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Referendum giustizia 2026 sulla separazione delle carriere: rispetterà la sovranità popolare, sì, no, oppure nì?

La riforma, pur volta a realizzare nella distinzione dei ruoli un forte impulso all’indipendenza dei magistrati giudicanti rispetto ai pubblici ministeri, non inciderà minimamente sul principio che la giustizia venga amministrata in nome del popolo

09 Gennaio 2026

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Referendum 2022 (foto Imagoeconomica)

Il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (pubblici ministeri).  

La riforma modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione e ridefinisce l’assetto del potere giudiziario italiano. Si tratta di un intervento storico, approvato prima dal Senato e poi dalla Camera il 30 ottobre 2025, destinato a incidere in modo duraturo sull’equilibrio tra funzione giudicante e funzione requirente con la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, ovvero il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, competente per i giudici e il Consiglio Superiore della Magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri e una Alta Corte disciplinare

Ogni Consiglio avrà un vicepresidente eletto tra i membri sorteggiati dal Parlamento con un meccanismo pensato per garantire equilibrio tra competenze tecniche e rappresentanza democratica, mentre le questioni disciplinari saranno decise dall’Alta Corte con giudici nominati e sorteggiati secondo criteri precisi di esperienza e di indipendenza

La composizione dell’Alta Corte disciplinare si articolerà per bilanciare competenza e autonomia su tre membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio, su altri tre membri estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento ed infine su altri nove membri presi tra i  magistrati effettivi, di cui sei appartenenti alla carriera giudicante e tre a quella requirente, anch’essi selezionati per sorteggio tra coloro che abbiano almeno vent’anni di servizio e svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Sotto un profilo parallelo, ovvero quello politico, l’intervento incide non solo sull’equilibrio tra poteri dello Stato, perché riguarda il modo in cui si articola l’indipendenza della magistratura rispetto alle funzioni degli altri poteri dello Stato e, al tempo stesso, affronta e disciplina le garanzie di autonomia interna tra giudici e pubblici ministeri.

Tuttavia, poiché la riforma non ha ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento in tutte le letture parlamentari, saranno quindi, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, solo i cittadini a decidere se la separazione delle carriere diventerà effettiva e definitiva con il referendum!

Il referendum si svolgerà probabilmente nella primavera del 2026 (forse a marzo) e solo allora sapremo se verranno adottate le leggi di attuazione che dovranno definire le procedure di sorteggio dei componenti dei Consigli, i criteri di selezione dell’Alta Corte e le modalità di transizione del personale.

La riforma è considerata fondamentale dalla maggioranza di governo, da una parte del mondo forense e anche da una parte della magistratura per rendere il sistema giudiziario più efficiente, più imparziale e più trasparentementre le opposizioni, un’altra parte della magistratura e del mondo forense sostengono, invece, che la riforma nella sua impostazione potrebbe indebolire l’indipendenza dei magistrati, soprattutto dei pubblici ministeri, e determinare una diretta influenza politica sull’accusa.  

Nel sistema giudiziario attuale sia i Giudici sia i Pubblici Ministeri appartengono al medesimo ordine professionale e possono scegliere se passare da una funzione all’altra, anche se in determinati limiti.

Con la riforma:

- i due attuali ruoli di magistrati saranno chiamati a scegliere all’inizio della carriera se diventare giudici o pubblici ministeri e non potranno cambiare ruolo successivamente;

- tale separazione dei ruoli sarà sancita dall’istituzione di Due Consigli Superiori della Magistratura separati (uno per i giudici e uno per i PM) e dalla introduzione di una Alta Corte disciplinare per le questioni attinenti alla disciplina.  

La riforma è stata percepita dai suoi sostenitori come necessaria affinché con la separazione dei ruoli si sarebbero ridotti i conflitti di interesse e ne sarebbe uscita rafforzata l’imparzialità del giudice, mentre per i suoi oppositori è stata considerata come un processo volto, con la separazione dei ruoli, all’indebolimento dell’indipendenza dei PM nella gestione dell’azione penale.

Va detto, per completezza d’informazione, che l’elemento centrale della riforma italiana, ovvero la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, è già la norma nei sistemi giudiziari di molti ordinamenti occidentali.

Per esempio, negli Stati Uniti i giudici e i pubblici ministeri (prosecutors) appartengono a carriere separate e indipendenti.  

In particolare a livello federale, i giudici sono nominati dal Presidente e confermati dal Senato, così come i procuratori federali (U.S. Attorneys) sono anch’essi nominati e confermati. 

A livello statale, invece, in molti casi i procuratori distrettuali sono eletti direttamente dai cittadini, mentre i giudici possono essere nominati o eletti. Questa separazione esiste da sempre ed è vista come parte integrante del sistema accusatorio.  

Nel sistema del common law inglese, la gestione dell’accusa nel Regno Unito è nettamente separata dal ruolo giudicante. Per i reati più seri, la Crown Prosecution Service (CPS) conduce l’azione penale, mentre i giudici sono figure separate che presiedono i processi. Un sistema quello britannico in cui nonostante la carriera dei magistrati sia unitaria come attualmente è in Italia, la distinzione di ruolo tra chi accusa e chi giudica è, invece, molto marcata.

