Venerdì, 17 Ottobre 2025

Seguici su

"La libertà innanzi tutto e sopra tutto"
Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto 1943)

Obbligo vaccinale per gli "over 50", dubbi costituzionali sul Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1

Nell’ambito sanitario, come noto anche all’uomo comune, non esistono trattamenti sanitari privi di controindicazioni. La frase nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato non può dunque essere intesa in senso assoluto, ma semplicemente relativo

27 Novembre 2022

Covid vaccino

SCRITTI PANDEMCI

Oggetto: Parere pro veritate: la legittimità costituzionale del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

Il 30 novembre prossimo, la Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere sulla legittimità degli obblighi vaccinali.
Nel totale silenzio dei media, la Consulta si appresta a prendere una decisione storica, destinata a incidere profondamente sul futuro di tutti noi cittadini di questo Paese.

Voglio fare una doverosa premessa: con la consueta malafede, la questione è stata ridotta alla solita alternativa infantile tra il bene collettivo e il diritto individuale di rifiutare un trattamento sanitario: non è così e va detto subito, per evitare che i soliti utili idioti abbiano buon gioco a elogiare la Corte quando – come purtroppo do per scontato – affermerà la legittimità costituzionali degli obblighi vaccinali.

La posta in gioco è molto più alta ed è il diritto dello Stato di disporre del corpo dei cittadini, nella piena consapevolezza che per qualcuno le conseguenze potrebbero essere persino letali - al punto che un autorevole giurista ha evocato la figura del dolo eventuale – con l’aggravante che lo Stato domanda anche agli obbligati per legge di firmare un consenso informato (che come vedremo nel caso dei vaccini a mRNA è gravemente parziale e omissivo) limitando il diritto al risarcimento nelle non infrequenti ipotesi di reazioni avverse a una cifra predeterminata che non ho timore di definire ridicola.

Per brevità, limiterò la mia analisi alla legittimità costituzionale del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Doc. 1), con particolare riferimento al suo Art. 1 che introduce l’obbligo di vaccinazione per una determinata categoria di persone (per brevità definite “Over 50”), anche se i quesiti posti sono molteplici.

La norma è la seguente:

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti: Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché' ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. (omissis).

A - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: LA LEGGE LORENZIN E I TSO

Nel nostro ordinamento, è già presente l’obbligo vaccinale, disciplinato dal Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 (cd. Legge Lorenzin).

Ai suoi Artt. 1 e 2, la Legge Lorenzin recita:

Disposizioni in materia di vaccini

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché' di garantire
((il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017,)) ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni ((e per tutti i minori stranieri non accompagnati)) sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenza tipo b;
g) (( soppressa; ))
h) (( soppressa; ))
i) (( soppressa; ))
l) (( soppressa; ))
m) (( soppressa; ))
n) (( soppressa )).
((1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché' degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata alla Commissione e il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma l-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché' i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
(Omissis).

2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

Il nostro ordinamento prevede poi un’altra categoria di trattamenti sanitari obbligatori, i cd. TSO. La legge che li disciplina è la 833/1978, che li ha presi in considerazione agli articoli 33, 34 e 35. I trattamenti sanitari obbligatori previsti per legge sono quelli relativi a:
• Malattia mentale.
• Vaccinazioni obbligatorie (antipoliomielite, antidifterite, antitetano, antitifo-paratifo, antitubercolosi, antiepatite B).
• Isolamento per malattie infettive.
• Trattamento delle malattie veneree in fase contagiosa.
• Accertamento sanitario obbligatorio per l’imputato di delitto sessuale previsto dall’articolo 16 della legge 66/1996.
Disposizioni comuni a qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio riguardano:
• L’effettiva necessità, dettata da esigenze di tutela della salute della collettività o dell’incolumità dell’interessato.
• L’autorità che li dispone, rappresentata dal Sindaco, su proposta motivata di un medico.
• L’obbligo di rispettare la dignità e la libera scelta del paziente relativamente a medico e luogo di cura.
• Il ricorso alla degenza soltanto nei casi in cui non sia possibile il trattamento nelle strutture territoriali.
• La messa in atto di iniziative per la ricerca del consenso e della partecipazione di chi vi è obbligato e la predisposizione di iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria.
• La possibilità dell’infermo di comunicare e di ricorso da parte di chiunque contro il provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Ad eccezione di quelle appena citate, prima dell’introduzione dell’obbligo vaccinale con Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, non esistevano nel nostro ordinamento altre ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori.

