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Corte Costituzionale obbligo vaccinale, Avv. Forasassi: "Il dibattito scientifico è stato impedito: nel nostro stato la coercizione non è ammessa"

L'avvocato Forasassi ha portato una relazione firmata anche dal prof Donzelli, intervistato da Il Giornale d'Italia

30 Novembre 2022

Corte Costituzionale obbligo vaccinale, Avv. Forasassi: "Il dibattito scientifico è stato impedito: nel nostro stato la coercizione non è ammessa"

Oggi la Corte Costituzionale si è riunita in seduta pubblica per discutere sulla legittimità dell'obbligo vaccinale contro il Covid 19. Si tratta della sentenza più importante e attesa da quando è cominciata la pandemia da Sars Cov 2, ma per averla bisognerà aspettare alcune settimane. L'avvocato Samanta Forasassi che è intervenuta per quanto concerne l'ordinanza del Tribunale di Brescia, ha difeso un'ostetrica a cui è stato negato anche di partecipare ai congressi medici, alla ricerca. La togata ha portato una relazione del dott. Alberto Donzelli intervistato da Il Giornale d'Italia a cui ha riferito che i dati raccolti da Aifa sono sottostimati sia per quanto concerne gli effetti collaterali, sia per quanto concerne i rischi cardiaci. 
Gli avvocati che difendono i ricorrenti hanno citato le numerose evidenze scientifiche, che riguardano la ricerca dei sieri "non testati sulla trasmissibilità del virus", i morti causati dalla vaccinazione, e il consenso informato richiesto ai cittadini che violerebbe l'articolo 21 e 32 della Costituzione, in quanto "non libero, ma imposto". In particolare viene sollevato il profilo di illegittimità costituzionale per quanto concerne gli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 21 e 32 della Costituzione. Il Giornale d'Italia ha seguito la diretta streaming e appuntato i passaggi fondamentali dei singoli interventi degli avvocati dei cittadini ricorrenti, degli avvocati difensori delle strutture e dell'avvocatura dello Stato.

Corte Costituzionale obbligo vaccinale, Avv. Forasassi: "E' stato impedito il dibattito scientifico"

"Noi difendiamo un'ostetrica ospedaliera che si è vaccinata due volte e a distanza di due mesi dalla seconda vaccinazione ha preso il covid e ha deciso di non procedere con la cosiddetta dose booster e quindi è stata sospesa. A questo punto ci chiediamo se la norma 172 che modifica l'originaria versione dell'obbligo vaccinale sia effettivamente ragionevole nei termini in cui raggiunge il fine che il legislatore si è prefigurato, che è quello di limitare la diffusione del contagio. Noi abbiamo depositato negli atti una relazione che è stata scritta da un già appartenente al Consiglio superiore di Sanità (Donzelli, n.d.r.), è firmata oggi da un appartenente dell'istituto superiore di sanità ed è controfirmata da un ricercatore biologo del CNR. Questa relazione specifica che ad avviso di questi scienziati l'irrigidimento della norma in quel momento storico, cioè a novembre del 2021, che implicava l'inibizione di qualsivoglia attività sanitaria e prolungava il tempo dell'obbligo vaccinale e non prevedeva nessun tipo di paracadute economico, né di tipo assistenziale, né di tipo retributivo per i lavoratori sospesi, fosse fondata su presupposti scientifici e dati oggettivi che gli scienziati, in questa relazione, estrapolano dagli Stati Europei e dagli stessi dati dell'Istituto superiore di Sanità.

In virtù di questo, noi vorremmo che la Corte prendesse seriamente in considerazione la possibilità di un approfondimento su questo, sentendo degli esperti indipendenti, perché vorrei portare la vostra attenzione su questo cioè: l'inibizione di qualsivoglia attività sanitaria" che significa in concreto? Impedire ad un medico dissenziente di partecipare a consessi scientifici, di fare ricerca, di fare telemedicina, di partecipare a convegni anche a distanza. In realtà, di fatto, impedisce un dibattito scientifico che, al di là del fatto che chi non si voglia vaccinare abbia fondamento scientifico, sono comunque parte di quella scienza e seppure sia una minoranza dovrebbero potersi confrontare. Togliergli la possibilità anche della telemedicina e anche di fare ricerca e quindi anche delle prestazioni, che non sono a rischio di contagio e il rischio di contagio, nell'intenzione del legislatore rimane cioè la finalità della norma, in tutte le sue declinazioni successive è comunque quella di evitare il contagio. Per cui diventa irragionevole e sproporzionata e finanche coercitiva quando dopo la fine dello stato di emergenza, prolunga l'obbligo vaccinale per i soli sanitari, non per alcune prestazioni ma per tutte e quindi, ribadisco, anche attività di ricerca e partecipazione a consessi scientifici per un tempo di oltre nove mesi". 

Il giudice della Suprema Corte - Scusi a cosa si riferisce alla questione...

Avv. Forasassi - Alla questione dell'ostetrica: al comma 5 e 7 dell'articolo 4 della 172.

Corte Costituzionale obbligo vaccinale, Avv. Forasassi: "Non è stata tutelata la libertà delle minoranze"

Io mi sto muovendo in questi termini: è ragionevole l'irrigidimento della norma a tre mesi dalla fine dello stato d'emergenza? È ragionevole che a marzo un ulteriore decreto prolunga l'obbligo vaccinale, inibendo qualsivoglia attività sanitaria? E quindi anche le attività non a rischio di contagio? Perché questo, secondo me, va ad incidere sulla libertà di una minoranzaNel nostro Stato ancora ci dovrebbe essere la tutela delle minoranze che dovrebbero poter parlare. Invece se si inibisce l'attività medica da tutti i punti di vista gli si inibisce di fatto anche la possibilità di esprimere un pensiero dissenziente. L'altro aspetto su cui mi vorrei soffermare e poi mi taccio, è come dire... Ho sentito dire da un consigliere che la norma nella versione originaria e quindi il fatto che ci fosse la possibilità di ricollocamento del sanitario è stato in vigore per poco tempo. In realtà molto più tempo di quanto non sia intercorso fra il novembre in cui entra in vigore il 172 che poi viene convertito in legge a gennaio e la fine dello stato di emergenza che è di marzo e a marzo la norma viene prolungata per altri 9 mesi. Quindi quel bilanciamento di interessi che il legislatore aveva preveduto di fare, prevedendo dei paracadute che erano non tutte le attività sanitarie, la possibilità di collocamento e un tempo limitato di obbligo vaccinale che era, in una prima fase, fino al dicembre 2021, con le proroghe... Il bilanciamento non c'è più, perché prolunga l'obbligo, non prevede paracadute di nessun tipo e irrigidisce la norma e in questo senso diventa incostituzionale perché diventa coercitivo.

Corte Costituzionale obbligo vaccinale, Avv. Forasassi: "Il dissenso p stato bloccato: l'obbligo è coercitivo e la coercizione non è ammessa"

"Che dovrebbe poter parlare e invece se si inibisce l'attività medica, si inibisce un pensiero dissenziente. Ho sentito che la norma dell'obbligo è rimasta per poco tempo, ma in realtà è esistito per molto più tempo che a marzo è stata prolungata per altri nove mesi. In questo senso diventa incostituzionale l'obbligo e in un certo senso diventa coercitivo. La coercizione non è possibile nel nostro paese fortunatamente ma non c'è nessuna differenza tra una coercizione fisica e una di fatto, sostanziale, perché lascio qualcuno senza stipendio e senza nessun'altro tipo di sostegno per quasi due anni.

Per il resto mi riporto all'ordinanza di remissione ai nostri atti".

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