Lunedì, 23 Marzo 2026

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"La libertà innanzi tutto e sopra tutto"
Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto 1943)

Santa Margherita Ligure, il Comune si accanisce contro i proprietari delle seconde case e li costringe a pagare una maxi Tari

Nel nuovo regolamento anche chi abita da solo dovrà sborsare per due entro i 50 metri quadri e per tre oltre i 50 metri quadri. E scoppia la rivolta

23 Marzo 2026

Santa Margherita Ligure, il Comune si accanisce contro i proprietari delle seconde case e li costringe a pagare una maxi Tari

Il regolamento della Tari del Comune di Santa Margherita Ligure penalizza i proprietari delle seconde case. In particolar modo di quelle completamente inutilizzate. Approvato il 29 aprile 2025 - da 11 consiglieri presenti su 12 (uno era assente) – e pubblicato un mese dopo, si basa su un numero degli abitanti fissato in maniera presuntiva sulla base dei metri quadri. Perché all’anagrafe comunale gli occupanti come è logico sono completamente sconosciuti. Una novità che ha fatto arrabbiare i diretti interessati, che non possono nemmeno presentarsi in Comune e dimostrare in quanti risiedono per determinati periodi dell’anno nell’immobile super tassato. E c’è già chi vorrebbe vendere e andare altrove, oppure trasformare l’appartamento in casa vacanza da locare per brevi periodi. Il sindaco Guglielmo Caversazio quando la delibera era stata approvata aveva tentato di spiegare i motivi della decisione della giunta: “La Tari non copre, come molti pensano, soltanto la raccolta dei rifiuti, ma anche una serie di servizi come igiene e pulizia strade, che devono comunque essere assicurati». Quindi il suo pagamento può essere richiesto anche ai proprietari di abitazioni dove non venga prodotta spazzatura, quelle dove addirittura sono staccate le utenze: 275 su 9.210 abitazioni di Santa Margherita. Il problema è che meno del 50% delle utenze domestiche di Santa Margherita - 4.388 - sono prime case. 

Il problema è che il regolamento della Tari è stato modificato anche le seconde case vere e proprie, utilizzate dai proprietari per le proprie vacanze. Quindi non i classici furbetti, ma cittadini che hanno scelto Santa per il mare. E perché no: fare un investimento. Il problema è che si è passati da un estremo all’altro. Fino all’anno scorso per calcolare la Tari si chiedeva un’autocertificazione, attraverso la quale dichiarare quanti utilizzassero la casa. Ma pare che ci fosse una elevata percentuale di singoli, anche perché poi nessuno controllava effettivamente. Si è così optato per applicare la regola di prevedere due occupanti per alloggi entro i 50 metri quadrati e tre sopra a quella larghezza. Un provvedimento discriminatorio secondo i proprietari di seconde case per uso personale, equo per il Comune.  “Una stortura, perché molte seconde case appartengono ad anziani soli. Persone che adesso si trovano a pagare una tassa ingiusta”, spiega uno dei proprietari che si è trovato nella pec una richiesta di pagamento più che raddoppiata rispetto all’anno scorso. Pronto a dare battaglia all’ingiusta gabella.

Ecco il regolamento

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)
approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 6/5/2020
modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 8/4/2021
modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 10/5/2021
modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 2/05/2023
modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 18/4/2024
modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/4/2025
Sommario
Art. 1 - Oggetto del Regolamento, presupposto impositivo e ambito di applicazione ...................................... 3
Art.2 - Soggetti passivi ....................................................................................................................................... 3
Art.3 – Esclusioni ............................................................................................................................................... 3
Art.4 – Gestione e classificazione dei rifiuti ....................................................................................................... 4
Art.5 – Determinazione del tributo e delle tariffe ............................................................................................. 6
Art.6 – Determinazione della superficie imponibile .......................................................................................... 7
Art.7 – Piano Economico Finanziario e costi di gestione ................................................................................... 7
Art.8 – Utenze domestiche ................................................................................................................................ 7
Art.9 – Utenze non domestiche ......................................................................................................................... 8
Art.10 – Tariffa giornaliera ................................................................................................................................. 8
Art.11 – Riduzioni e agevolazioni ...................................................................................................................... 8
Art.12 – Riduzioni per la distanza dal punto di raccolta e mancato svolgimento del servizio........................... 8
Art.13 – Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ............................ 9
Art.14 – Dichiarazioni ........................................................................................................................................ 9
Art.15 – Versamenti ........................................................................................................................................... 9
Art.16 – Rimborsi ............................................................................................................................................. 10
Art.17 – Attività di controllo e accertamento .................................................................................................. 10
Art.18 – Sanzioni ed interessi .......................................................................................................................... 10
Art.19 – Rateizzazioni ...................................................................................................................................... 11
Art.20 – Riscossione coattiva ........................................................................................................................... 11
Art.21 – Contenzioso ....................................................................................................................................... 11
Art.22 – Entrata in vigore, abrogazioni e norme di rinvio................................................................................ 12
Art.23 – Aggiornamento per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (TQRIF). ............. 12


