delle persone siano disciplinate da mera discrezionalità politica, nella specie, malgrado la chiara indicazione del CTS conforme a scienza agli operatori sanitari non vaccinati sono stati negati il lavoro e la retribuzione, quandanche disposti come da ricorrenti a munirsi di un test negativo ad accedere a un luogo di lavoro. Per questi motivi e per quelli che verranno illustrati dal professor Mattei, si confida che questa norma irrazionale sul piano scientifico, contraria al diritto al lavoro e alla dignità delle persone sia dichiarata incostituzionale. Grazie.

Obbligo vaccinale Consulta, Avv. Mattei: "Di fronte al dubbio ai noi giuristi resta la certezza dei diritti e del diritto"

Avv. MATTEI - Vorrei dire una cosa in limine: nessuno contesta la giurisprudenza di questa Corte relativa all'obbligo vaccinale come è venuta articolandosi negli anni. Quello che si contesta qui è l'obbligo di questo particolare vaccino: un vaccino che per le modalità innovative del pro-farmaco che viene reso obbligatorio, per le conseguenze non banali (abbiano 29 morti accertate) e soprattutto per la natura sciatta, poco articolata e poco razionale dei provvedimenti con cui è stato introdotto, portatori di diversi casi di contraddizioni interne. Ciò lo rende davvero contrario a quello che è la giurisprudenza stabilita. 
La giurisprudenza di questa Corte è stata costruita negli anni partecipando al concerto delle corti costituzionali di tutto il mondo, il famoso dialogo fra le Corti, un concerto che ha raggiunto una saggezza, legata alla tradizione giuridico occidentale, condivisa da moltissime Corti, non ultima la Corte suprema indiana, il Tribunale supremo spagnolo, il Consiglio di stato greco, che ha potere concentrato di giudicare l'incostituzionalità delle leggi, ribadendo sostanzialmente ciò che risulta da quella bella raccolta che in era pre-covid fece la Corte Costituzionale, raggiungendo alcuni punti comuni alla western leager tradition.

In questo ambito, grazie alla saggezza del presidente emerito Giuliano Amato siamo arrivati a decidere con un certo ritardo rispetto all'inizio della pandemia. Un tempo che ha prodotto da un lato dei problemi, ma dall'altro ha consentito a diverse voci di fiorire: abbiamo visto decisioni, come il Consiglio di Stato italiano, che sono favorevolissime al mantenimento dell'obbligo, sebbene in una condizione di conoscenza diversa da quella attuale e che era arrivata a sovvertire il diritto di precauzione.

Altre corti si sono comportate diversamente. Alcuni avvocati hanno sollevato le Corti a livello europeo, altri hanno portato la questione qui in Corte. Insomma si è arrivati a un vero pluralismo. Il pluralismo deve essere portato ad unità, perché il pericolo è che la giurisprudenza sia sub homine e non sub lege, perché poi dipende da chi incontri come giudice. Adesso siamo in una condizione particolarmente fortunata per decidere, perché la materia del contendere è stata sfumata dalla decisione politica del governo in corso di riammettere le persone che erano state sospese e che sicuramente toglie di mezzo parecchia drammaticità, anche perché diverse Corti inferiori hanno riconosciuto l'assegno alimentare, ovviando alle sofferenze più dure che questo regime aveva comportato. Quindi in questo caso, si potrebbe perfino arrivare a ipotizzare che l'oggetto del contendere sia mutato. Si potrebbe immaginare che questa Corte potesse percorrere la strada già percorsa anche sull'ergastolo ostativo, che è quella di dire che sulla mantenuta rilevanza, la decisione non spetta alla Corte Costituzionale ma al giudice a quo. Non di meno nei sappiamo bene che l'arte del tacere sia meglio per le Corti Costituzionali, piuttosto che addentrarsi in un over rouling privo di principi.

Io credo che si debba mantenere ferma la bussola della costituzionalità e si debba giungere a una decisione che tenga conto di un punto molto importante, che è contenuto nell'articolo 28 della legge istitutiva della Corte Costituzionale, per cui "una declaratoria di incostituzionalità non può mai essere letta come critica politica a quello che è stato fatto precedentemente". In altre parole non si tratta di criticare ciò che in condizioni diverse fu deciso dai precedenti governi o dal Presidente della Repubblica che fece passare questi decreti, ma si tratta di vedere se nella nostra condizione delle nostre coscienze, che sono cambiate ed evolute, si possa arrivare a ribadire quella saggia giurisprudenza di merito, che è stata consolidata nel tempo e che dice sostanzialmente che il beneficio deve essere per la persona sottoposta all'obbligo e che ci deve essere una ragione di salute pubblica, che evidentemente non è garantita dalla profilassi vaccinale, perché il vaccino non interrompe la catena del contagio. Questo è stato detto più volte.