Introduco qui una considerazione fondamentale: esiste una profonda differenza tra le vaccinazioni obbligatorie introdotte con la Legge Lorenzin e vaccini imposti col Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1. Infatti, i “vaccini” a mRNA non sono vaccini. Sembra una boutade, ma al contrario è un’affermazione incontrovertibile e fondamentale. Cos’è un vaccino, secondo la definizione dell’enciclopedia Treccani? Un vaccino è una: “Preparazione rivolta a indurre la produzione di anticorpi protettivi da parte dell’organismo, conferendo una resistenza specifica nei confronti di una determinata malattia infettiva (virale, batterica, protozoaria). In origine, il termine designava il vaiolo dei bovini (o vaiolo vaccino) e il pus ricavato dalle pustole del vaiolo bovino (pus vaccinico), impiegato per praticare l’immunizzazione attiva contro il vaiolo umano”. In sintesi, fino all’introduzione dei vaccini a mRNA (continuerò a chiamarli vaccini pur nella piena consapevolezza che si tratta di terapie geniche), la vaccinazione serviva ad arrestare la catena del contagio. Anche se qualcuno – in assoluta malafede – continua a dichiarare che la vaccinazione a mRNA ha ridotto la diffusione del contagio, va detto è sottolineato che non è vero. A una precisa domanda da parte dell’Europarlamentare olandese Robert Roos, Janine Small (rappresentante di Pfizer comparsa in sostituzione del CEO Albert Bourla) ha candidamente ammesso che la casa farmaceutica non ha mai testato se il “vaccino” fosse in grado di arrestare la trasmissione del virus.

B - L’ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
L’imposizione di un trattamento sanitario, come si evince chiaramente, è un’eccezione rispetto al principio della volontarietà dei trattamenti sanitari sancito i) dall’articolo 1 della Legge 13 maggio 1978 n. 180; ii) nella stessa Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978 n. 833) che, all’articolo 33, stabilisce che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato e iii) dalla Legge n. 145 del 28 marzo 2001 con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina.

Proprio la Convenzione di Oviedo recita, al suo Art. 5: Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto un’informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
E al suo Art. 16: Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite: i) non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia paragonabile, ii) i rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca, iii) il progetto di ricerca è stato approvato da un’istanza competente, dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione dell’importanza dell’obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico, iv) la persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla legge per la sua tutela.

Ci tengo a dare una paternità al testo dell’Art. 32 della Costituzione: fu Aldo Moro a esigere la frase La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Pur da agnostico, io riconosco in questa frase la superiorità morale del pensiero cattolico: ogni persona umana è sacra e merita rispetto. Se sacra non significa nulla per un ateo, forse il concetto potrà essere reso con “unica e irripetibile”. Sembra una precisazione da poco, ma al contrario è di fondamentale importanza in tempi come i nostri nei quali filantropi come Bill Gates auspicano la rapida riduzione della popolazione mondiale a tre miliardi di persone. Lo scrittore Yuval Noah Harari ha dichiarato più volte che Gesù Cristo è una fake news e l’umanità – grazie al transumanesimo, in particolare all’eugenetica, al mind uploading e ai modem all’interno dei corpi – consentirà all’essere umano di acquisire caratteristiche divine. Aldo Moro volle che venisse ribadito il rispetto della persona umana per tutelare le persone più deboli, primi fra tutti i malati psichici, proprio coloro che per Bill Gates e Yuval Noah Harari sono umanità inutile di cui liberarsi per evitare i costi alla collettività. Personalmente, sento il nauseabondo odore dell’ideologia nazista.

C - LA SENTENZA 37/1990 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sull’obbligo vaccinale, la sua legittimità costituzionale e i limiti oltre i quali sussiste violazione dei diritti individuali costituzionali del cittadino italiano, la Corte Costituzionale si è pronunziata con la sentenza 37/1990 del 14-22 giugno 1990:

La vaccinazione antipoliomielitica per bambini entro il primo anno di vita, come regolata dalla norma denunciata, che ne fa obbligo ai genitori, ai tutori o agli affidatari, comminando agli obbligati l'ammenda per il caso di inosservanza, costituisce uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento l'art. 32 della Costituzione.
Tale precetto nel primo comma definisce la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.
Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.
Con riferimento, invece, all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute - e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell'imposizione del trattamento sanitario - implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento.

Due, a mio avviso, sono i passi da evidenziare. Il primo:

Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

Nell’ambito sanitario, come noto anche all’uomo comune, non esistono trattamenti sanitari privi di controindicazioni. La frase nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato non può dunque essere intesa in senso assoluto, ma semplicemente relativo. Ciò significa che il beneficio ottenuto grazie al trattamento sanitario obbligatorio non deve essere inferiore rispetto al rischio di controindicazioni.

Il secondo: Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.

Alla luce dell’affermazione che “il beneficio ottenuto grazie al trattamento sanitario obbligatorio non deve essere inferiore rispetto al rischio di controindicazioni”, qual è stata l’utilità dell’obbligo vaccinale? E qui veniamo a uno dei punti nodali: i sostenitori dei “vaccini” a mRNA affermano che la vaccinazione - pur non impedendo il contagio - conferisca una resistenza specifica nei confronti della malattia infettiva. La tesi è questa: per 20 settimane dall’inoculazione (periodo indicato dai report citati), i vaccinati sarebbero protetti dalle gravi conseguenze del COVID 19. Dopo le venti settimane, la “vaccinazione” sarebbe del tutto inefficace. I detrattori, esibendo i dati sulla mortalità, contestano questa affermazione. I giuristi come me – sommessamente ma non troppo – sottolineano che se i “vaccini” non limitano la diffusione del contagio, tutti gli obblighi vaccinali sono illegittimi. Leggiamo un estratto del Decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50: “Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.”