Art. 1 - Oggetto del Regolamento, presupposto impositivo e ambito di
applicazione
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Santa Margherita
Ligure della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il
presupposto dell’imposta.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art.2 - Soggetti passivi
Soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte sopra specificati, con vincolo
di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie.
Il tributo è dovuto anche per gli immobili non utilizzati purché predisposti all’uso, dove arredo e attivazione
di pubblici servizi (corrente elettrica, gas, acqua) sono condizioni sufficienti a far presumere l’occupazione o
la conduzione dell’immobile.
Art.3 – Esclusioni
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, purchè non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
Non sono inoltre soggetti al tributo:
• i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono
stabilmente destinati, come per esempio le centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, o
altri locali ove non si ha di regola la presenza umana;
• gli immobili in condizioni di non utilizzo, in quanto inagibili o inabitabili, previa presentazione di
perizia tecnica o da dichiarazione ai sensi del T. U. di cui al D. P. R. 445/2000;
• gli immobili oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento
conservativo, oppure gli immobili a seguito a rilascio di licenze, permessi di costruire o concessioni, e
comunque non oltre la data di fine lavori;
• le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di ogni tipo di utenza (gas, acqua, corrente elettrica)
e non arredati, esclusione per la sola parte variabile.
L’esclusione dal pagamento è subordinata alla previa presentazione di apposita dichiarazione
attestante i requisiti sopra citati, e potrà esser soggetta a controlli da parte del Comune;
• le unità immobiliari adibite ad attività commerciale, per il periodo in cui l’attività è sospesa o non
esercitata, previa dichiarazione del proprietario che attesti tale inutilizzo e a condizione comunque
che l’unità stessa sia vuota e priva di utenze e comunque non utilizzata come deposito o magazzino;
• per le strutture alberghiere, come per ogni attività commerciale, la chiusura temporanea dovuta a
lavori di manutenzione ordinaria o a semplice valutazione discrezionale di sospensione dall’attività
per poca affluenza turistica dovuta al periodo di bassa stagione, non comporta la possibilità di
sospensione della Tari; i lavori di manutenzione straordinaria che coinvolgono l’intera struttura
devono essere di rilevanza tali da non consentire la normale funzionalità ricettiva, e pertanto rendere
impossibile proseguire la normale attività di impresa durante l’esecuzione dei lavori in questione.
• gli edifici ove si svolge l’attività di culto in quanto non produttivi di rifiuto, con esclusione degli
eventuali locali annessi o adiacenti adibiti ad abitazione o locali ricreativi;
Ogni circostanza comprovante casi di esclusione sopra citati, deve essere indicata nella denuncia originaria o
di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
Art.4 – Gestione e classificazione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani
e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato
dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 52/2006 così come
modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i..
1. Rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b ter D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura
elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi
materassi e mobili;
b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività
riportate nell’allegato L-quinquies D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.;
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini
portarifiuti;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d’acqua;
e. rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi,
rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;
f.
rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché’ gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
Dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi i rifiuti delle utenze non domestiche non aventi la
stessa natura e composizioni di quelli domestici e non compresi nei codici di cui all’allegato L-quater
D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.;
2. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i:
a. i rifiuti prodotti nell’ambito della attività agricole, agro- alimentari e della silvicoltura e pesca
ed attività connesse di cui all’art. 2135 c.c.;
b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle
attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 bis;
c. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2
del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
d. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2
del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
e. i rifiuti prodotti nell’ambito della attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2
del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
f.
i
rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli prodotti di cui al
comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
g. i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue,
nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell’articolo 183, comma 1 lett. b-ter;
i.
i veicoli fuori uso.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI dei rifiuti speciali, non si tiene conto di
quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; nel caso di obiettiva difficoltà a
delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, si utilizza la percentuale di esclusione del 10%
da applicare sull’intera superficie per i soggetti che hanno obbligo di smaltire i rifiuti speciali.
3. Rifiuti non domestici avviati al recupero:
