23 Novembre 2020
Il Congedo Covid è stato introdotto dal Governo con il decreto-legge numero 111 dell’8 settembre 2020 e successivamente modificato con i successivi DPCM e decreti emanati dal Presidente del Consiglio e dell’Esecutivo.
Il congedo da lavoro per quarantena da Covid spetta non solo per casi di contagio legati all’ambiente scolastico. Il genitore (o entrambi i genitori, a patto che non si assentino in contemporanea) può infatti richiederlo e ottenerlo anche nel caso in cui i contatti siano relativi ad altri “ambienti” che il figlio può aver frequentato in orario extra-scolastico.
Il chiarimento arriva dall’INPS che, nella circolare numero 132 del 20 novembre 2020, fornisce chiarimenti sull’applicazione del Congedo Covid.
Il congedo, si legge nella circolare dell’INPS, viene riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti che non possano lavorare da remoto “da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente”.
Il Congedo Covid, come già anticipato, può essere riconosciuto a uno dei genitori o entrambi, purché tutti e due siano dipendenti e che non ne usufruiscano contemporaneamente. Inoltre, è possibile richiederlo anche per figli tra i 14 e 16 anni, ma sarà un’astensione dal lavoro non retribuita.
L'Inps, nella circolare, specifica che il congedo può essere richiesto dai genitori non solo se il contatto è avvenuto all’interno dell’ambiente scolastico. Il contatto, in base ai chiarimenti Inps, può essere avvenuto “anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche".
L’Istituto di Previdenza evidenzia che anche in questi casi è necessario che la quarantena venga disposta dalle competenti autorità sanitarie territoriali ed è valida per provvedimenti intervenuti dal 14 ottobre in poi.
Il Congedo Covid può essere richiesto anche nel caso in cui il minore di 14 anni non possa più frequentare le lezioni in presenza a causa della sospensione delle attività scolastiche.
“Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Si specifica che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n.137/2020″, si legge nella circolare Inps.
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