18 Luglio 2023
Fonte: pixabay
Le imprese avranno la possibilità di richiedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) il riconoscimento dei fondi dall'Inps quando le temperature supereranno i 35 gradi. Tuttavia, ai fini dell'integrazione salariale, potranno essere considerate idonee anche le temperature "percepite". Questa novità è stata comunicata in una nota congiunta da Inps e Inail, in risposta alla pubblicazione dell'Inail che fornisce istruzioni sulla gestione del rischio caldo e sull'accesso alla cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di temperature elevate. Queste linee guida mirano a prevenire le patologie causate dallo stress termico, considerando che i fenomeni climatici estremi aumentano il rischio di infortuni sul lavoro.
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è un supporto economico fornito dall'Inps ai lavoratori la cui retribuzione è diminuita a causa di una riduzione temporanea dell'attività lavorativa, derivante da difficoltà di mercato dell'azienda o da altri eventi temporanei che non sono imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori stessi. L'elemento temporaneo implica che si preveda con certezza la ripresa dell'attività lavorativa.
Pertanto, anche l'azienda può invocare la causa "eventi meteorologici" nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di temperature elevate. In merito, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 specificano che le temperature superiori ai 35 gradi sono considerate "elevate", ma possono essere prese in considerazione anche temperature inferiori registrate dal servizio meteorologico che vengono "percepite" come tali. È noto che la percezione delle temperature può variare eccessivamente, tenendo conto della tipologia specifica del lavoro svolto. Ad esempio, lavori come la stesura del manto stradale, la ristrutturazione di facciate e tetti, le attività all'aperto, quelle che richiedono indumenti protettivi e tutte le occupazioni svolte in luoghi non protetti dal sole e/o dal calore possono avere una percezione del calore superiore rispetto alle temperature effettive.
Nella nota, si specifica che nell'istanza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e nel relativo rapporto tecnico da allegare, l'azienda deve solamente indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in corso. Non è richiesta la presentazione di dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura né l'invio dei bollettini meteorologici. Infatti, indipendentemente dalle temperature riportate nei bollettini, l'Inps riconoscerà la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza aziendale decida di sospendere le lavorazioni a causa di rischi o pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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