Ci sono davvero diverse posizioni anche all'interno del dialogo fra le Corti che dicono una cosa molto importante: è chiaro che queste norme del DL 44 sono state fatte in una situazione di emergenza e di paura che non poteva certamente produrre delle belle leggi. Ma un altro grande protagonista è Jastic Barak della Corte suprema israeliana, il quale è abituato a decidere in ben altre intemperie dal punto di vista emergenziale ed ha sempre detto come, nei momenti d'emergenza la Corte Costituzionale deve mantenere la barra dritta. Perché anche di fronte all'inconoscibile, al dubbio che per forza ci attanaglia tutti quanti, rispetto a queste questioni, per noi giuristi qualche certezza resta: e questa è la certezza dei diritti e del diritto che va salvaguardata da questa Corte attraverso una soluzione che sia prudente e legata ai propri precedenti.

Che dire a questo punto: le nostre OSS, le nostre clienti vogliono essere valutate alla luce di quei principi: hanno scelto di non vaccinarsi, hanno esercitato un diritto loro fondamentale di libertà e scelta, all'interno di un quadro che non ha un impatto esterno e quindi devono essere trattate come tutti gli altri cittadini, cioè con un principio di uguaglianza dinanzi alla legge, che fa sì che un vaccinato come un non vaccinato, che ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, fa sì che essi siano discriminati per opinioni politiche.

La nostra Corte prevede l'opinione politica e la condizione personale: l'opinione politica credo che queste persone se la siano formata informandosi liberamente e decidendo di non prestare il consenso e l'altra è la condizione di vaccinato, che non può giustificare in alcun modo la discriminazione. Quindi di fronte a questo io direi che questa Corte si trova anche in una posizione particolarmente favorevole e ancora nella mente, sempre la letteratura anglo americana, la Corte Suprema è portatrice di un livello d'indipendenza e d'isolamento rispetto alle pressioni esterne, è portatrice delle opinioni autorevolissime dei suoi membri che le consentono di operare in un modo più libero rispetto ad altre agenzie, che possono essere più facilmente catturate dai poteri privati.

E allora alla luce di questa posizione questa Corte ha di fronte a sé una grande opportunità per ribadire quei principi che sono stati stabili in tre modi. Può farlo con una sentenza di accoglimento dei tanti profili di incostituzionalità che sono stati discussi da questa mattina d'oggi, in particolare la condizionalità vaccinale, per non chiamarlo ricatto vaccinale, quello è un profilo legato al diritto del lavoro molto importante. Può farlo anche con una sentenza manipolativa di rigetto, che semplicemente spieghi che bisogna recuperare un minimo di razionalità interna rispetto alle norme e che la discriminazione che si basi sull'assunto per cui il vaccino "rompe la catena del contagio", che è la questione in ballo: se ragioniamo sul fatto che il vaccino non rompe la catena del contagio, allora possiamo ragionare dicendo che la solidarietà non c'entra nulla. Chi si vaccina e magari lo aveva fatto in buona fede, pensando di farlo per gli alti, al più oggi lo fa per sé stesso. Questo è un punto di grande importanza perché se continuiamo a pensare che vaccinarsi sia un atto di altruismo perché rompe le catene del contagio, e non cadiamo nell'errore di far entrare elementi utilitaristici in questi discorsi, perché sarebbe un grave errore ragionare in modo lontano e disconnesso ledendo in qualche modo la libertà personale, soprattutto la dignità della persona che viene privata della possibilità di autodeterminazione sulla base del fatto che sono occupate le terapie intensive o altre cose di questo genere, ciò introduce principi che nulla hanno a che fare con la tradizione del liberalismo democratico di cui le cc sono il supremo garante.

