20 Aprile 2024
Fonte: Imagoeconomica
Niente multa per eccesso di velocità da autovelox se l'apparecchio è solo approvato ma non omologato. E' quanto ha stabilito la Cassazione che per la prima volta ha affrontato la questione. Che ha anche creato una spaccatura tra i giudici di merito, alla fine si risolve escludendo qualunque equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione. Gli ermellini respingono così un ricorso del Comune di Treviso, il quale riteneva valido un verbale ad un automobilista che viaggiava a 97 km orari in un tratto di strada il cui limite era 90. A sanzionare l'infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2 il quale è risultato approvato ma non omologato. Per il Tribunale di Treviso, che in prima istanza aveva escluso l'equipollenza tra omologazione e approvazione, l'accertamento non era valido.
Un verdetto che al Palazzaccio ritengono valido "in quanto la sentenza impugnata ha fatto una distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse". Per avere l'omologazione da parte del ministero è necessaria la riproduzione in serie dell'apparecchio testato in laboratorio, con il placet della competenza al ministero per lo Sviluppo economico. L'approvazione, invece, non richiede nessun procedimento di comparazione del prototipo. Quindi, nonostante trattasi per entrambe di procedure amministrative, per l'omologazione è necessario un passaggio tecnico che serve a garantire la perfetta funzionalità dello strumento da utilizzare per l'accertamento da parte di polizia locale e polstrada. Passaggio questo indispensabile.
La Cassazione precisa anche che in caso di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se le verifiche siano state o meno effettuate. Precisando che la prova non può essere fornita se non attraverso le certificazioni di omologazione e conformità e che le verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento è ricavabile dalla multa. La Cassazione, infine, chiarisce che sono ininfluenti sul piano interpretativo, le circolari ministeriali evocate da chi ricorre che sembrerebbero andare in una direzione in cui è difficile trovare un equilibrio normativo tra fonti primarie e secondarie.
Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.
Articoli Recenti
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Luca Greco - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2025 - Il Giornale d'Italia