Riassumendo, la motivazione addotta dal legislatore è quella di contenere la diffusione del virus. Ma oggi è cosa nota che anche i vaccinati si ammalano e diffondono il contagio e autorevoli studi scientifici hanno dimostrato che – almeno dopo le prime venti settimane – contraggono la malattia in forma grave esattamente come i non vaccinati.

Ciò nonostante, ne sono certo, i Giudici della Consulta sosterranno che la vaccinazione obbligatoria è servita per alleggerire la pressione sui reparti di terapia intensiva. Questa argomentazione introduce una questione forviante e strumentale nel dibattito. Si tratta tra l’altro di uno degli aspetti più pericolosi per le nostre libertà individuali. Se in nome delle esigenze del servizio sanitario s’incomincia a imporre trattamenti sanitari obbligatori, presto si passerà a imporci stili di vita: verranno vietate tutte le attività pericolose e progressivamente i cibi che potrebbero nuocere alla nostra salute. I microchip all’interno dei corpi collegati ai Green Pass faranno sì che a chi abbia il colesterolo alto non verrà consentito di ordinare al ristorante ciò che vorrebbe mangiare. Questa deriva liberticida si nota già negli articoli che criminalizzano stili di vita e diete sbagliate: io rivendico il mio diritto a essere curato dal sistema sanitario nazionale anche se faccio indigestione di salamelle! Tralascio ogni commento sugli Ordini dei medici, che brancolano nel buio e sono diventati il braccio armato del potere esecutivo.

D – DI NUOVO: LE MOTIVAZIONI GIURIDICHE ADDOTTE A SOSTEGNO DELL’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE IN ESAME A CONFRONTO CON QUELLE DELLA LEGGE LORENZIN

Per un giurista, le motivazioni addotte sono quelle espressamente indicate nel testo normativo. Esse sono: al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Mettendo a confronto queste motivazioni con quelle contenute nella Legge Lorenzin, salta all’occhio come il Legislatore non si sia curato dei vincoli imposti dall’Art. 32 della Costituzione. I motivi addotti, infatti, sono due: tutela della salute pubblica e mantenere l’operatività in condizioni di sicurezza del Sistema Sanitario Nazionale. A mio giudizio, già a una semplice lettura, non può esservi dubbio alcuno che il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 difetti di motivazione laddove impone un trattamento sanitario obbligatorio alla categoria “Over 50” al di fuori dei precisi limiti imposti dall’Art. 32 della Costituzione.

Come appena visto, a nessuno può essere imposto di sacrificare la propria salute a beneficio di quella degli altri. L’accettazione di un trattamento sanitario obbligatorio quale la vaccinazione contro il COVID19 comporta un rischio concreto per la salute (le cd reazioni avverse). La valutazione di tale rischio spetta unicamente al singolo e al proprio medico. Il rapporto tra il beneficio (individuale) e il rischio (individuale) non spetta alla collettività.

Non voglio citare rapporti e studi scientifici recenti, perché i Giudici della Consulta avrebbero buon gioco ad affermare che all’introduzione dell’obbligo questi dati non erano noti. Al contrario, dai dati che cito di seguito appare con chiarezza che l’alto numero di reazioni avverse era ben noto, come del resto era ben noto che non fossero stati effettuati studi sulla genotossicità e sulla cancerogenità dei vaccini a mRNA (cfr. fogli illustrativi).

Il rapporto AIFA del 27 dicembre 2021 (Doc. 2) evidenzia che su 84.010.605 dosi di vaccino somministrate in Italia, sono state segnalate 101.110 sospette reazioni avverse. Una reazione avversa ogni 830 persone vaccinate. Si tratta, ovviamente, unicamente delle reazioni avverse a breve termine. Dal momento che si può ragionevolmente supporre che la grande maggioranza di reazioni avverse non vengano denunziate e dal momento che è un dato di fatto che siano tuttora ignote le eventuali reazioni avverse a medio e lungo termine, ne concludo che l’accettazione di un trattamento sanitario obbligatorio quale la vaccinazione contro il COVID19 comporta un rischio concreto per la salute. Si noti che, su un analogo numero di inoculazioni, nel Regno Unito sono state segnalate oltre 400.000 sospette reazioni avverse (segnalate con la cd. “Yellow card”, come risulta nel rapporto ufficiale della UK Health Security Agency del 13 gennaio 2022 al link: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting.