Stare decisis et quieta non movere, ribadiamo i principi saggi di una giurisprudenza internazionale che recepisce tante carte internazionali, quella di Norimberga, Oviedo, Nizza, Cedu. Tutte carte che dicono sostanzialmente che i diritti vanno presi sul serio. Ribadiamo che i diritti vanno presi sul serio, ribadiamo che il principio lavoristico del nostro sistema fonda in una specie di drittwirkung, la possibilità di dare almeno il sussidio a queste persone che sono state allontanate e facciamo una decisione che ribadisce questo, nella forma che si crede, può anche essere la forma di una semplice ordinanza di rinvio al giudice a quo, ma con una direttiva e con una direzione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana è una buona giurisprudenza, è coerente con la giurisprudenza della tradizione giuridico occidentale e non può essere abbandonata in nessuna situazione emergenziale e se la si abbandona in emergenza, occorre al più presto ristabilirla. 

Avvocati della struttura Opsa - Cester e Tognola

CESTER - È difficile prendere la parola adesso a difesa della legge, dopo questo fuoco di fila incrociato in cui questa normativa è stata presa di punta con toni severi, talora aggressivi con affermazioni discutibili. Noi difendiamo il datore di lavoro che è una struttura di accoglienza di persone affette da gravissime disabilità fisiche e soprattutto psichiche. Ed è una struttura che ha con grande convinzione dato applicazione a questa normativa perché ha consentito di giungere a delle garanzie che altrimenti non si sarebbero potute raggiungere. In riferimento a una normativa, quella italiana, che viene messa sotto accusa quasi unica al mondo, ma in Europa normative simili e comparabili all'obbligo vaccinale sono state emanate in Germania, Francia e Belgio e altri paesi dell'UE. Non è il legislatore italiano l'unico a dover essere messo sotto accusa, anche se l'Italia più di altri ha subito l'espandersi di questa pandemia.

Mi pare che il discorso a difesa della legge vada riportato ai principi generali in materia, finora ho sentito una declinazione solo parziale. Nell'articolo 32 si parla di un diritto individuale e un interesse collettivo. Il legislatore conosce la sovrapposizione tra i due. Vi sono dei momenti in cui questi interessi, tendenzialmente sovrapponibili, vanno in frizione. Gli interessi del singolo non devono invadere l'interesse del diritto altrui e questo è un primo profilo. Questa mattina si è parlato solo di autodeterminazione. Ma poi c'è anche il profilo dell'interesse collettiva. Se si confronta l'autodeterminazione e il bene pubblico, anche l'affermazione di questa autodeterminazione deve essere messa sotto osservazione. Il problema sta nell'individuazione di questo rapporto. La posizione del singolo soffre dei limiti che derivano dall'esistenza degli altrui diritti e già questo, stamattina, è stato dimentica. Il singolo realizza il proprio interesse, ma non va oltre la protezione del diritto altrui. Ma c'è anche il profilo dei soggetti inseriti nel meccanismo dell'obbligo sono inseriti nel contesto della tutela della salute, la cui azione deve essere funzionalizzata rispetto all'obiettivo. Se in una struttura ci sono soggetti fragili, l'operatore sa che la sua scelta può determinare la prevalenza rispetto al diritto di altri. La solidarietà è un concetto fondante della nostra Costituzione, non credo che vada in conflitto con l'autodeterminazione, ma sono importanti entrambi. 

Sa, l'operatore sanitario, che la sua presenza tocca il diritto degli altri. C'è la questione della cura, una questione pratica concreta "qui ci sono corpi che si mettono a confronto" e nel contatto tra essi e "respiri che s'incrociano" è qui che va determinata la scelta. È qui che va determinata l'autodeterminazione, altrimenti resta un concetto autoreferenziale.

Il rifiuto, l'esitazione vaccinale ha due dimensioni: la prima quella della paura che è rispettabilissima.
Però con riferimento a questa paura, viene considerata dal legislatore e si realizza li quel bilanciamento che il legislatore ha realizzato. Nel momento in cui si concede l'esonero al soggetto non vaccinabile, si realizza il bilanciamento. Ma se queste ragioni non ci sono, se l'unico motivo è l'autodeterminazione, allora il bilanciamento non c'è, perché il bilanciamento sottende il confronto. E
 sicuramente quando farete questa sentenza dovrete tenerne conto e so che sarà una sentenza sofferta. Quando si fa un bilanciamento, si fa valere la gerarchia: nel nostro ordinamento non tutti i diritti hanno la stessa priorità. Ci sono delle gerarchie in parte derivanti dal contesto e in parte fissate dalla Costituzione e quando si fa un bilanciamento si fa valere la gerarchia e si sacrifica un interesse rispetto ad un altro. 

