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Debiti fiscale defunto, Cassazione: "Nn si trasmettono agli eredi, si estinguono con la morte dell'autore della violazione" - L'ORDINANZA

Il caso riguardava un contribuente che deteneva investimenti non dichiarati all’estero. Dalla documentazione acquisita risultavano sanzioni calcolate in misura pari a 246.806 euro per l’anno 2008 e a 216.840 euro per l’anno 2009. Nel corso del procedimento il contribuente è deceduto

04 Agosto 2025

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Fonte foto: cortedicassazione.it

Con l'ordinanza n. 22476/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che i debiti fiscali del defunto non si trasmettono agli eredi ma si estinguono con la morte dell'autore della violazione. Il caso riguardava un contribuente che deteneva investimenti non dichiarati all’estero. Dalla documentazione acquisita risultavano sanzioni calcolate in misura pari a 246.806 euro per l’anno 2008 e a 216.840 euro per l’anno 2009. Nel corso del procedimento il contribuente è deceduto.

Debiti fiscale defunto, Cassazione: "Non si trasmettono agli eredi, si estinguono con la morte dell'autore della violazione"

L'ordinanza n. 22476/2025 della Corte di Cassazione ha ribadito che le sanzioni tributarie hanno natura personale e non possono essere trasmesse agli eredi in caso di decesso del contribuente. I giudici hanno stabilito che una volta documentata la morte del soggetto destinatario della sanzione, viene meno la materia del contendere. La Corte si è espressa in merito ad un contenzioso tributario instaurato da un contribuente alla CTR della Lombardia, contro la richiesta di un ingente importo preteso dall’erario per l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di investimenti all’estero, si verificava il decesso del contribuente.

La Cassazione ha richiamato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 472/1997, che sancisce l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie. Tale previsione discende dal principio di responsabilità personale, già contenuto nell’articolo 2 dello stesso decreto. Questo vuol dire che la sanzione riguarda esclusivamente chi l'ha commessa e non può gravare sui suoi successori.

Per la Corte, il credito dell’erario derivante da violazioni tributarie riferibili a persone fisiche si estingue con la morte dell’autore. L’Amministrazione finanziaria non può più pretendere il pagamento una volta che è stato accertato il decesso, e il giudizio deve dichiararsi estinto.

I giudici hanno inoltre chiarito che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Richiamando l’orientamento già espresso in materia di sanzioni amministrative (Cass. n. 29577/2021), la Corte ha precisato che la morte del destinatario rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso e impedisce l’applicazione del criterio della "soccombenza virtuale".

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