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Bassetti condannato per diffamazione contro Luc Montagnier: €6000 agli eredi. Gli aveva dato del "rincoglionito" e del "demente"-PDF SENTENZA

All'inizio gli eredi di Luc Montagnier avevano chiesto 500mila euro di risarcimento. Bassetti aveva definito il biologo francese "un rincoglionito"

07 Aprile 2023

Bassetti condannato per aver insultato a Luc Montagnier, dovrà risarcire gli eredi con 6mila euro

L'infettivologo Matteo Bassetti è stato condannato per diffamazione e dovrà risarcire gli eredi dello scienziato Luc Montagnier per averlo insultato durante un dibattito a Sutri, nel Viterbese, con il sindaco Vittorio Sgarbi, dandogli del "rincoglionito" e del "demente". Il biologo francese è morto lo scorso anno. La famiglia, originariamente, aveva chiesto un risarcimento di 500 mila euro. Tuttavia il giudice del tribunale civile di Genova ha parzialmente solo accolto la richiesta, condannando Bassetti al pagamento appena 6 mila euro.

Bassetti condannato condannato per diffamazione per aver insultato a Luc Montagnier: gli aveva dato del "rincoglionito"

La vicenda risale all’agosto del 2021, quando durante la pandemia, si discuteva in modo - anche in modo acceso - sull’utilità dei vaccini anti Covid. Nel corso del suo intervento, Bassetti aveva definito Montagnier “un rincoglionito con problemi di demenza senile”. Un’espressione reputata dal tribunale chiaramente "offensiva e lesiva dell’onore e della reputazione del ricorrente, diretta a screditare il valore come persona". La frase del professore, ha aggiunto il giudice, era diretta a denigrare Montagnier “non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano".

Nella stessa occasione Bassetti si era scagliato prima contro un notaio presente nel pubblico che aveva parlato di "dittatura sanitaria" del Governo. Poi aveva  criticato i virologi Massimo Galli e Andrea Crisanti e, infine, è stato il turno dello scienziato Luc Montagnier. Del Nobel per la Medicina, Bassetti aveva detto che "alla sua età dovrebbe fare altre cose", non più la sua attività. E poi, come già accennato, lo aveva definito “un rincoglionito con problemi di demenza senile”.

Il giudice del Tribunale civile di Genova ha giudicato  “offensive e lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come persona”. Nel caso concreto, le frasi di Bassetti, ha aggiunto il giudice, “secondo quanto si evince dal contenuto complessivo del discorso, erano volte a offendere personalmente il ricorrente, denigrandolo non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano“. Per questo motivo, quindi, Matteo Bassetti è stato condannato a risarcire gli eredi dello scienziato. 

Il testo della sentenza

TRIBUNALE DI GENOVA

Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha
pronunciato la seguente


ORDINANZA

nella causa R.G. n. 520/2022 promossa da FRANCINE MONTAGNIER, nata
a Parigi il 17 agosto 1967, ANNE- MARIE MONTAGNIER, nata a Parigi il 17
agosto 1967, e JEAN-LUC MONTAGNIER, nato a Parigi il 17 agosto 1967,
quali eredi di MONTAGNIER LUC ANTOINE, nato a Chabris (Francia) il 18
agosto 1932 e deceduto in Neuilly-sur-Seine l’8 febbraio 2022, rappresentati
e difesi anche disgiuntamente, le prime due, dagli Avv.ti Prof. Daniele
Granara e Tiziana Vigni ed il terzo dal solo Avv. Prof. Daniele Granata, tutti
elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Genova, via Bartolomeo
Bosco n. 31/4, in virtù di procure rilasciate in atti ricorrenti

contro

Matteo Bassetti, nato a Genova, il 26 ottobre 1970, cod. fisc. BSS MTT
70R26 D969M, elettivamente domiciliato in Genova, Via dei Santi Giacomo e
Filippo 15/6, presso e nello studio dell’Avv. Rachele Selvaggia De Stefanis
che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in atti
resistente


FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato il 24/1/2022, il Prof. Luc Antoine
Montagnier esponeva:
- di essere un membro, noto in tutto il mondo, della comunità scientifica
internazionale e di aver ricevuto, tra varie altre onorificenze, anche un
premio Nobel per la medicina nell’anno 2008;
- che in data 23/08/2021, in occasione di un convegno svoltosi a Sutri,
alla presenza di personalità di spicco del mondo politico e mediatico, il
Prof. Matteo Bassetti rivolgeva nei suoi confronti espressioni offensive e
gratuitamente denigratorie;
- che, in particolare, alla domanda rivolta dal Sindaco di Sutri, Vittorio
Sgarbi, sul perché un premio Nobel fosse così ostile alle vaccinazioni
anti Covid 19 e sul perché alcuni sostenessero che non si dovevano
fare i vaccini durante la pandemia, il Prof. Bassetti aveva affermato: “Ti
rispondo su Montagnier in un modo con cui ho risposto l’altra sera.
Perché secondo me si rincoglioniscono anche i premi Nobel. Uno a
novant’anni […] ormai è un rincoglionito. Purtroppo ha dei problemi
evidentemente di demenza senile e quindi ascoltare un ricercatore a
sessant’anni o a settanta è un conto, a novanta bisognerebbe che
andasse a spingere la carrozzina dei suoi nipotini”;
- che tale espressione, in quanto lesiva dell’onore, del decoro e della
reputazione, aveva cagionato ad esso ricorrente un danno ingiusto di
cui chiedeva il risarcimento.
Con comparsa di risposta del 16/4/2022, si costituiva in giudizio parte
resistente, eccependo, in primo luogo, l’intervenuto decesso del ricorrente e,
in subordine, l’improcedibilità della domanda, stante l’omesso esperimento
della procedura di mediazione.

Nel merito, il Prof. Bassetti contestava le pretese avversarie, sostenendo la
legittimità delle proprie dichiarazioni, in virtù del diritto di critica
costituzionalmente tutelato.
Con provvedimento del 6/5/2022 era assegnato alle parti il termine di quindici
giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs.
28/2010, procedimento conclusosi tuttavia con esito negativo.
Previa costituzione in giudizio dei sopra indicati eredi del Prof. Montagnier,
deceduto l’8/2/2022, all’udienza del 31/03/2023 le parti discutevano la causa
e, all’esito, questo giudice si riservava la decisione.

*******
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei soli
limiti di seguito specificati.
Preliminarmente, deve rilevarsi come non vi sia contestazione in merito al
fatto che parte resistente, in occasione del pubblico convegno di Sutri del
23/08/2021, abbia effettivamente pronunciato le frasi sopra riportate.
Tali espressioni appaiono senza dubbio offensive e lesive dell’onore e della
reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come
persona.
Occorre, infatti, evidenziare che, nonostante il tema trattato (opportunità o
meno delle vaccinazioni nel corso della pandemia da Covid 19) fosse
all’epoca del fatto indubbiamente occasione di scontro verbale, anche
acceso, in ambito medico, politico e giornalistico, le espressioni rivolte dal
resistente al Prof. Montagnier non erano comunque fondate su dati tecnici –
scientifici e non erano in alcun modo funzionali alla trattazione e
all’approfondimento dell’argomento in discussione; in sostanza, quindi, alle
medesime espressioni non può attribuirsi altro scopo se non quello di
offendere la dignità della persona, ritenuta di fatto non più in grado di potere
assumere una determinata posizione solo per via della sua età.

