09 Marzo 2022
Fonte: lapresse.it
Con una sentenza depositata in data 4 marzo scorso, tanto chiara ed esauriente da costituire una vera e propria pietra miliare in tema di vaccinazione ai minori, il Tribunale di Pistoia, nella Persona della Dott.ssa Lucia Leoncini, ha rigettato il ricorso di una madre che domandava l’autorizzazione a vaccinare i tre figli minori contro la volontà del coniuge separato.
Proprio ieri, il Gruppo 15 febbraio e oltre, composto da quasi cento avvocati tra i quali lo scrivente, aveva rivolto un appello, dalle pagine de Il Giornale d’Italia, a non vaccinare i minori.
Per una corretta comprensione dell’importanza della sentenza, occorre sottolineare che nel nostro Paese è in atto una vera e propria corsa a vaccinare i minori, sostenuta da tutti gli organi di informazione mainstream, dal Ministero della Salute, dall’Ordine dei Medici e dai Giudici.
Questa corsa al vaccino è un fenomeno aberrante, sia sotto il profilo scientifico che sotto i profili giuridico ed etico. Infatti, è sufficiente leggere i report settimanali e le principali notizie provenienti dall’estero per comprendere che – nei minori - la vaccinazione comporta una percentuale di eventi avversi maggiore rispetto ai rischi di gravi complicanze da Covid19. Tant’è vero che la Florida, la Svezia e la Norvegia hanno cessato di sostenere le campagne vaccinali dei minori. Per minori, s’intendono tutti coloro ricompresi nella fascia di età da 5 a 18 anni, dal momento che la sperimentazione nella fascia di età da 0 a 5 anni è stata sospesa dalle stesse case produttrici dei vaccini.
Vale la pena di riportare ampi stralci della sentenza:
“In caso di divergenza tra volontà dei genitori, l’autorità giudiziaria è chiamata a ricomporre tale unitarietà al fine di dare contenuto alle decisioni da prendere per il minore. Il criterio di valutazione in base al quale ricomporre tale unitarietà è quello del migliore interesse del minore (cd. best interest). In caso di decisioni mediche, la valutazione coinvolge profili e valori complessi e poliedrici i quali, tuttavia, nel momento in cui venga richiesto l’intervento di un’autorità terza richiedono una forma di oggettivizzazione dei criteri valutativi.
Nella questione sub iudice, ciò non può che avvenire tramite il bilanciamento rischi benefici sotto l’egida dell’art. 32 Cost., invocato invero da entrambi i contendenti.
In tale prospettiva, può a ragione sostenersi che il principale beneficio medico della vaccinazione è rappresentato, per il vaccinato, dalla limitazione della possibilità di contrazione di malattia nella forma grave, ossia potenzialmente letale; i principali rischi sono rappresentanti dai possibili effetti collaterali del vaccino stesso.
Nello svolgere l’analisi comparativa ora detta, occorre muovere dai dati messi a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità (https://covid19.infn.it/iss/) e dall’ISTAT, dati pertanto di comune dominio e conoscibilità nonché allegati dalla parte resistente, senza incontrare specifiche contestazioni di controparte: trattasi peraltro, come detto, di datti a tutti disponibili e conoscibili, dal cui riscontro emerge un quadro corrispondente a quanto dedotto dal resistente, ossia in particolare che:
- nella fascia d’età 0-18 anni, quella qui di interesse, si sono registrati (al 1 marzo 2022) 49 decessi a fronte di 2.661.064 di contagi, per una percentuale di letalità dello 0,001841%, e a fronte di 9.917.276 di persone totali rientranti nella fascia d’età (dato ISTAT disponibile riferito al 1.1.2021), per una percentuale di mortalità dello 0,000494%;
- nella fascia d’età 0-18 anni, inoltre, si sono registrati (al 1 marzo 2022) 320 ricoveri in terapia intensiva a fronte di 2.661.064 di contagi, per una percentuale dello 0,012025% e a fronte di 9.917.276 di persone totali rientranti nella fascia d’età, per una percentuale dello 0,003227%.
Il beneficio del vaccino, nella fascia d’età considerata, è quindi la possibile riduzione di eventi che si sono verificati di media in meno di due casi su 100.000 contagiati, e in meno di 5 casi su 1.000.000 di bambini, per quanto attiene al decesso; e in poco più di un caso su 10.000 contagiati, e in circa 3 casi su 100.000 bambini, per quanto attiene al
ricovero in terapia intensiva.
Le considerazioni non si prestano ragionevolmente a mutare conferendo rilevanza alla possibile incidenza delle vaccinazioni effettuate sui minori, posto che nella fascia d’età 0-5 esse non sono consentite e nella fascia successiva si attestano su tassi molto ridotti rispetto alla popolazione nazionale.