In Italia, al momento dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, il Covid19 circolava prevalentemente nella sua variante Omicron. Limitandomi volutamente a citare dati noti alla data del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022, il tasso di mortalità di tale variante era già stato definito da autorevoli studi scientifici “pari a quello di un normale influenza stagionale” https://www.iltempo.it/attualita/2022/01/10/news/covid-omicron-letale-come-influenza-sergio-abrignani-comitato-tecnico-scientifico-ctg-30040178/ (Doc. 3). Ne consegue che già limitandosi all’analisi dei motivi addotti “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, violi i diritti costituzionali individuali dei cittadini “Over 50”. Infatti, manca completamente quello che sarebbe dovuto essere il primo motivo, ovvero “tutelare la salute individuale dei soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale”. Tale motivo non viene evidenziato perché alla data del 5 gennaio era noto che il rapporto benefici / controindicazioni della vaccinazione, se valutato a livello individuale, era più che dubbio.

Infatti, come si può leggere al link seguente: https://www.deseret.com/platform/amp/coronavirus/2021/12/28/22855392/fully-vaccinated-people-spread-omicron-variant-to-others-cdc
il rapporto ufficiale del CDC Centers for Disease Control and Prevention americano evidenziava già alla data del 28 dicembre 2021 che: The Omicron variant likely will spread more easily than the original SARS-CoV-2 virus and how easily Omicron spreads compared to Delta remains unknown,” according to the CDC, “CDC expects that anyone with Omicron infection can spread the virus to others, even if they are vaccinated or don’t have symptoms.
Del resto, una dichiarazione in tal senso era stata fatta già in data 20 dicembre 2021 da Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/omicron-spreading-and-infecting-the-vaccinated-who-1.5714259
There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant, and it is more likely people vaccinated or recovered from COVID-19 could be infected or re-infected.
Tali affermazioni, sono state confermate dallo studio israeliano reso pubblico già alla fine di dicembre 2021 (e dunque in data precedente l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli “Over 50”): https://www.nicolaporro.it/quarta-dose-una-ricerca-smonta-i-vaccini-non-vanno-bene-per-omicron/
In aggiunta, era già noto che l’efficacia dei vaccini in commercio ha una durata limitata a 20 settimane, anche se è lecito domandarsi cosa significhi “efficacia”, dal momento che – come visto – la vaccinazione non impedisce il contagio e la diffusione del virus (cfr. il Report periodico in data 14 gennaio 2022, della UK Health Security Agency, Doc. 4). Occorre altresì notare che alla data del 5 gennaio 2022 in Israele era già iniziata la somministrazione della quarta dose essendo noto che la durata del vaccino era limitata) e che, come già evidenziato, autorevoli immunologi di quella Nazione hanno preso le distanze dalla linea di condotta governativa, uno fra tutti: Ehud Qimron: https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_professor_ehud_qimron_scrive_al_ministro_della_salute_israeliano__ministro__tempo_di_ammettere_il_fallimento/38822_44742/?fbclid=IwAR19qcqT8Az5Dmn4MPAMJtT0TZ.

Riassumendo, l’imposizione dell’obbligo vaccinale – 1) pur essendo noto che l’efficacia della vaccinazione aveva una durata di 20 settimane, 2) e nonostante il rapporto dell’AIFA del 27 dicembre 2021 (Doc. 2) che evidenzia che su 84.010.605 dosi di vaccino somministrate in Italia, sono state segnalate 101.110 sospette reazioni avverse e 3) nonostante il tasso di letalità della variante Omicron sia “pari a quello di un normale influenza stagionale” https://www.iltempo.it/attualita/2022/01/10/news/covid-omicron-letale-come-influenza-sergio-abrignani-comitato-tecnico-scientifico-ctg-30040178/ (cfr. Doc. 3) – con una motivazione giuridica del tutto insufficiente in quanto 1) non contenente una frase quale “tutelare la salute individuale dei soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale” e 2) non contenente un chiaro riferimento al diritto di ciascun singolo vaccinato di reclamare un indennizzo in ipotesi di effetti collaterali (cfr. C.g.a., ord., 17 gennaio 2022, n. 38) viola i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