Né appare configurabile, nella fattispecie in esame, l’invocata esimente del
diritto di critica, non avendo le frasi pronunciate dal Prof. Bassetti rispettato,
per le ragioni in precedenza illustrate, il requisito della continenza, da
intendersi quale correttezza formale dell’esposizione.
Sotto tale profilo, va osservato che in base al costante orientamento
giurisprudenziale, cui questo giudice ritiene di aderire, “il legittimo esercizio
del diritto di critica … è pur sempre condizionato, come quello di cronaca,
dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e
non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico
interesse” (Cass. n. 11767/2022 e in senso conforme, tre le altre, Cass. n.
841/2015 e Cass. n. 38215/2021).
Nel caso concreto, le frasi del Prof. Bassetti oggetto di causa – aventi
indiscutibilmente quale destinatario il Prof. Montagnier, secondo quanto si
evince dal contenuto complessivo del discorso - erano volte, come detto, ad
offendere personalmente il ricorrente, denigrandolo non per le teorie
sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di
anziano.
Irrilevante deve poi ritenersi il fatto che l’età avanzata del ricorrente (nato
nel1932) fosse un dato oggettivo, atteso che tale elemento è stato utilizzato
per trasmettere il messaggio che il Montagnier non fosse più in grado,
appunto solo perchè anziano, di esprimere la propria opinione sul tema sopra
richiamato.
Allo stesso modo, appare ininfluente la circostanza per cui l’intervista fu
condotta da un soggetto “non certo noto per il suo linguaggio contenuto”
(pag. 4 della comparsa di risposta), tenuto conto che, ovviamente, ognuno
risponde della propria condotta e che il Prof. Bassetti sarebbe stato
certamente in grado, vista la sua qualifica professionale, di contrastare le tesi
– evidentemente dallo stesso non condivise – del Prof. Montagnier con
argomentazioni scientifiche, senza dovere ricorrere all’uso di espressioni
ingiuriose.
Per le pregresse argomentazioni, deve pertanto ritenersi adeguatamente
provata la responsabilità del resistente ai sensi dell’art. 2043 c.c., con
conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno non
patrimoniale, consistito nella lesione dell’onore e della reputazione del
ricorrente.
Passando alla disamina del profilo del quantum debeatur, il pregiudizio in
questione va liquidato in via equitativa, stante l’obiettiva impossibilità di
provarne l’esatto ammontare (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 9339/2019),
in complessivi € 6.000,00, tenuto conto, da un lato, della notorietà di parte
ricorrente, e, dall’altro, (a) della modesta risonanza mediatica suscitata
dell’episodio, (b) del contesto in cui le frasi sono state pronunciate, ossia
durante un incontro culturale estivo, senza finalità scientifiche e non rivolto
specificamente a colleghi delle parti, (c) delle limitatissime ricadute, per
quanto appena esposto, che le offese hanno avuto in concreto sulla
reputazione professionale del Prof. Montagnier, nonché (d) del diffuso clima
di tensione che era nato intorno al dibattito sulla efficacia/sicurezza delle
vaccinazioni anti Covid.
Conformemente ai principi generali sui debiti di valore e in applicazione dei
criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 1712/1995), la predetta
somma capitale riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale deve essere previamente devalutata fino alla data dell’evento
dannoso (23/8/2021) e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per
anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino alla liquidazione;
devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna
fino all’effettivo pagamento.

Le sopra indicate considerazioni circa la concreta portata offensiva dell’illecito
valgono poi ad escludere l’accoglimento della domanda avanzata ex art. 120
c.p.c..
Del pari, deve essere rigettata la domanda del ricorrente avente ad oggetto il
risarcimento dei danni patrimoniali (pag. 14 del ricorso introduttivo), essendo
gli stessi rimasti privi di qualsiasi riscontro probatorio.
In virtù del limitato accoglimento, anche sotto il profilo quantitativo, delle
pretese formulate dal Prof. Montagnier, ricorrono le condizioni per
compensare tra le parti le spese di lite (valore compreso nello scaglione tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletata)
nella misura di un terzo, mentre il Prof. Bassetti, in quanto comunque
soccombente, va condannato al pagamento della restante quota di spese,
così come liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
dichiara il resistente prof. Matteo Bassetti responsabile ex art 2043 c.c. dei
fatti descritti in parte motiva.
Condanna il medesimo resistente alla corresponsione, a favore dei signori
Francine Montagnier, Anne-Marie Montagnier e Jean Luc Montagnier, quali
eredi del prof. Luc Antoine Montagnier, della somma di € 6.000,00 (seimila),
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del
danno non patrimoniale.

Respinge le altre domande di parte ricorrente.
Condanna, altresì, il resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, nella loro
citata qualità, dei due terzi di spese di giudizio, quota che liquida in € 404,66
per esborsi e in € 2.264,66 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.


Compensa tra le parti la restante quota di spese di lite.
Si comunichi


Genova, 6 aprile 2023
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia

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