22 Dicembre 2022
Foto di Raimond Klavins da Unsplash
La Corte di giustizia dell'UE vieta la pubblicità di farmaci con riferimenti a prezzi, promozioni o offerte perché ne incoraggerebbero un utilizzo irrazionale. La Corte era stata interpellata da un'azienda farmaceutica lettone che riteneva ingiusto il provvedimento del governo nei suoi confronti.
Nel 2016 l'Ispettorato della sanità pubblica lettone vietò all'azienda farmaceutica Euroaptieka di diffondere una pubblicità relativa a una vendita promozionale di medicinali. Secondo l'azienda, però, la sua attività era regolare e la legge nazionale che proibiva questo tipo di contenuti era in contrasto con la direttiva europea 2001/83.
Nel 2020 Euroaptieka si rivolse dunque alla Corte costituzionale lettone per ottenere un annullamento, ma quest'ultima ritenne che fosse direttamente la Corte di giustizia europea a dover dirimere la questione. Il giudice è stato chiamato ad interpretare la direttiva che riguarda l'utilizzo di "qualsiasi" azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, e che include, quindi, la "pubblicità dei medicinali presso il pubblico". La legge prevede restrizioni e divieti allo scopo di assicurare la tutela della sanità pubblica.
Nella sentenza pronunciata in data odierna la Corte Ue si pronuncia contro la pubblicità di medicinali che includono prezzi, offerte o promozioni, dando ragione alla normativa lettone. Questo provvedimento interessa qualsiasi contenuto pubblicitario inteso a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di un medicinale determinato o di medicinali indeterminati.
Il giudice ha deciso che i medicinali indeterminati vadano inclusi nel provvedimento perché comportano lo stesso rischio di un utilizzo eccessivo, sconsiderato, irrazionale o basato più sul costo che sulla effettiva necessità medica. L'obiettivo della legge è la protezione della sanità pubblica: escludere questo tipo di farmaci eluderebbe, di fatto, la normativa.
La decisione del giudice non era scontata perché i medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, quelli più specificamente coperti dalla disposizione nazionale chiamata in causa, sono autorizzati da tale direttiva in linea di principio, ma gli Stati membri devono tuttavia vietarne la pubblicità contenente promozioni o offerte.
La Corte ricorda che la pubblicità anche si questi farmaci può esercitare un'influenza rilevante sulla valutazione e sulla scelta operate dai consumatori finali, riguardo tanto alla qualità del medicinale quanto alla quantità da acquistare.
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