L'altro discorso è quello che riguarda il contesto pandemico: un contesto di assoluta tragicità. A me ha disturbato che sia sbandierata la vicenda dei (forse) 29 morti e probabilmente due di questi sono veramente morti da vaccino. Nessuno dice che una città grande come Padova è sparita (180 mila persone) e quindi l'autodeterminazione conta più di questo dato di fatto?

Il quadro pandemico oltre a rilevare nella sua tragicità.

Poi c'è stata confusione tra il virus e malattia, ma quando mai? È chiaro ce l'introduzione dell'obbligo non serve a raggiungere il rischio zero, che non esiste, ma di preservare l'immunizzazione almeno parziale e pur tuttavia significativa, che aiuta ad evitare la malattia grave e del decesso. 

Ma è chiaro che le due cose sono sovrapponibili. È importante tener presenti che l'introduzione dell'obbligo vaccinale ha come obiettivo quello di bloccare l'infezione. Il rischio zero non esiste. Ma la non totale e pur tuttavia significativa immunizzazione è lo strumento che consente di arginare il decesso. Gli uomini, i cittadini si sono fidati dello stato e della scienza, che procede in base al progresso facendo anche i suoi errori, ma è pur sempre progresso. 

La collega Tognola considererà profili significativi. Qui è in gioco il rapporto tra il cittadino e lo Stato.

Avv. Tognola La misura con cui il legislatore ha raggiunto la prescrizione dell'obbligo vaccinale in termini di salvaguardia e di cura dei fragili, in continuità con il servizio di cura assistenza che presuppone che appunto che questo virus fosse contenuto nella maggiore misura possibile, è comprovata ed è stata verificata rispetto alle condizioni epidemiologiche e sanitarie che via via si sono presentate, non solo nel momento in cui la misura è stata introdotta, ma anche nel momento in cui la misura è stata adeguata nell'autunno del 2021, rispetto a una situazione epidemiologica che vedeva un trend di costante ascesa. E questo lo dimostrano i report dell'istituto superiore della sanità, che fin dalla fine di gennaio del 2020, aveva avuto incarico specifico di effettuare una sorveglianza sanitaria integrata sui dati relativi al contagio da covid e che ha effettuato questa valutazione anche e specificatamente rispetto alle residenze sanitarie come quella che patrociniamo, cioè l'Ops,a che appunto accoglie disabili, persone con gravi disabilità intellettive e fisiche e che, purtroppo, hanno costituito il contesto di maggiore diffusione del contagio, tanto da contare tantissimi decessi nel corso del 2020. Ed è proprio alla luce di quell'esperienza, che nel momento in cui è stato disponibile il vaccino raccomandato agli operatori sanitari e a tutto il personale, che operava in queste residenze oltre che agli ospiti ovviamente fin dalla fine di dicembre del 2020 quindi fin dal momento in cui questo vaccino è stato disponibile nell'autunno del 2021 è stato necessario appunto estendere la prescrizione vaccinale a tutto il personale che si inserisce nel ciclo di cura e di assistenza. Quindi non soltanto al sanitario, che svolge mansioni sanitarie a contatto diretto coi pazienti, ma anche al personale che svolge comunque mansioni a contatto col pubblico o comunque alle persone che si inseriscono nel ciclo di cura, perché si rapportano con i colleghi e perché, se la loro prestazione viene meno, viene meno anche la continuità, del servizio di assistenza, che anche questo è salvaguardia della salute collettiva.

Tutti i dati sono consentono di evincere un'assoluta proporzionalità della misura per l'intero periodo a condizione di efficacia e l'Ema converte l'autorizzazione condizionata in autorizzazione standard. Rispetto al profilo dell'efficacia, evidenzio come quella dei vaccini in realtà è obiettivamente evincibile dai dati che ha raccolto l'istituto superiore della sanità e che sono confermati in realtà dalla stragrande maggioranza degli studi che sono stati svolti da tutto il consesso scientifico e che dimostrano anche nell'aprile 2022, quando appunto è stata adottata l'ordinanza che ha instaurato questo giudizio incidentale, e comprovano che due terzi comunque delle persone vaccinate non si ammalavano e non si ammalano tuttora e quindi non trasmettono il virus e che quel terzo di vaccinati, che pur si ammalava, non lo faceva mai in maniera grave per il 95% dei casi e quindi, a sua volta, non sarà in grado di trasmettere questo virus agli altri. Pertanto la critica rispetto all'efficacia dei vaccini è una critica che non tiene assolutamente conto dei dati e non tiene assolutamente conto di quella che è la realtà oggettiva.

