06 Febbraio 2026
Fonte: imagoeconomica
Nella legge di bilancio del 2026, approvata a fine dicembre dello scorso anno dopo un complesso iter parlamentare, è stata riformata la possibilità di realizzare la tassazione sulle rendite patrimoniali. Da quest’anno, infatti, andranno pagate le tasse immediatamente e non più in cinque anni, ma ci sono delle eccezioni.
L’articolo che regola la nuova tassazione è l’art. 1, comma 43, della legge finanziaria per il 2026, che modifica a sua volta l’articolo 86, comma 4, del Tuir, di fatto eliminandolo nella maggior parte delle fattispecie. La vecchia normativa è però ancora rilevante.
Prima del 2026, infatti, chiunque ottenesse una plusvalenza dalla cessione di un proprio patrimonio, in un’operazione finanziaria, poteva scegliere se pagare la tassa sul capital gain (26%) direttamente al momento del conseguimento della plusvalenza oppure rateizzandola in cinque periodi di imposta, a condizione che il bene fosse stato detenuto per almeno tre anni.
Un funzionamento che si applicava nell’ambito dei regimi dei redditi d’impresa ed era rivolto a soggetti che pagavano o l’Ires o l’Irpef, a prescindere dal regime contabile. Ora, questa opzione di rateizzazione non esiste più.
Chi realizza una plusvalenza vendendo una parte del proprio patrimonio dovrà pagare, nell’anno stesso della realizzazione della plusvalenza, il 26% della differenza tra il valore d’acquisto e quello di vendita. Nessuna possibilità di rateizzazione, il che rimuove buona parte della flessibilità che questa normativa permetteva.
Le tasse sulle plusvalenze, infatti, possono essere abbattute in caso di minusvalenze. Rateizzando la tassazione, si poteva ritardarla verso anni in cui si prevedeva di doversi sobbarcare delle minusvalenze, compensando quindi le perdite.
Rimane però un’eccezione. Se, infatti, a essere venduta non è una parte qualsiasi del patrimonio, ma un ramo d’azienda o una società intera, si applica ancora il vecchio principio, con la possibilità di rateizzare in cinque anni. Allo stesso modo, in una casistica più di nicchia, è ancora possibile rateizzare la tassazione sulle plusvalenze di una cessione delle prestazioni sportive di un atleta.
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