E – LE MOTIVAZIONI PRATICHE ADDOTTE A SOSTEGNO DELL’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE

Alla carenza di motivazioni giuridiche, si aggiunge nel caso in esame una altrettanto grave carenza di motivazioni pratiche. Tutti gli organi di stampa di rilevanza nazionale (ad eccezione forse dei quotidiani La Verità e Il Giornale d’Italia) hanno sottolineato che l’obbligo vaccinale è stato introdotto per arrestare l’ondata di contagi. In merito, tutti noi abbiamo avuto modo di verificare che (anche) i vaccinati - persino quelli tri vaccinati – diffondono il contagio e si ammalano (se in forma meno grave esula dalle mie competenze e dalle finalità del mio parere pro veritate). Gli studi e i Report (cfr. il Report periodico in data 14 gennaio 2022, della UK Health Security Agency, Doc. 4), confermano che la vaccinazione non impedisce il contagio e la diffusione del virus.
La questione, a mio giudizio, assume una particolare rilevanza pratica in relazione alla campagna vaccinale in corso (per ora volontaria) sui minori. L’inizio di tale campagna è stato motivato proprio con la finalità di arrestare il contagio, dato che le complicanze gravi causate ai minori dal Covid19 sono estremamente rare e, in termini percentuali, di gran lunga inferiori per frequenza rispetto alle complicanze gravi causate dalla vaccinazione. Il tasso di letalità del Covid 19 nei minori (fino a 18 anni) è “incredibilmente raro”: https://www.nature.com/articles/d41586-021-01897-w
Le complicanze – anche gravi – da vaccinazione, restano estremamente elevate, mentre dibattuta è la genotossicità a medio e lungo termine (si consideri che la genotossicità può comparire anche a distanza di due generazioni dall’esposizione di un individuo all’agente genotossico. Qui si sta a mio modo di vedere commettendo un vero e proprio atto eticamente aberrante: si vaccinano minori ben sapendo che così li si espone a un rischio maggiore di quello del contagio, col fine di tutelare la comunità. Ebbene, che i vaccinati diffondano il contagio è cosa ben nota da prima del 5 gennaio 2022, dunque non sussiste né un interesse alla vaccinazione proprio del minore né un interesse della comunità alla vaccinazione del minore: i minori non sono pericolosi untori, ma creature che andrebbero protette: vaccinarli quando nei fogli illustrativi dei vaccini è scritto a chiare lettere che “Non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno.” è la prova definitiva che tutta la gestione di questa pandemia è il frutto di una globale mistificazione.

I vaccini contro il COVID19 autorizzati in Italia alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 sono – come qualsiasi farmaco – descritti in un foglio illustrativo e in un documento dell’EMA European Medicines Agency. Il vaccino Pfizer Biontech è stato chiamato Comirnaty. Sul sito ufficiale dell’EMA, pagina aggiornata all’11/21 e dunque prima dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli “Over 50” si può leggere: Può Comirnaty ridurre la trasmissione del virus da una persona a un’altra? L’impatto della vaccinazione con Comirnaty sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 tra la popolazione non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto i soggetti vaccinati possano ancora essere portatori del virus e in grado di diffonderlo. Quanto dura la protezione di Comirnaty? Al momento non si conosce la durata della protezione conferita da Comirnaty. Le persone vaccinate nell’ambito della sperimentazione clinica continueranno a essere monitorate per due anni per raccogliere maggiori informazioni sulla durata della protezione.

Dunque, che i vaccinati si contagino e diffondano il contagio non è un’apodittica affermazione del sottoscritto, ma è ben noto anche all’EMA, che prudentemente usa la forma dubitativa quando la realtà è sotto gli occhi di tutti.

Ripeto le parole della Corte Costituzionale, nella speranza che facciano riflettere qualcuno: Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.

F – ULTERIORI RILIEVI IN MERITO ALL’INCOSTITUZIONALITA’ DELL’OBBLIGO VACCINALE

Al suo Art. 2, la Legge Lorenzin recita:
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

Al contrario, il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 non esenta dall’obbligo vaccinale gli “Over 50” in cui sia avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.

L'immunizzazione (o risposta immunitaria) è un meccanismo naturale che il corpo umano compie quando rileva la presenza di un agente patogeno (o infezione). Grazie a questa “reazione”, infatti, il corpo può attivare le proprie difese, producendo anticorpi e cellule competenti in grado di contrastare l'infezione o la malattia in atto.

Una delle caratteristiche più importanti del nostro sistema immunitario è la sua capacità di distinguere le cellule e le molecole che appartengono al corpo da quelle che non gli appartengono. Il suo ruolo è quello di riconoscere un agente patogeno (virus, batterio, un parassita, ecc.) e di impedire la sua diffusione all'interno del nostro organismo.
Come nel processo di memoria di un computer, la risposta immunitaria si attiva solo dopo aver immagazzinato le informazioni necessarie che gli permettono di riconoscere un pericolo.
Ciò significa che prima di reagire alla minaccia di una malattia, il meccanismo di protezione naturale ha bisogno di incontrare l’infezione almeno una volta. Entrare in contatto per la prima volta con un’infezione, quindi, vuole dire "subire l’infezione".
Solo in un secondo momento, infatti, la risposta immunitaria sarà in grado di riconoscere l’agente patogeno, e quindi eliminarlo.
In assenza d’informazioni, il sistema immunitario può non reagire in tempo durante lo sviluppo di una malattia infettiva.
Di fronte a questo scenario arriva in soccorso la vaccinazione. Il vaccino, infatti, attivando nell’organismo un allarme non patogeno (cioè senza causare la malattia), fornisce al nostro sistema immunitario le informazioni necessarie per poter eliminare i pericoli dell’infezione, ancor prima che questi appaiano per la prima volta.