Sempre in ordine ai possibili benefici del vaccino, occorre considerare il dato empirico per cui i vaccini attualmente disponibili contro l’infezione da Sars-Cov-2 non valgono ad evitare il contagio: trattasi di aspetto che può considerarsi notorio alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica e confermato dalle indicazioni terapeutiche dei vaccini, desumibili dai fogli illustrativi sopra richiamati, le quali riguardano la prevenzione della "malattia causata dal virus SARS-CoV-2" e non il contagio o la trasmissione del virus stesso".
Per quanto attiene invece ai possibili rischi, deve innanzitutto osservarsi come ancora il foglio illustrativo dei due sieri oggi disponibili per i soggetti minorenni dichiari "non nota" la “frequenza” degli eventi avversi più gravi, come reazioni allergiche gravi e reazioni impreviste del sistema immunitario. Per entrambi i vaccini, inoltre, è specificato che essi comportano “un aumento del rischio di miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore)” e che queste condizioni “sono state osservate più spesso”, tra l’altro, “nei maschi più giovani”, quali sono, in particolare, due dei tre minori di cui si discute nel presente giudizio.
Giova, inoltre, ricordare che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati “sotto condizione” da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione: ciò, di per sé, dovrebbe indurre a particolare cautela specialmente ove si voglia somministrare il vaccino a soggetti che, per fascia di età, per un verso non presentano rischi di esposizione grave al virus (rectius, per i quali la possibilità di sviluppare malattia grave a seguito di contagio da infezione Sars-Cov-2 è percentualmente minima), per altro verso sono ancora in fase evolutiva e di sviluppo in tutti i sensi e devono quindi essere destinatari di tutela rafforzata anche sotto questo aspetto, specie in considerazione delle attuali limitate conoscenze che si hanno anche nella comunità scientifica in ordine ai possibili effetti avversi, non solo a breve termine ma soprattutto a medio-lungo termine, che tali vaccini possono indurre nonché, di contro, della protezione non conosciuta e non totale che gli stessi offrono (le stesse case farmaceutiche produttrici indicano, nei fogli illustrativi, che non soltanto “potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”, ma anche che non è “nota la durata del periodo di copertura”).
Circostanze, queste, che rendono all’evidenza diverse e non comparabili le situazioni, addotte nella discussione orale da parte ricorrente, relative alle vaccinazioni obbligatorie già sostenute dai minori di cui si discute. Non può, del resto, revocarsi in dubbio il fatto che le scelte in ambito medico giuridico devono essere presiedute dal principio di precauzione, soprattutto ove attingano soggetti (minori) destinatari - e necessitanti - di una specifica tutela ordinamentale in quanto costitutivamente soggetti cd. deboli e privi di completa capacità di agire.
Da ciò consegue che la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione).
In definitiva, salvo casi peculiari attinenti a specifiche condizioni del minore che rendano più elevato rispetto alla media generale il rischio di sviluppare una malattia grave dall’infezione da Covid19, condizioni che nel caso di specie non sono state in alcun modo allegate, il Tribunale non può quindi ragionevolmente ritenere corrispondere al miglior interesse, anche medico, del minore la somministrazione dei preparati vaccinali attualmente in uso per la malattia da Sars-Cov-2.
Né la valutazione così formulata in merito a come debba esser declinato, in casi analoghi a quello di specie, il parametro del miglior interesse del minore si presta a essere modificata per bilanciamento con contrapposte esigenze di interesse pubblico.
Al riguardo, va osservato che, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale (cfr., per la particolare chiarezza, sent. n. 5/2018, pronunciata peraltro in caso di obbligo vaccinale, nella fattispecie insussistente), la duplice valenza del diritto alla salute nella prospettiva dell’art. 32 Cost., come diritto fondamentale e come interesse della collettività, non può comportare una sistematica prevalenza del secondo versante (interesse pubblico) sul primo (diritto individuale).
Al contrario, la prevalenza del versante pubblicistico deve ritenersi consentita soltanto in ipotesi eccezionali da declinare secondo il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e da individuare nel rispetto di una riserva di legge. In questa prospettiva, l’effettuazione del bilanciamento (giudizio di tollerabilità) tra possibili effetti collaterali e possibili benefici, richiesto dalla stessa giurisprudenza citata, non può che avvenire tra termini omogenei rappresentati entrambi dal parametro del ricevente il trattamento, e non tra termini disomogenei ossia tra gli effetti collaterali per il ricevente e i benefici per la collettività. E nel caso della vaccinazione anti-Covid19 per i minori appare ragionevolmente dimostrato che tale comparazione faccia propendere nel senso sopra dettagliato, ciò da cui consegue che in mancanza di una volontà univoca da parte del soggetto e, in caso di incapaci, dei loro rappresentanti il principio di precauzione della salute personale del minore debba necessariamente prevalere sull’interesse pubblico in virtù delle considerazioni sopra esposte.