Evidenzio per altro che nel momento in cui legislatore ha dovuto estendere la prescrizione vaccinale a tutto il personale inserito nel ciclo di cura e di assistenza, è stato necessario sopprimere l'obbligo di repechage a carico del datore di lavoro, perché non si trattava di una di una frammentazione della norma, che sarebbe stata in pratica ingestibile nel contesto epidemiologico di gravissima situazione dell'epidemia. Il trend crescente vide un picco di contagi che solo il vaccino ha consentito di contenere.

La procedura, che comunque consentiva al lavoratore di interloquire, consentiva di far emergere le eventuali situazioni di pericolo per la propria salute, che avrebbero quindi consentito un esonero dall'obbligo vaccinale. Ma richiama anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro, che è stato riconosciuto al lavoratore senza limiti temporali e con esclusione di qualsiasi conseguenza disciplinare di quello che in realtà è un inadempimento del lavoratore rispetto a un obbligo inerente al proprio rapporto. Richiamo la temporaneità della misura, non solo sotto il profilo esterno della durata prevista dalla legislatore, ma anche in considerazione del fatto che il lavoratore anche se inadempiente ma guarito è stato riammesso sia pur temporaneamente a svolgere le prestazioni lavorative perché questo era compatibile con l'obiettivo che la norma si era prefissa di raggiungere obiettivo che è stato salvato anche rispetto ai sanitari non vaccinabili. Perché diversamente da quanto è stato detto da diverse parti, oggi i sanitari non vaccinabili, così come sanitari vaccinati, sono sempre stati allontanati dalle mansioni comportanti rischio contagio, quindi sono stati trattati sotto questo punto di vista.

Poi delle due situazioni è evidente nella misura in cui il sanitario non vaccinabile, viene in gioco quel dovere di solidarietà che anche giustifica il bilanciamento degli interessi.

Il sanitario che invece per scelta non si è vaccinato pur potendo farlo è un soggetto che ritiene di che il suo diritto di autodeterminazione prevalga su tutto e che non ritiene di agire uti socios, non ritiene o forse non riconosce il dovere di solidarietà. Quindi non potrà essere certamente riconosciuto nei suoi confronti in un rapporto che comunque sinallagmatico e, quindi, a prestazione corrisponde retribuzione… Ma la misura sia assolutamente proporzionata e ragionevole rispetto allo scopo di salvaguardia che è sempre prescritta.

Avvocatura dello Stato

Enrico DE GIOVANNI Grazie Presidente, oggi vorrei iniziare innanzitutto precisando come distribuiremo il nostro lavoro mantenendo quell'impegno di sintesi che da subito abbiamo assunto e tratterò io alcuni profili di ordine generale e poi su alcuni temi più specifici, mediamente individuati dal giudice Petitti che nella sua relazione vede la legittimità dell'obbligo vaccinale. Aprirò con una serie di considerazioni ripeto di ordine generale, non senza aver prima rilevato di come i due colleghi che mi hanno preceduto hanno già illustrato ampiamente alcuni temi.

