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Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto 1943)

Tassazione extraprofitti delle banche: una norma degna di una Repubblica delle banane

Ha ancora senso parlare di Stato di diritto in Italia?

10 Agosto 2023

Tassazione extraprofitti delle banche: una norma degna di una Repubblica delle banane

SCRITTI BELLICI

Tassazione extra profitti delle banche: una norma degna di una Repubblica delle banane

Ha ancora senso parlare di Stato di diritto in Italia?

All’italiano medio, la tassazione – con effetto retroattivo – degli extra profitti delle banche è piaciuta.

I giuristi tacciono, ma sono certo che qualche mio Collega stia già lavorando a un’impugnativa.

Non è certo questa la sede adatta a ospitare una disamina approfondita del provvedimento, ma – da giurista – vorrei sottolineare alcuni aspetti che dovrebbero farci riflettere.

In primo luogo, ha ancora senso disquisire di diritto in Italia, nonostante un Capo dello Stato, una Corte Costituzionale e tre Presidenti del Consiglio che hanno ridotto la Costituzione a carta straccia?

L’art. 11, comma 1, delle preleggi stabilisce il principio generale che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Il medesimo principio è ribadito all’Articolo 25 della Costituzione: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. L’Art. 3, comma 1 dello Statuto del Contribuente (Efficacia temporale delle norme tributarie) conferma l’irretroattività: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. L’unica eccezione, quella esplicitamente prevista di cui all’articolo 1, comma 2, ha ad oggetto l’interpretazione autentica di norme già emanate: “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.

Ora, senza addentrarmi nell’esame delle sentenze della Consulta, già da questi primi richiami appare evidente che – seppure il principio di irretroattività Costituzionale valga unicamente in materia penale - l’adozione di una norma (non di carattere interpretativo) con efficacia retroattiva in danno del contribuente sia una forzatura del sistema. Se ciò è vero in Italia, lo è a maggior ragione in ambito Comunitario. Qui, più volte è stata sottolineata l’importanza di tutelare il “principio di prevedibilità e di affidamento”. In tre parole, sia al legislatore nazionale che a quello comunitario è fatto divieto di emanare norme con efficacia retroattiva che introducano modifiche sfavorevoli non prevedibili.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza comunitaria, è legittimo derogare al principio di irretroattività degli atti tributari, in via eccezionale, quando lo scopo da raggiungere sia rappresentato da un interesse pubblico concreto e purché il legittimo affidamento degli interessati sia rispettato. Nel caso in esame, osservo, quest’ultima condizione manca completamente.

Mi rendo conto che il tema – trattandosi di banche – non appassiona.

Eppure – che si tratti di banche, pensionati o percettori del reddito di cittadinanza – l’unilaterale improvvisa modifica peggiorativa o abrogativa di un diritto da parte dello Stato andrebbe comunque – a mio sommesso avviso – attentamente valutata.

Abituarsi all’idea che oggi lo Stato dà, domani toglie, oggi tassa nella misura prevista dal legislatore ma tale misura può essere aumentata a piacimento con effetto retroattivo e tutto è lecito, nell’ordine naturale delle cose, è aberrante.

Questa nostra è sempre più una repubblica delle banane, che vessa i propri sventurati cittadini “selon la nécessité”.

Ma – si sa – Sergio Mattarella tutto firma, tutto approva, tutto avalla ed è lui il Garante dello Stato di diritto.

di Alfredo Tocchi, 10 agosto 2023

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