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Belluno, assolto dal Tar corteggiatore denunciato da una cameriera: "Non causava ansia o paura, lei accettava i suoi regali"

Il provvedimento era scattato dopo la denuncia di una cameriera, stanca delle attenzioni di un cliente del bar. I giudici: "I gesti compiuti nel locale, pur potendo creare imbarazzo o fastidio, vanno considerati innocui e inoffensivi"

11 Dicembre 2024

tribunale

A Belluno un corteggiatore è stato assolto dal Tar dopo la denuncia di una cameriera. L'uomo si era invaghito della donna, fin troppo secondo quest'ultima che era passata addirittura alla denuncia. L'uomo che si era visto recapitare un provvedimento di ammonimento ha fatto ricorso, e la Seconda Sezione del Tar del Veneto gli ha dato ragione. "I gesti compiuti dal ricorrente all’interno dei bar nel tentativo di conquistare la A. (ndr: nome puntato dopo averne squadernato le generalità in apertura di provvedimento) pur avendo potuto creare imbarazzo o fastidio nella controinteressata, valutati nello specifico contesto sono da considerare innocui e inoffensivi".

Belluno, assolto dal Tar corteggiatore denunciato da una cameriera: "Non causava ansia o paura"

L'uomo stava dunque facendo una normale corte ad una ragazza. Il caso di Belluno è la classica sentenza pronta a fare giurisprudenza, in quanto la cameriera aveva probabilmente raggiunto il grado di sopportazione massimo, ma non tanto da poter denunciare l'uomo. Né tantomeno di lamentarsi di essere vittima di stalking. 

La donna avrebbe accettato di buon grado i regali che le sono stati recapitati dal corteggiatore, tra cui un mazzo di rose per il compleanno e la messa a disposizione di un buono di 500 euro da spendere in gioielleria: "Gli unici contatti privati tra il ricorrente e la controinteressata sono avvenuti "a distanza", come messaggi, spesso in concomitanza con festività o ricorrenze. Ma mai volgari o a sfondo sessuale".

Secondo le motivazioni, "A., pur dopo qualche titubanza, ha accettato di buon grado un regalo del ricorrente (buono di € 200,00 da spendere in un negozio di abbigliamento), lo ha reso partecipe delle proprie disavventure imprenditoriali e delle proprie difficoltà economiche (circostanza che denota come tra i due si fosse creata una certa confidenza) e, comunque, quando ha voluto, ha sempre dimostrato di sapersi “smarcare” agevolmente dalle avance dello Z., respingendo i suoi inviti a cena, facendogli servire le consumazioni da una collega, bloccando il suo numero di cellulare et similia".

"Neppure risulta che il ricorrente abbia mai aspettato la ricorrente all’ingresso e/o all’uscita del luogo di lavoro né tampoco sotto casa o in altri luoghi né che egli sia mai avvicinato al figlio della A. e/o al di lei compagno. Non vi sono, insomma, elementi obiettivi per ritenere che il corteggiamento (fenomeno naturale ed ineliminabile nella vita di relazione), pur insistente, del ricorrente abbia ingenerato un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella controinteressata".

"Ritenuto che i comportamenti posti in essere dal ricorrente, pur avendo infastidito la A., non abbiano assunto una gravità tale da poter essere qualificati alla stregua di veri e propri atti persecutori - il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato".

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