Ecco vorrei muovermi in questo ambito con un richiamo ad alcuni vostri precedenti. Vorrei farmi accompagnare in questa nostra esposizione da voi, dalla vostra giurisprudenza, dai principi che avete enucleato in tante sentenze, perché quello del campo della vaccinazione è un campo che è stato ampiamente arato, felicemente a mio giudizio, da codesta Corte Eccellentissima, con una serie di decisioni succedutesi nel tempo che hanno sviluppato una linea coerente, che fortemente ci rassicura. Anche rispetto all'esito di queste questioni che oggi che oggi ci vengono proposte. Vorrei muovere però da una prima considerazione brevissima che è quella della delimitazione del tema decidendum,  una sorta di actio finium regundorum. Mi pare che in questa sede da parte di taluni si sia tentato di ampliare la materia della cognizione a cui, io ricordo, che poi con estrema e chiarezza e vi siete espressi in questo senso, ad esempio con la sentenza 200 del 2018: il perimetro della questione di legittimità costituzionale è ai sensi dell'articolo 27 della legge 87 del '53, unicamente definito dall'ordinanza di rimessione e le parti costituite, intervenute in giudizio incidentale, non hanno il potere di ampliare il tema del decidere. 
La sentenza 200 del 2018 quindi ha posto questo primo punto, a cui noi siamo certi che ci atterremo e vi atterrete.
Nella sentenza 307 dove si si afferma la necessità di prevedere forme di ristoro per coloro i quali hanno subito danni a seguito delle vaccinazioni. La sentenza dice che c'è una frase secondo me veramente bellissima: "Lo spirito di solidarietà fra individuo e collettività è alla base dell'imposizione del trattamento sanitario". E una frase bellissima profondissima straordinaria che fotografa in poche parole un profilo assolutamente essenziale e decisivo della nostra Costituzione: la solidarietà. In virtù di questa solidarietà, quindi, è possibile l'imposizione di trattamenti sanitari come peraltro espressamente previsto, anche se attraverso lo strumento della legge, dall'articolo 32. Dunque fin dal 1990 è posto questo principio, questo caposaldo. La sentenza 268/2017 concerne invece la libera determinazione individuale viene diminuita attraverso l'imposizione di una sanzione. La libera determinazione individuale è diminuita attraverso la previsione di un obbligo e può esserlo se è rimessa la decisione delle autorizzazioni pubbliche fondate su obiettivi e riconosciuti dalle esigenze di profilassi e non è incompatibile con l'articolo 32, se il trattamento obbligatorio è diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche quello degli altri, giacché proprio tale ulteriore scopo diventa la salute come interesse della collettività (articolo 32), volta a giustificare la compressione dell'autodeterminazione del singolo. Dunque l'obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione. Strumenti, in questa fattispecie, entrambi adottati come sappiamo dal nostro legislatore e modulati in relazione all'attività svolta.
Il rischio per la salute del vaccinando e degli altri e della collettività: ovviamente di fondamentale importanza la sentenza numero 5 del 2018. 

Anche all'epoca ho difeso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
Anche in quella sentenza di sollevava il principio di solidarietà che esclude l'obbligo vaccinale dalla presunta lesione dell'articolo 32. Anche in quel caso non vi è dubbio che anche in quel caso emergeva la situazione emergenziale che motiva la necessità dell'obbligo. 

A questo punto "il contemperamento di questi principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nelle decisioni per prevenire malattie infettive e calibrare le misure sanzionatorie". È quello che il legislatore ha fatto ed ha sempre agito sulla base di un comitato tecnico scientifico che hanno sempre guidato l'azione del parlamento nell'effettuare queste scelte. Le vostre indicazioni sono state pienamente rispettate.

Avv. dello Stato, dott.sa Beatrice Gaia FIDUCCIA- Le decisioni sono state fatte, prendendo le segnalazioni degli eventi avversi dei vaccini in uso obbligatori e non. Gli ordini di grandezza non potessero essere considerati in maniera rilevante e decisiva. È sbagliato cogliere la segnalazione come evento avverso in quanto l'evento avverso parte della segnalazione ma deve questa essere valutata. Il CGIA fa riferimento questo e che fa riferimento anche ai dati raccolti all'esito delle case Pfizer e Moderna. I dati sono stati ritenuti soddisfacenti e quindi al secondo rinnovo il comitato dell'EMA l'ha trasformato ad autorizzazione standard. Quindi la valutazione critica in merito alla valorizzazione del medico di base questa è stata completamente assurta e accolta dal legislatore. La pregressa infezione naturale non veniva soddisfatta nella somministrazione delle dosi. 

Il CGIA ha posto una seconda questione che è stata mal-posta e c'è inammissibilità in questo profilo, ma si rileva che il modulo di consenso sottoposto assurga alla funzione di consenso informato e invece è un'informativa. Non è consenso informato è informativa. Quindi l'illegittimità costituzionale all'articolo 17, si parla di consenso informato, ma eccettuati i casi previsti dalla legge, cioè quando c'è una vaccinazione obbligatoria.

