09 Febbraio 2026
Scontri a Torino, fonte: LaPresse
A distanza di una settimana dai fatti di Torino è necessaria una sorta di presa di coscienza inevitabile.
Da tempo non siamo più di fronte a episodi isolati di disordine pubblico, né a spontanee degenerazioni di manifestazioni nate pacificamente.
Quello che si va consolidando sotto gli occhi di tutti è un meccanismo ripetitivo e prevedibile, che combina piazza, violenza organizzata e sistematica attenuazione della risposta dello Stato.
Un automatismo che opera sempre nella stessa direzione e contro lo stesso bersaglio: le istituzioni e, oggi, il governo legittimamente eletto.
La Costituzione tutela il diritto di riunione (art. 17), ma lo fa ponendo un limite inequivocabile, quello che la riunione si svolga pacificamente e senza armi (comprese quelle bianche ed improprie).
Quando questo limite viene superato, non esiste più alcuna copertura costituzionale.
La Corte costituzionale ha costantemente ribadito, fin dalle sue prime pronunce (sentenza n. 2 del 1956), che l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva costituiscono beni primari essenziali per la convivenza civile, la cui tutela può giustificare restrizioni, incisive dei diritti fondamentali, effettuate nel rispetto di rigorosi parametri costituzionali quali proporzionalità e ragionevolezza, bilanciamento dei diritti, base legale e sindacato di legittimità e finalità di prevenzione.
Eppure, nelle piazze italiane, l’eccezione è diventata la regola. Il lancio di razzi e di bombe carta, l’uso di strumenti incendiari, di armi improprie, di laser accecanti e di dispositivi per disturbare le comunicazioni delle forze dell’ordine non costituiscono più un fatto sporadico, ma una tecnica collaudata di guerriglia urbana che per essere prevenuta necessita di una deterrenza legislativa anche specifica, diversa da quella storica del nostro sistema giuridico.
Non si tratta di avere a che fare con dei “ragazzi esasperati”, ma di “condotte premeditate” che rientrano pienamente nelle fattispecie previste dal Codice penale: resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.), fino alla devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) e reati con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p. e seguenti).
Quello che è avvenuto a Milano ieri in occasione peraltro con l’inizio della XXV edizione dei Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo ne è una conferma.
Nel corso del corteo di protesta, in cui svettava la scritta “le Olimpiadi più insostenibili di sempre", che di è svolto pacificamente fino al calare del buio, per poi trasformarsi in provocazioni contro la polizia con il lancio di petardi e bottiglie a cui la polizia ha risposto con gli idranti e i col lancio di lacrimogeni, fino allo scontro fisico durato alcuni minuti.
La Cassazione penale ha più volte chiarito che la partecipazione a un contesto di violenza organizzata integra responsabilità penale anche in assenza di una specifica azione individuale, quando il soggetto contribuisce consapevolmente alla situazione di pericolo.
Tuttavia, nella prassi giudiziaria, tali principi sembrano dissolversi.
Il confronto con quanto è avvenuto nel tempo in altre circostanze è inevitabile e imbarazzante.
L’assalto alla sede della CGIL ha portato a condanne pesanti, fino a dieci anni di reclusione, senza che vi fossero feriti, mentre in numerosi episodi di aggressione alle forze dell’ordine, invece, si è fatto ricorso a misure cautelari minime, come l’obbligo di firma, previste dagli articoli 281 e seguenti del Codice di procedura penale. Una discrezionalità che, al di là delle critiche e formule giuridiche, si traduce in un messaggio politico di debolezza delirante, ma chiarissimo: colpire lo Stato non solo non suscita alcuna soggezione o timore, ma può anche trasformarsi per una convenienza, come abbiamo potuto constatare in più di una circostanza.
In questo quadro, quella parte politica istituzionale di opposizione recita un copione ormai logoro. Si indigna a parole, ma si oppone sistematicamente a ogni intervento normativo volto a rafforzare la tutela delle forze dell’ordine e a ristabilire l’effettività della sanzione penale.
È la stessa ipocrisia che emerge anche nel dibattito migratorio, dove decisioni giudiziarie finiscono per neutralizzare l’indirizzo politico del governo, in contrasto con il principio di responsabilità dell’esecutivo sancito dall’articolo 95 della Costituzione.
Non si tratta di mettere in discussione l’autonomia della magistratura, ma di prender atto che l’autonomia non può equivalere ad una forma di irresponsabilità sistemica.
La giurisdizione non opera nel vuoto sociale, atteso che ogni decisione produce effetti sociali, politici e culturali.
Quando questi effetti coincidono costantemente con l’indebolimento dell’autorità dello Stato, il problema non può più essere ignorato.
Fino a quando l’opinione pubblica continuerà ad essere distratta da cortine fumogene mediatiche, questa strategia potrà proseguire indisturbata.
Ma uno Stato che rinuncia a difendersi, che accetta la violenza come strumento di pressione politica e che punisce selettivamente, non rappresenta uno Stato più giusto: è solo uno Stato più fragile.
Se il nuovo decreto sulla sicurezza renderà lo Stato più fermo e credibile, lo vedremo praticamente nel corso degli accadimenti futuri.
La certezza del diritto e la prevedibilità della sanzione costituiscono presupposti essenziali più della funzione preventiva dello Stato che, di quella repressiva.
Certo è che la fragilità o il permissivismo, nella storia, non hanno mai protetto la democrazia.
Di On. Comm. Dott. Gianfranco Petricca, Generale di C. d’A. dei Carabinieri Par. (R.O.), Senatore della Repubblica nella XII Legislatura
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