Fino a oggi, queste semplici informazioni erano valide per tutti i vaccini obbligatori in Italia.
Infatti, tutti i vaccini elencati nella Legge Lorenzin sono un composto di batteri, virus, i loro componenti (polisaccaridi, proteine) o le sostanze che essi diffondono (tossine), privati del loro effetto patogeno (ossia, la loro capacità di provocare malattia).
In estrema sintesi, quei vaccini permettono di attivare l’immunizzazione del nostro organismo senza diffondere alcuna malattia.

Tutto questo non è vero per i vaccini contro il COVID19. Non soltanto i vaccini non impediscono la diffusione della malattia, ma neppure evitano il contagio del soggetto vaccinato. Tutt’al più, ma vi è grande incertezza in merito, evitano che l’insorgenza della malattia produca complicanze gravi.

Questo asserito vantaggio, che è l’unico effettivo riscontrato dopo poco più di un anno di inoculazioni (inizio 27 dicembre 2020), deve essere attentamente analizzato e posto a confronto con gli svantaggi da più parti evidenziati.

Prima di cercare (per quanto possa farla un giurista) di fare chiarezza, anticipo la mia conclusione: la mancata previsione di un’esenzione dall’obbligo vaccinale valida per i soggetti in cui sia avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale (Art. 2 Legge Lorenzin) è un vizio che già ex se rende l’obbligo vaccinale – così come imposto agli “Over 50” - incostituzionale. Infatti, se è vero che anche la persona guarita può venire contagiata dal COVID19, è altrettanto vero che la risposta immunitaria del suo corpo è già stata attivata e ciò fa venire meno la necessità di vaccinazione, come evidenziato da un autorevole endocrinologo, il Prof. Giovanni Frajese.

Altrettanto invalidante ex se è la mancata previsione di un meccanismo di tutela dei soggetti obbligati alla vaccinazione quale quello espressamente dichiarato necessario, a pena d’incostituzionalità, dalla sentenza 307/1990. Il passo rilevante è il seguente: Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute - e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell'imposizione del trattamento sanitario - implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento.

In proposito al riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento, il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 nulla prevede.

Su quest’ultimo aspetto, apprendo ora che è stato presentato un emendamento, che verrà verosimilmente recepito in sede di conversione del decreto.

Tra l’altro, come vedremo, dato che tale decreto non ha eliminato l’obbligo di firma del Consenso Informato Medico, da un lato si obbliga alla vaccinazione, dall’altro si pregiudicano a i) il pieno diritto di esperire una class action in ipotesi di danno da vaccino e ii) il pieno diritto di ricevere un indennizzo assicurativo (per i motivi di seguito evidenziati).

G - ULTERIORI PROBLEMATICHE CONSEGUENTI L’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE: IL CONSENSO INFORMATO

Ulteriore problema posto dall’introduzione dell’obbligo vaccinale “Over 50” è quello del mantenimento del cd. Consenso Informato. Riassumo in maniera estremamente sintetica alcune nozioni indispensabili per una corretta comprensione:
Il Consenso Informato Medico è il documento che attesta (di norma mediante la sua sottoscrizione, ma la legge 219/17 prevede anche altre modalità, al fine di permettere l’espressione anche da parte di pazienti che siano inabili a firmare) che il Paziente - dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o equipe medica - decide in modo libero e autonomo se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto (legge 219/17, art.1 commi 2 e 3). Con la propria firma, il Paziente manifesta il suo assenso (completo o parziale) a sottoporsi al trattamento proposto dal Medico.
La già citata Convenzione di Oviedo dedica alla definizione del Consenso Informato Medico il Capitolo II, articolo 5, in cui viene fissato quale regola generale che: Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto un’informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Il rilascio o meno del Consenso Informato Medico ha precise conseguenze giuridiche, la più rilevante delle quali è l’accettazione dei rischi noti e correttamente evidenziati. Dall’accettazione derivano – nelle ipotesi peggiori: danno alla salute o decesso conseguenti al trattamento sanitario – conseguenze sui diritti esercitabili, anche ai fini assicurativi, dato che le Polizze Sanitarie distinguono tra trattamenti obbligatori e trattamenti volontari e subordinano il diritto all’indennizzo in ipotesi di trattamenti volontari al preventivo consenso dell’assicuratore.
La ratio del Consenso Informato Medico è che nessuno venga sottoposto a un trattamento medico contro la propria volontà (con le debite e già evidenziate eccezioni). Delle due l’una: o si lascia la scelta o si obbliga, non si può obbligare e pretendere che il consenso coincida con l’obbligo. Se anche in futuro venisse rimosso l’obbligo, resterebbe l’aver creato una disparità di trattamento tra tutti i vaccinati che abbiano firmato il Consenso Informato e quelli esentati: di nuovo, un chiaro indizio della pessima gestione – anche a livello normativo – dell’emergenza sanitaria.