L'avv. Basilica - La questione posta dal tribunale di Brescia sortisce l'effetto di sospendere tutti gli emolumenti e non so perché i giudici dicono che ha violato l'articolo 2 e 3, ma non cita l'articolo 97 comma 1, e non cita anche perché noi dobbiamo assumere un supplente e pagarlo. Prima del lockdown noi eravamo chiusi in casa, ma lo stato ha assunto il principio di gradualità e proporzionalità. Se un dipendente è sottoposto a un provvedimento disciplinare la scuola deve intraprendere delle scelte a beneficio della struttura. La condizione essenziale è che la scuola eviti di dare anche i soldi al dipendente sospeso. L a norma prevede che la scuola sostituisca l'insegnante con dipendenti pagati e subordinati risolutivamente alla volontà del dipendente di non vaccinarsi, decisione che l'amministrazione rispetta.

L'UDIENZA è CHIUSA E LA CORTE SI RITIRA PER DELIBERARE

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SARA' PUBBLICATA NELLE PROSSIME SETTIMANE

Obbligo vaccinale: l'esercizio abusivo della professione

L'obbligo a sottoporsi a tutto il ciclo vaccinale ha causato l'allontanamento dal lavoro (con conseguente condizione di precarietà) decine di migliaia di sanitari e liberi professionisti che, laddove non dipendenti da un ospedale pubblico, si sono visti sospendere dagli ordini professionali di riferimenti: parliamo di veterinari, psicologi, operatori socio assistenziali e sanitari, infermieri e medici. Questi non hanno più potuto esercitare la professione, pena la possibilità di ricevere una multa da 10 mila a 50 mila euro e una condanna da 6 mesi a 3 anni di reclusione per esercizio abusivo della professione.

In Italia infatti esistono gli ordini professionali e chiunque eserciti la professione che appartiene ad un determinato ordine senza averne ricevuto l'abilitazione è punito con la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione. Posto che per le pene inferiori a 3 anni esiste l'indulto (valido per coloro che sono incensurati, n.d.r.), resta comunque la sanzione pecuniaria che è alquanto onerosa. L'articolo 348 c.p. infatti dice che:

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/lavori/doc/CC_CL_UP_20221117113748.pdf

Obbligo vaccinale: la sentenza spartiacque della Consulta del 30 novembre

La sentenza della Consulta sulla legittimità dell'obbligo vaccinale è quindi attesissima e non soltanto da coloro che sono coinvolti nell'obbligo vaccinale, ma anche da altri che sostengono la causa. Sono tante le campagne di preghiera e sostegno nate in Italia in attesa della sentenza della consulta. Proprio nella città di Lucca si è tenuta una veglia notturna nella notte tra il 29 ed il 30 novembre 2022, che questa notte ha visto riuniti in preghiera decine e decine di sanitari, infermieri e medici sospesi insieme a tutta la comunità civile.

Prima di questa udienza infatti ci sono state alcune sentenze vinte dai ricorrenti in primo e secondo grado. non ultima la sentenza ottenuta il 30 ottobre 2022 da un'iscritta all'Ordine degli Psicologi della Toscana che ha fatto ricorso contro il proprio ordine mediante l'istituto del ricorso d'urgenza (art 700 codice civile), vincendolo e ottenendo quindi la possibilità di farsi risarcire dal proprio ordine professionale.

Il pronunciamento della Consulta infatti sarà fondamentale perché l'azione civile è stata mossa proprio contro lo stato ed infatti saranno presenti a difesa dello stato alcuni legali, ma tanti altri difenderanno invece coloro che hanno fatto ricorso. La sentenza sarà un vero e proprio spartiacque tra ciò che c'era prima e ciò che verrà dopo, almeno in assenza di un provvedimento legale da parte del governo che dovrebbe legiferare abolendo l'obbligo vaccinale per tutti. Ma dal momento che per adesso nessuno ha proposto di inserire l'eliminazione dell'obbligo, ciò che definirà in che modo si muoverà la giurisprudenza sarà la sentenza storica della Corte Costituzionale che si riunirà in pubblica udienza mercoledì alle ore 9,30 per pronunciare quanto dibattuto in Camera di Consiglio il giorno 29 novembre 2022.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/lavori/doc/CC_CL_UP_20221117113748.pdf

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  • alelepri55@gmail.com

    alelepri55

    02 Dicembre 2022 - 09:13

    Mi permetto di far notare che una disumana discriminazione fu perpetrata nei confronti degli italiani residenti ell'estero. Molti di loro furono vaccinati con vaccini cinesi o russi. Non certo scelti da loro ma i soli disponibili nel paese. Questi vaccini sono apporovati dal WHO ma non dall'EMA. pertanto questi italiani furono considerati non vaccinati. Disciminati da tutti gli altri intaliani.

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