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Fine vita, svolta in Toscana, ok dalla Ausl al suicidio assistito per 54enne paralizzata da sclerosi, applicazione della nuova sentenza della Corte Costituzionale

Il parere negativo dell’Azienda sanitaria è cambiato in seguito all’estensione dell'interpretazione del concetto di "trattamento di sostegno vitale" con la sentenza n. 135 del 2024

26 Luglio 2024

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Questo venerdì 26 luglio, l’Ausl Toscana Nord-ovest ha comunicato il suo parere favorevole per la somministrazione del trattamento di fine vita ad una donna di 54 anni. Completamente paralizzata a causa di una sclerosi multipla progressiva, la donna si era vista negare la somministrazione del farmaco letale a causa di un’interpretazione restrittiva dei quattro requisti fondamentali per accedervi: per la Commissione medica dell'azienda sanitaria toscana, non soddisfaceva quello relativo alla dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Secondo l’interpretazione attuata sino ad ora, infatti, per soddisfare tale requisito i pazienti dovevano essere legati esclusivamente a respiratori o ventilatori meccanici. Gli altri requisiti sono l’irreversibilità della patologia, la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili e la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, come stabilito dalla stessa sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, divenuta famosa come sentenza Cappato/Dj Fabo e la quale ha affermato una volta per tutte che il suicidio assistito può essere considerato legale in Italia a determinate condizioni. Infatti, nel paese la materia non è regolata da una legge, che non è mai stata approvata, bensì dalle sentenze espresse dalla stessa Corte per mezzo della Consulta. Il Comitato, tuttavia, ha mutato il suo parere in seguito ad un’ulteriore interpretazione, derivante da un’altra sentenza della Consulta più recente, la n. 135 del 2024 che ha esteso proprio il concetto di ‘trattamento di sostegno vitale’, consentendo alla donna di poter accedere alla somministrazione. La Commissione medica dell'Azienda sanitaria ora aspetta di sapere le modalità di esecuzione e il medico scelto dalla donna, in modo da assicurare "il rispetto della dignità della persona".

La recente diffida della donna alla Ausl

La revisione del parere della Asl, inizialmente negativo, è avvenuta dunque alla luce della recente sentenza della Consulta, la quale ha esteso l'interpretazione del concetto stesso di ‘trattamento di sostegno vitale’. La 54enne aveva inviato la richiesta di verifica delle sue condizioni già dallo scorso 20 marzo, ma fino ad oggi Ausl Toscana Nord-ovest non gli aveva mai riconosciuto la presenza di questo requisito, in quanto equiparava il rifiuto della nutrizione artificiale (Peg), voluto dalla donna, all'assenza del detto trattamento. A quel punto, la donna aveva proceduto a diffidare l'azienda sanitaria il successivo 29 giugno, chiedendo la revisione della relazione finale della Comissione medica, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito del sostegno vitale, essendo totalmente dipendente dall'assistenza di terze persone e avendo, legittimamente e consapevolmente, rifiutato la nutrizione artificiale.

L’associazione Luca Coscioni: "Prima applicazione diretta della sentenza"

"E' la prima applicazione diretta della sentenza numero 135 della Corte costituzionale che interpreta in modo estensivo e non discriminatorio il requisito del trattamento di sostegno vitale indicato nella sentenza 242 sul caso Cappato-Antoniani - dichiara Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Coscioni, difensore e coordinatrice del collegio legale della 54enne - La signora, dopo mesi di attesa e sofferenze, con il rischio di morire in modo atroce per soffocamento anche solo bevendo, potrà decidere con il medico di fiducia quando procedere, comunicando all'azienda sanitaria tempi e modalità di auto-somministrazione del farmaco al fine di ricevere assistenza e quanto necessario. Le decisioni della Consulta, che hanno valore di legge, colmano il vuoto in materia dettando le procedure da seguire per chi vuole procedere con il suicidio medicalmente assistito. Il Parlamento ora dovrà adeguare i testi dei disegni di legge su cui sono iniziate le audizioni perché risultano non conformi al giudicato costituzionale alla luce delle motivazioni della Corte secondo cui un intervento organico del legislatore in materia dovrà rispettare i principi affermati nella sentenza n. 135 del 2024 e nelle precedenti decisioni sul caso Cappato-Antoniani (ordinanza n. 207 del 2018, sentenza n. 242 del 2019)", si legge sul sito dell’Associazione.

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