Ma vi è un’ulteriore considerazione: il contenuto del Consenso Informato è gravemente omissivo. Non viene menzionato che non sono stati effettuati studi sulla genotossicità, sulla cancerogenità, sulla fertilità e sull’interazione tra l’inoculazione e altri farmaci. Questa considerazione – da sola – fa sì che lo Stato italiano abbia violato il patto di fiducia con i propri cittadini. Quando poi verrà dimostrato che i produttori dei vaccini hanno preteso una rinunzia preventiva ai diritti di richiesta di indennizzo, emergerà a tutto tondo l’eccezionale gravità dei comportamenti dell’esecutivo.

H – ULTERIORI RILIEVI SPECIFICI IN MERITO AI VACCINI CONTRO IL COVID19

Per brevità, limito la mia esposizione al già citato vaccino Pfizer Biontech chiamato Comirnaty. Come qualsiasi altro medicinale, Comirnaty ha un foglio illustrativo. Copio e incollo, evidenziando in grassetto alcuni passaggi significativi. Le note sono mie:

Comirnaty 30 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.

L’uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

Posologia

Soggetti di età pari o superiore a 12 anni
Comirnaty viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo primario di 2 dosi (da 0,3 mL ciascuna). Si raccomanda di somministrare la seconda dose 3 settimane dopo la prima dose (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

È possibile somministrare una dose di richiamo (terza dose) di Comirnaty per via intramuscolare almeno 6 mesi dopo la seconda dose a soggetti di età pari o superiore a 18 anni. La decisione in merito alle tempistiche e ai destinatari della terza dose di Comirnaty deve essere presa sulla base dei dati disponibili sull’efficacia del vaccino, tenendo in considerazione la limitata disponibilità di dati relativi alla sicurezza (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

L’intercambiabilità di Comirnaty con vaccini anti-COVID-19 di altri produttori per completare il ciclo primario di vaccinazione o la dose di richiamo (terza dose) non è stata stabilita. I soggetti che hanno ricevuto 1 dose di Comirnaty devono ricevere una seconda dose di Comirnaty per completare il ciclo primario di vaccinazione e per eventuali dosi aggiuntive. Le dosi di Comirnaty 30 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile dopo diluizione e Comirnaty 30 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile sono considerate intercambiabili.

Anziani
Non è necessario alcun aggiustamento posologico (Nota: terza dose) nei soggetti anziani di età ≥65 anni. La sicurezza e l’immunogenicità di una dose di richiamo (terza dose) di Comirnaty in soggetti di età pari o superiore a 65 anni si basano sui dati relativi alla sicurezza e all’immunogenicità negli adulti di età compresa fra 18 e 55 anni.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione

Non sono stati effettuati studi d’interazione.

La somministrazione concomitante di Comirnaty con altri vaccini non è stata studiata.

Popolazione pediatrica

L’Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con Comirnaty nella popolazione pediatrica per la prevenzione di COVID-19 (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).

Questo medicinale è stato autorizzato con procedura “subordinata a condizioni”. Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale. L’Agenzia europea dei medicinali esaminerà almeno annualmente le nuove informazioni su questo medicinale e il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) verrà aggiornato, se necessario.

Genotossicità/Potenziale cancerogeno

Non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno. Si ritiene che i componenti del vaccino (lipidi e mRNA) non presentino alcun potenziale genotossico (Nota: uno studio recente effettuato da Moderna sul proprio vaccino evidenzia profili di sospetta genotossicità INSERIRE FONTE).

Tossicità della riproduzione

La valutazione della tossicità della riproduzione e dello sviluppo è stata condotta nei ratti.

Da questo breve riassunto del foglio illustrativo, si evince chiaramente che non soltanto il vaccino Pfizer Biontech chiamato Comirnaty presenta evidenti criticità rispetto allo scopo stesso per cui è stato posto in commercio, che è l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19 (quando è noto a tutti che non immunizza affatto, se per immunizzazione s’intende prevenire la malattia), ma i rischi connessi con l’inoculazione sono in buona parte del tutto sconosciuti per esplicita ammissione della casa produttrice (a titolo di esempio, cito Non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno).

Ma la cosa davvero peculiare, è che il Legislatore ha imposto l’obbligo vaccinale a tutti gli “Over 50” in totale spregio del contenuto stesso del foglio illustrativo, che recita: Non è necessario alcun aggiustamento posologico (Nota: terza dose) nei soggetti anziani di età ≥65 anni e Non sono stati effettuati studi d’interazione, mentre è noto a tutti che sovente negli hub vaccinali si ricorre a quello che con un termine da bar viene chiamato cocktail di vaccini.

Viene istintivo osservare che se un farmaco è messo in commercio per essere somministrato in un massimo di tre dosi (e la terza a distanza di sei mesi dalla seconda) e invece il Legislatore mi obbliga a subire una somministrazione dopo quattro mesi e in dose maggiore, io - per il principio di precauzione - posso legittimamente rifiutarmi di assumerlo. Qualsiasi sostanza – a maggior ragione un farmaco – se assunta in dosi eccessive diventa tossica, persino l’acqua! Inoltre, se il Legislatore mi obbliga ad assumere un farmaco in maniera difforme da quanto raccomandato sul foglio illustrativo, significa che è in corso una sperimentazione e quindi io – cittadino usato come cavia – ho diritto alle tutele previste dal già citato Art. 16 della Convenzione di Oviedo.

