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Obbligo vaccino covid, sentenza del Tribunale di Firenze: psicologa sospesa perché non vaccinata vince fase cautelare contro l'Ordine degli Psicologi della Toscana

Alla psicologa era stato proibito di esercitare la professione, anche in modalità a distanza, perché aveva scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19

22 Novembre 2022

Obbligo vaccinale, sentenza del Tribunale di Firenze: psicologa sospesa perché non vaccinata vince ricorso contro l'Ordine degli Psicologi di Toscana

Il provvedimento del Tribunale di Firenze, che definire 'eclatante' potrebbe apparire un eufemismo, trae le mosse da una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto un medico psicologo, non sottopostosi a terapia genica, cd vaccino e che il Tar Tiscana aveva demandato al Tribunale Ordinario, ai fini della competenza a decidere il merito della controversia, giacchè nella materia de qua sono i DIRITTI SOGGETTIVI ed il principio di autodeterminazione sanitaria ad essere stati compressi.
La Dott.ssa Zanda, la cui visione è preparazione giuridica è encomiabile, ha ripercorso l'excursus della causa sottolineando il grave vulnus che il provvedimento ordinistico aveva commesso a detrimento totale della DIGNITÀ UMANA, vilipesa da un obbligo normativo contrario a norme imperative di rango sovranazionale (Carta di Nizza, convenzione di Oviedo, ex plurimis). In sostanza, è stata decretata la primazia del diritto NATURALE che quelle convenzioni internazionali hanno sempre inteso tutelare.
Altro elemento fondamentale consiste nel riconoscimento dei poteri giudiziali di cognizione della causa a 360 gradi: " Questo giudice è perito peritorum", il che comporta che il giudicante nel merito può attingere a conoscenze scientifiche proprie, non necessariamente dettate da un consulente tecnico o dell'orientamento scientifico cd "ufficiale".
L'augurio è che di giudici 'Zanda' ne emergano vieppiù numerosi, al precipuo ed unico fine della riconferma e riproposizione dello Stato di Diritto, tanto desiderato dai nostri Padri Costituenti ed in questi anni completamente obnubilato sotto il peso di una Etica, acriticamente azzerbinata al pensiero unico mainstream.
Ad maiora
Valeria Panetta

Obbligo vaccino covid, psicologa sospesa perchè non vaccinata vince fase cautelare 

Una psicologa sospesa perchè non vaccinata contro il covid ha vinto la fase cautelare contro l'Ordine degli Psicologi della Toscana. Infatti in data 31.10.21 una dottoressa ha impugnato al Tar Toscana un provvedimento del 19.10.21 con il quale le era stata comunicata la sospensione dall’attività professionale ex art. 4 DL 44/2021 fino a che non avesse dimostrato di essersi vaccinata contro il Sars cov 2, nonché ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto a quello impugnato, tra cui in particolare la comunicazione dell’Ordine degli Psicologi del 28.12.2021 che confermava il precedente provvedimento di sospensione.

In quel giudizio innanzi al Tar si chiedeva anche il risarcimento del danno a causa della impossibilità di svolgere l’attività di psicologa anche in modalità da remoto. La psicologa sosteneva la violazione di legge e falsa applicazione dell’art 4 del d.l. n. 44/21 e la violazione del principio di uguaglianza, in quanto la psicologa offre un servizio del tutto assimilabile anche ad altri professionisti non soggetti, invece, all’obbligo vaccinale, potendo lavorare in presenza stando a distanza e usare presidi come mascherine ecc.

Il provvedimento di sospensione, invece, non consentiva di lavorare né in presenza né da remoto ma sospendeva del tutto la psicologa, a tempo indeterminato ossia fino all’ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Ha dunque chiesto al Tar anche danni per perdita di guadagno, per perdita di clientela e danni non patrimoniali. Ha rilevato sotto questo profilo che l’Ordine aveva annotato la sua sospensione nell’albo con tanto di motivi scrivendo pubblicamente e leggibile da chiunque accedesse all’albo, che la sospensione era motivata dal fatto che la dott.ssa Mazza non si era vaccinata, in tal modo divulgando dati sensibili personali, con conseguenti ulteriori profili di ulteriore danno risarcibile. FARNARARO VINCENZO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIALE


Anche davanti al TAR aveva chiesto la sospensiva del provvedimento, perché il lavoro era fonte di sostentamento e si profilava il danno diretto per mancata effettuazione delle sedute, e anche il danno curriculare e il danno da distoglimento della clientela, che si sarebbe certamente rivolta ad altro professionista; scriveva la dott.ssa Mazza al Tar che era suo interesse poter almeno lavorare in modalità da remoto, che non avrebbe creato alcun rischio di contagio, e che si stava realizzando per lei un danno economico e professionale che giustificava la sospensiva richiesta in quella sede.

Orbene il Tar ha pronunciato la sentenza n. 1565/2021 con cui ha declinato la propria giurisdizione, in favore della giurisdizione ordinaria.

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