Sistemi analoghi a quello statunitense sono in vigore in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda, dove i prosecutors e i giudici sono figure istituzionali con percorsi professionali diverse, anche se fondate su disposizioni legate alle particolarità e distinzioni locali.  

In Europa, peraltro, anche negli Stati come la Germania, la Francia e la Spagna sono vigenti sistemi giurisdizionali in cui è prevista la distinzione tra il ruolo dei giudici e quello dei procuratori, pur con diverse modalità di nomina e governance.  

L’Italia, quindi, in Europa, prima della riforma, rappresentava un’eccezione tra le democrazie avanzate degli ordinamenti occidentali, conseguenza diretta della Costituzione antifascista del 1948.

In sintesi la riforma va nella direzione dei sistemi del common law e di molte democrazie europee che prevedono percorsi distinti per giudice e procuratore, ma la mia domanda è questa: sarà la riforma effettivamente in grado di rispondere all’articolo 101 della Costituzione?

L’articolo 101 della Costituzione sancisce che: "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge". Ebbene l’articolo 101 avrebbe dovuto costituire il faro della riforma, ma così non è stato. Perché? Perché la Giustizia, dovendo essere imperativamente amministrata in nome del popolo, secondo un evidente principio programmatico di delega e non semplicemente di carattere etico, avrebbe dovuto trovare attuazione con successive leggi costituzionali che individuassero come questa delega avrebbe potuto essere concessa ed attuata.

Nulla di tutto questo è accaduto, neppure con l’attuale riforma.

E allora come avrebbe potuto essere data attuazione alla disposizione costituzionale programmatica dell’articolo 101?

Con riferimento ai vari gradi di giurisdizione, ma soprattutto per i reati più gravi che dovrebbero implicare un giudizio anche popolare, il ruolo dei Pubblici Ministeri e, conseguentemente la nomina del Pubblico Ministero, avrebbe dovuto essere assoggettata alla approvazione del popolo mediante elezione su un ventaglio di magistrati o di avvocati con specifici percorsi, mentre i Tribunali, le Corti di Appello, le Corti di Assise e le Corti di Assise d’Appello avrebbero dovuto essere tutti assistiti da giurie composte da quei cittadini costituenti il popolo sovrano.

Il fatto che nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d’Appello siano operanti rispettivamente 2 giudici togati e 6 giudici popolari nel primo organo giurisdizionale e 2 giudici togati e 8 giudici popolari nel secondo organo giurisdizionale, non significa affatto che sia rispettato il principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici popolari non devono formare il proprio convincimento sulla base del dialogo e dell’interlocuzione con i due magistrati togati, delle citate Corti a cui sono stati chiamati, ma dovrebbero giungere al convincimento della verità sulla base della valutazione delle prove al dí fuori di ogni contatto, indicazione e valutazione dei giudici togati, in un perfetto contraddittorio tra accusa e difesa.

Da qui, dunque, ritengo che la riforma, pur volta a realizzare nella distinzione dei ruoli un forte impulso all’indipendenza dei magistrati giudicanti rispetto ai pubblici ministeri, non inciderà minimamente sul principio che la giustizia venga amministrata in nome del popolo, ma continuerà ad essere amministrata sulla base delle valutazioni personali e alla interpretazione delle leggi dei singoli magistrati, con buona pace sulla volontà del popolo di essere perseguito prima da chi ritenga abbia caratteristiche professionali di alta efficienza professionale (con l’elezione), e poi giudicato dal popolo medesimo (giuria indipendente), mentre rimarrà per tutti i magistrati il semplice superamento del concorso pubblico in base al quale apoditticamente e su un atto di pura fede istituzionale, si continuerà ad affermare che la giustizia è amministrata in nome del popolo, con l’aggravante che, in base alla seconda disposizione dell’articolo 101 Costituzione, secondo cui: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, con buona pace per la lodevole istituzione dell’Alta Corte Disciplinare, sono convinto che continueremo ad assistere al gioco delle parti, ovvero del cane non mangia cane.

Quindi, seppure la riforma vada nella direzione dei sistemi del common law e di molte democrazie europee che prevedono percorsi distinti per giudice e procuratore o pubblico ministero, senza che sia stata prevista l’assegnazione al ruolo di Pubblico Ministero mediante pubbliche elezioni e senza la previsione di introdurre vere e proprie giurie indipendenti, penso che la riforma si configurerà come un solenne NI, senza se e senza ma, mentre lo scotto continueranno a pagarlo i cittadini migliori dello Stato: le Forze di Polizia che continuano ad essere perseguite e condannate per i reati di eccesso in legittima difesa o per altri motivi connessi ai principi deontologici dell’obbligo di intervenire, perseguire e assicurare alla giustizia i soggetti autori di reato, di cui vengono a conoscenza nel corso del servizio svolto a tutela della pubblica sicurezza.

Di Gianfranco Petricca

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