A sostegno di quanto appena affermato, è il fatto che il Ministero della Salute, con circolari nr. 0059207-24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P e nr. 0059179- 24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha dato indicazioni per eseguire la c.d. “dose booster” a soli quattro mesi dalla seconda nonché anche a soggetti di età inferiore a 18 anni, in palese violazione di quanto sancito dalle caratteristiche del prodotto che indica come le decisioni in merito devono essere presi tenendo in considerazione i dati di efficacia e di sicurezza.
I dati di efficacia, come si evince a pagina 68 del documento, sono oggetto di studio e saranno confermati (o smentiti) solo nel dicembre 2023, (per quanto concerne gli adulti), e solo nel luglio 2024 (per quanto concerne i minori).

Ma c’è di più. Nel proprio Report periodico in data 31 dicembre 2021, la UK Health Security Agency, ha evidenziato come il tasso di gravi complicanze e di decessi relativo alla variante Omicron sia la metà di quello relativo alla variante Delta. Il numero totale dei decessi – aggiornato al 29 dicembre 2021 – ammontava a 57 su un numero di casi (variante Omicron) di 649.834 (un decesso ogni 11.400 casi accertati circa).
Nel medesimo Report periodico in dada 14 gennaio 2022, la UK Health Security Agency, ha evidenziato che: Vaccine effectiveness against symptomatic disease by period after dose 2 and dose 3 is shown in Figure 6 for those who received a primary course of the AstraZeneca vaccine (Figure 6a), Pfizer (Figure 6b) or Moderna (Figure 6c). Effectiveness of booster doses of Pfizer and Moderna are shown. In all periods, effectiveness was lower for COVID-19 vaccine surveillance report – week 2 14 Omicron compared to Delta. Among those who had received 2 doses of AstraZeneca, effectiveness dropped from 45 to 50% to almost no effect against Omicron from 20 weeks after the second dose. Among those who had received 2 doses of Pfizer or Moderna effectiveness dropped from around 65 to 70% down to around 10% by 20 weeks after the 2nd dose. 2 to 4 weeks after a booster dose vaccine effectiveness ranged from around 65 to 75%, dropping to 55 to 65% at 5 to 9 weeks and 45 to 50% from 10+ weeks after the booster.
In pratica, le cd. Vaccinazioni hanno un’efficacia limitata nel tempo, che giunge a zero in 20 settimane! Posto che i vaccini non fermano l'infezione o la trasmissione del virus, alcuni studi mostrano che il vaccino interferisce con la capacità innata del corpo, a seguito dell'infezione, di produrre anticorpi contro non solo la proteina spike ma anche contro altri pezzi del virus. In particolare, le persone vaccinate non sembrano produrre anticorpi contro la proteina “nucleocapside”, cioè il “guscio” del virus, cosa che nelle persone non “vaccinate” contro il covid costituisce una parte cruciale della risposta dell'infezione.
A lungo termine, le persone vaccinate saranno molto più vulnerabili a qualsiasi mutazione nella proteina spike che potrebbe avere luogo, anche se tali persone sono già state infettate e guarite una o più volte. I non vaccinati, nel frattempo, si procureranno un'immunità duratura (se non permanente) a tutti i ceppi del virus dopo esserne stati infettati naturalmente anche solo una volta.

I – CONCLUSIONI

Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento al suo Art. 1 che introduce l’obbligo di vaccinazione per una determinata categoria di persone (per brevità definite “Over 50”), è manifestamente incostituzionale e viola l’Art. 32 della Costituzione.

Viola inoltre il diritto comunitario, infatti:

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella sua Risoluzione n. 2361 del 2021, intitolata Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations, al punto 7.3.1 ha previsto esplicitamente che è compito dei governi:
Ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves.
E al punto 7.3.2. “Ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated”.

Il Regolamento UE 953/2021, al considerando n. 36, recita: È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.
E all'art. 17, recita: Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Nota: 15/06/2021). Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. (omissis) Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

In conclusione, il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento al suo Art. 1 che introduce l’obbligo di vaccinazione per una determinata categoria di persone (per brevità definite “Over 50”), oltre che manifestamente incostituzionale e in violazione dell’Art. 32 della Costituzione, viola il Regolamento UE 953/2021 e la Risoluzione n. 2361 del 2021, norme vigenti nel nostro ordinamento in quanto direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Questo è il mio parere pro veritate.


Avv. Alfredo Tocchi, LL.M.

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Commenti Scrivi e lascia un commento

Condividi le tue opinioni su Il Giornale d'Italia

Caratteri rimanenti: 400

Articoli Recenti

x