26 Dicembre 2024
Corte di Cassazione (fonte Lapresse)
La Cassazione ha stabilito che un genitore, in questo caso il padre, non è obbligato a mantenere un figlio ultratrentenne che non si impegna negli studi né si adopera per raggiungere l’autonomia economica. La sentenza respinge il ricorso presentato dal giovane e dalla madre, che accusavano il padre di non rispettare gli accordi presi al momento del divorzio e di non sostenere il percorso accademico del figlio.
Secondo quanto riportato, il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari avevano già evidenziato che, fino al 2017, il padre aveva regolarmente versato il mantenimento ordinario stabilito al momento del divorzio dalla ex-moglie, compresi i contributi per le tasse universitarie, coprendo il 70% delle spese straordinarie a suo carico. Anche dopo quella data, il genitore aveva continuato a versare 600 euro al mese, come stabilito dagli accordi di divorzio. Tuttavia, dal 2017 il figlio non aveva più sostenuto esami universitari.
Nella sentenza, la Corte si è soffermata sul comportamento del giovane, che si era iscritto nel 2009 a un corso di laurea triennale in giurisprudenza, salvo poi abbandonare progressivamente gli studi fino a smettere del tutto di sostenere esami. I giudici hanno definito questa condotta come “inerzia colpevole,” attribuendo il mancato completamento del percorso accademico a una mancanza di impegno da parte del ragazzo.
Nel tentativo di difendersi, madre e figlio hanno sostenuto che l’interruzione negli studi fosse causata dal mancato pagamento delle tasse universitarie da parte del padre. La Corte ha però verificato che il mancato versamento riguardava solo un biennio, mentre il giovane era fuori corso già da sette anni.
I magistrati hanno sottolineato che, in assenza di prove concrete di impedimenti personali significativi, non si può imputare al genitore la responsabilità per il ritardo del figlio: «Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto».
L’autosufficienza economica, hanno concluso, è un traguardo che spetta a ogni individuo raggiungere, soprattutto in una fase della vita pienamente adulta.
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