20 Febbraio 2022
Fonte: Pixabay
Il Tribunale di Pisa demolisce i Dpcm e le decisioni del governo di rinnovare lo stato di emergenza negli scorsi mesi. Non è la prima volta. La storica sentenza è stata pronunciata dalla dottoressa Lina Manuali nella pubblica udienza dell’8 novembre scorso, nelle cui motivazioni pubblicate il 17 febbraio 2022. “La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”.
Agli imputati era stata contestata la violazione dell’ordine di non uscire, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, imposto dal Dpcm del 08.03.2020. Sono stati assolti non perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ma perché il fatto non sussiste. Non solo, gli atti sono stati trasmessi al Prefetto, "in quanto non si reputa il DPCM 08.03.2020 costituente provvedimento legalmente dato dall’Autorità, come per contro richiesto dall’art. 650 cp.". Peraltro, nel dispositivo si precisa che "occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti". A tal proposito, viene messo in evidenza anche che la Costituzione italiana "non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.". Dunque, si fa riferimento allo stato di emergenza come condizione giuridica attivabile al verificarsi di eventi eccezionali, ma d’altra parte si sottolinea che gli strumenti adottati devono avere "un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti".
Nella pronuncia pisana viene affrontato anche il tema della proroga dello stato di emergenza: "Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività". Va posto in risalto che il brano che segue si innesta in una decisione su un capo d'imputazione più esteso, ma che annovera la contestazione del reato di cui all'art. 650 c.p. perché gli imputati avrebbero violato "l'ordine imposto con DPCM dell'8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità".
Ecco la sentenza del giud. Dott.ssa Lina Manuali del Tribunale di Pisa emessa l'8 novembre 2021 e depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021.
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