In altre parole, il criterio del miglior interesse del minore ha per sua natura carattere individuale e specifico e come tale di regola preponderante rispetto all’interesse pubblico, a motivo della speciale tutela che l’ordinamento richiede di conferire ai minori quali soggetti deboli e bisognosi di protezione. Nel caso di specie, va inoltre considerato che l’interesse pubblico alla non saturazione degli ospedali appare rispetto alla valutazione, alla luce dei dati sopra indicati che attestano il carattere marginale dei ricoveri dei minori nelle terapie intensive.
Ancora, non è suscettibile di condurre a differenti valutazioni il bilanciamento con altri interessi, quale la tutela della salute altrui ovvero la garanzia e sviluppo dalla vita sociale e relazionale dei minori. Sotto il primo profilo, può infatti richiamarsi quanto già osservato circa la non finalizzazione dei vaccini anti-Covid19 a prevenire il contagio e circa l’oggettiva improbabilità che la situazione dei minori gravi in modo sensibile sul sistema ospedaliero.
Sotto il secondo profilo, interessi di vita quali quelli allo svolgimento di attività ludiche o sportive, pur nella loro importanza per lo sviluppo della personalità del minore, non appaiono comunque idonei a incidere direttamente sulla valutazione del rapporto benefici-rischi, come sopra declinato: in generale, essi sono espressivi di valori ricompresi nell’alveo dell’art. 2 Cost., ma privi di una tutela costituzionale specifica quale quella garantita invece dall’art. 32 Cost. che, come tale, appare prevalente nel bilanciamento in caso di contrapposte esigenze le quali, peraltro, anche dal punto di vista logico presuppongono il godimento del bene salute stesso; nel caso specifico delle vaccinazioni anti-Covid19, poi, va tenuto conto che la mancata effettuazione della vaccinazione non sacrifica gli interessi in parola in misura tale da compromettere per i minori il conseguimento di un livello essenziale di soddisfazione di essi e, correlativamente, la prevalenza accordata al principio di precauzione medica risulta conforme (l’unica conforme) agli ordinari canoni della ragionevolezza cui il giudice deve attenersi in base ai principi di cui all’art. 3 Cost.
A quest’ultimo proposito, non può ulteriormente farsi a meno di notare come le esigenze di “vita sociale” rappresentate dai minori – secondo quanto riferito dai genitori e, per il minore , secondo quanto dichiarato da lui stesso – risultano ad oggi limitate da provvedimenti dotati di efficacia circoscritta nel tempo perché legati alla sussistenza del cd. stato di emergenza: e, al di là delle possibili previsioni circa gli effetti, immediati o graduali nel tempo, dell’annunciata cessazione di tale stato emergenziale in termini di misure sociali (greenpass e altro) ovvero circa un eventuale ritorno di esso in caso di recrudescenza della situazione sanitaria, è tuttavia indubbio che il cd. stato di emergenza sia istituto costitutivamente destinato ad avere durata limitata nel tempo, altrimenti non di stato di emergenza si tratterebbe bensì di stato "ordinario".
Come si può vedere, una sentenza che lascia ben poco spazio di replica a coloro i quali, semplicisticamente, senza alcun approfondimento della materia, per ignoranza, conformismo, suggestione mediatica o. purtroppo – per consentire ai loro figli di riacquistate il pieno godimento dei diritti dell’infanzia, negati da un legislatore degenere e liberticida - corrano a vaccinare minori perfettamente sani esponendoli a un rischio di reazione avversa molto superiore al rischio connesso alla malattia. Da parte mia, aggiungo un dato fornito da un uomo che dei vaccini ha fatto la ragione di vita della sua Fondazione, Bill Gates, il quale ha dichiarato la scorsa settimana che i vaccini “…are missing two key things: First they still allow infections (“breakthrough”) and the duration appears to be limited”.
Quest’ultimo aspetto, non menzionato nella pur eccellente motivazione della sentenza, assume particolare rilevanza soprattutto nel caso dei minori: l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili è limitata a 20 settimane. Inoculando ai minori un booster ogni 20 settimane, dopo quante inoculazioni si giungerà alla definitiva e irreversibile compromissione del loro sistema immunitario? Proprio nei giorni scorsi, uno studio svedese - https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm - ha confermato l’ipotesi della genotossicità dei vaccini…
(Avv. Alfredo Tocchi, LL.M. - Il Giornale d’Italia)
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