Ai fini della gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, resta in vigore la privativa
comunale di cui all’art. 198, comma 1, del D.Lgs 152/2006, relativamente al conferimento dei rifiuti
per le finalità di smaltimento. Ai sensi del comma 2-bis, del predetto art. 198 del Decreto Legislativo
3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i
propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati TUTTI al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche
che conferiscono al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di
averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di
recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine,
la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni.
L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di
predetto termine. La richiesta è valutata dal Settore Igiene e/o dal gestore del servizio, i quali hanno
facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla
medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la
f
inalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine
del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione
comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della
documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere
al mercato, deve essere comunicata al Settore Servizi Finanziari – Ufficio Tributi e al Settore Igiene del
Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto
Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno
2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal
1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono
essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani
ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione
deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo
contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua
l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro
in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’occupazione
o della detenzione dei locali.
L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al
medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti
urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Settore
Tributi e al Settore Igiene (competente per i rapporti con il gestore del servizio). Per comunicare la
scelta il contribuente è tenuto a presentare apposita modulistica, da inoltrare al Settore Igiene e al
Settore Tributi.
4. Rifiuti urbani non domestici avviati al riciclo in modo autonomo
Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno
scelto di servirsi del Gestore Pubblico, può essere riconosciuta una riduzione della parte variabile
della tariffa, a consuntivo, se il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento,
una o più frazioni di rifiuti, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica
attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, per le frazioni di rifiuti avviati al riciclo, come risultante
da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea
documentazione da presentarsi al Settore Tributi e al Settore Igiene (competente per i rapporti con il
gestore del servizio) entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.
Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti
autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI
commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale, fino ad un massimo del 50%, al rapporto
tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di
produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al
Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall’ente,
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art.5 – Determinazione del tributo e delle tariffe
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione
tributaria.
La tariffa della tassa sui rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri e
delle disposizioni contenuti nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta
suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1)
al presente regolamento.
Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; per utenze non domestiche si
intendono invece le restanti superfici soggette alla tassa, tra cui le comunità, le attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed
all’entità dei costi di gestione.
Con riferimento alle norme e all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999:
a) la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione
le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto
4.1 di tale allegato;
b) la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
c) la quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando
alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni rispettivamente di cui ai punti 4.3 e 4.4 del
citato allegato.
L’obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o detenzione dei locali o
aree e sussiste fino al giorno in cui cessa tale utilizzo, previa comunicazione di cessazione all’Ufficio secondo
l’art. 14 del presente Regolamento.
Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi, determinati sulle basi del
piano finanziario approvato dal Comune, e possono essere commisurate:
• tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999 (art. 1 comma 651 Legge 147/2013)
• in alternativa alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte, con l’adozione di coefficienti di cui all’allegato D.P.R. 58/99
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento (art. 1 comma 652 Legge
147/2013).
Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali
per l’approvazione del bilancio o seconde le disposizioni di Legge intervenute, in caso di mancata
deliberazione nel suddetto termine si intendono prorogate le tariffe approvate l’anno precedente.
Art.6 – Determinazione della superficie imponibile
Fino all'attuazione della procedura di interscambio fra i Comuni e l’agenzia delle Entrate al fine di addivenire
alla determinazione della superficie pari all’80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità
immobiliari iscritte o iscrivibili a catasto assoggettabile alla Tari è quella calpestabile; per gli immobili già
denunciati, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile è quella
calpestabile.
Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Art.7 – Piano Economico Finanziario e costi di gestione
Come disposto dal comma 654 della Legge 147/2013 la Tari è istituita per la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti comprendente la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di
privativa sul territorio comunale.
I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario, redatto dal gestore del
servizio e approvato dall’Ente Territorialmente competente (ETC).
Art.8 – Utenze domestiche
La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata alla superficie e al numero dei componenti del
nucleo familiare.
Per determinare la composizione dei nuclei familiari dei residenti, si fa riferimento alla composizione del
nucleo ivi residente, così come risultante dai registri anagrafici del Comune.
Per la determinazione delle unità immobiliari ove non è presente alcun residente, al fine di stabilire un criterio
oggettivo non suscettibile di creare disparità di trattamento, il numero degli occupanti l’abitazione viene
stabilito presuntivamente sulla base della superficie dell’unità immobiliare, in particolare: -
per le abitazioni di metratura fino a/pari a 50 mq il numero di componenti applicabile è di due (2) -
per le abitazioni di metratura superiore a 50 mq il numero degli occupanti è stabilito in tre (3).
Per le unità immobiliari destinate ad uso turistico - cd. AAUT iscritte alle liste della Regione e soggette al
pagamento dell’imposta di soggiorno (non le abitazioni a disposizione del proprietario come cd. seconde
case) viene istituita una categoria apposita, che al fine di rispecchiare più verosimilmente possibile la
produzione del rifiuto in rapporto all’utenza ospitata, utilizza come numero degli occupanti quello dei posti
letto denunciato all’atto dell’iscrizione nelle suddette liste Regionali.
Nella modulazione della tariffa dell’utenza domestica è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata
pari al 5%.
Art.9 – Utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche, la tassa si determina applicando alla superficie dell’unità immobiliare la tariffa
riferita alla tipologia di attività svolta.
L’inserimento di un’utenza in una categoria di attività è effettuato secondo la classificazione dell’attività svolta
in prevalenza; per le attività non comprese in una specifica categoria, viene applicata la tariffa che presenta
con questa maggiore analogia.
Art.10 – Tariffa giornaliera
Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita una tariffa giornaliera, per periodi
inferiori a 183 giorni, determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100%
Art.11 – Riduzioni e agevolazioni
La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli
organi competenti per l’esercizio dell’attività, previa presentazione della richiesta e attestante l’uso non
continuativo.
Viene confermata l’agevolazione del 10% per le famiglie che praticano il compostaggio domestico, alle
seguenti condizioni:
• l’abitazione abbia in uso un terreno/orto/giardino funzionale all’abitazione e di almeno mq 100;
• il compostaggio sia realizzato esclusivamente a mezzo di compostiera di capacità non inferiore a litri
300, da concordare con il Comune;
• il compostaggio avvenga in modo corretto e continuativo nel corso dell’anno solare precedente a
quello per cui si chiede l’agevolazione;
• sia presentata apposita domanda per ottenere il suddetto beneficio all’Ufficio protocollo del Comune
di Santa Margherita Ligure.
La riduzione, applicabile pertanto nell’anno successivo alla richiesta, sarà comunque concessa solo a seguito
di apposita verifica, effettuata dal personale incaricato e diretta ad accertare l’effettivo ricorso al
compostaggio secondo quanto riportato nel “Disciplinare per la riduzione sulla tassa rifiuti per le utenze
domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida”.
Per i nuclei familiari in cui è presente un componente residente ma studente in altro Comune, viene applicata
una riduzione del 10% a seguito di dichiarazione dell’intestatario della Tari, con allegata idonea
documentazione attestante l’intestazione della Tari da parte dello studente in altro Comune e l’iscrizione dello
stesso ad istituto scolastico o facoltà universitaria nello stesso Comune.
Art.12 – Riduzioni per la distanza dal punto di raccolta e mancato
svolgimento del servizio
La tassa è dovuta da tutti gli immobili ricadenti nel territorio del Comune.
Per le utenze con batterie di cassonetti stradali di “prossimità” o di deposito di mastelli, la tassa è dovuta nella
misura ridotta del:
• 50% per le unità immobiliari la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 metri
misurati in pianta;
• 30% per le unità immobiliari la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 300 metri
misurati in pianta, nel caso in cui l’intestatario dell’utenza domestica sia persona di età pari o
superiore a 75 anni;
Entrambe le riduzioni si applicano a seguito di istanza da presentarsi all’Ufficio Tecnico che ne verifica la
distanza secondo quanto precisato dall’art. 17 del “regolamento per la gestione dei rifiuti” approvato con
deliberazione di C. C. n. 12 del 27/4/2018 e successive modificazioni.”
In caso di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di
danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della
tariffa.
Art.13 – Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente
È fatta salva l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, da applicarsi sull’importo del tributo, nella misura percentuale indicata
annualmente dalla Città Metropolitana di Genova.
Art.14 – Dichiarazioni
I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione di iscrizione entro 90 giorni dalla data di inizio
occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, e deve contenere necessariamente:
• codice fiscale o partita iva
• dati anagrafici o denominazione sociale
• residenza o sede legale
• ubicazione
• dati catastali con relativa superficie
• data di inizio occupazione
• componenti del nucleo familiare
• nominativi di chi utilizza l’immobile anche in modo saltuario
Tale dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, o anche come autocertificazione
indicante tutti gli elementi necessari alla determinazione del tributo, ha effetto anche per gli anni successivi
sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo:
in tal caso è necessario presentare apposita denuncia di variazione.
Non è necessario effettuare alcuna denuncia se non vi sono variazioni rispetta a quanto dichiarato ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti (Tarsu – Tares).
La cessazione in corso d’anno dell’occupazione o della detenzione dei locali va dichiarata all’Ufficio Tributi
entro 90 giorni per usufruire dello sgravio del tributo a decorrere dalla data di effettiva cessazione; nel caso
in cui la cessazione sia dichiarata oltre tale termine, il tributo è dovuto fino alla data in cui tale dichiarazione
viene resa all’Ufficio.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo verrà cessato
d’ufficio a decorrere dall’annualità successiva.
Art.15 – Versamenti
Il versamento della tassa va effettuato a seguito di ricevimento dell’avviso di pagamento emesso dal Comune
in unica soluzione o secondo le rate indicate nell’avviso stesso; il contribuente deve prestare la diligenza di
attivarsi in caso di mancato recapito del sopra citato avviso al fine di poter eseguire il versamento entro i
termini di scadenza, deliberati annualmente dal Consiglio Comunale e pertanto resi pubblici nelle forme
previste dalla Legge.
Pertanto qualora il contribuente non riceva l’avviso di pagamento annuale in tempo utile per provvedere al
pagamento, dovrà premurarsi entro fine anno solare di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello
stesso.
Nel caso non vengano versate le somme dovute alle prescritte scadenze, verrà notificato apposito avviso di
accertamento, con irrogazione della sanzione per omesso/parziale pagamento oltre che degli interessi di
mora e delle spese di riscossione previste dalla Legge.
Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 ovvero mediante
modello F24, modello di pagamento unificato, o altre forme autorizzate dalla normativa, e comunque
secondo le modalità di pagamento che verranno allegate unitamente all’avviso di pagamento.
Art.16 – Rimborsi
Nel caso in cui viene versato dal contribuente un importo maggiore rispetto a quanto dovuto, oppure nel caso
in cui a seguito di variazioni intercorse nel corso dell’anno gli importi richiesti siano maggiori rispetto al
dovuto, il contribuente può presentare richiesta all’Ufficio Tributi di rimborso.
Art.17 – Attività di controllo e accertamento
L’attività di accertamento e riscossione dell’imposta è svolta dal Comune in gestione diretta; l’Ufficio procede
al controllo sulle dichiarazioni e sui versamenti dell’Imposta, rettifica le dichiarazioni incomplete o infedeli e
accerta d’ufficio i parziali, ritardati o omessi versamenti, nonché le omesse dichiarazioni, notificando al
contribuente appositi avvisi motivati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
Come specificato dall’art. 6 bis della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) così come modificato dal D.
Lgs. 219/2023, gli atti non automatizzati, o di pronta liquidazione o controllo formale, sono preceduti, a pena
di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, con cui l’amministrazione finanziaria comunica
al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto accertativo, assegnando
un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per
accedere o estrarre copia degli atti del fascicolo.
Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 si intendono immediatamente esecutivi,
secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di
accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento
sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati, salva la proroga di 85 giorni disposta dall’art. 67 del D.L.
18/2020.
Per gli accertamenti, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi, si applica l’art. 9 comma 7 del D. L. 23/2011, e si
richiama in merito la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/3/2007.
Art.18 – Sanzioni ed interessi
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 2 comma 2, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 del D. Lgs. 18
dicembre 1997 n. 471.
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 161 a 170 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura
annua pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di imposta sia per i provvedimenti di
accertamento che di rimborso; a tale tasso di interesse, il Comune di Santa Margherita applica la
maggiorazione di 3 punti percentuali in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/3/2007 in
attuazione dell’adeguamento e disciplina delle norme tributarie, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Finanziaria 2007).
Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso
provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni dell’art. 8.
Art.19 – Rateizzazioni
Il contribuente che si trovi in situazione di temporanea e oggettiva difficoltà finanziaria che non consenta il
pagamento in unica soluzione, può chiedere la dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento Tari e delle
relative ingiunzioni, nonché di ogni atto relativo alla riscossione coattiva del credito, presentando a corredo
dell’istanza documentazione idonea alla dimostrazione della difficoltà economica.
In particolare, la dilazione di pagamento, di norma con singola rata mensile e di importo non inferiore a 100,00
euro, salvo casi particolari valutati singolarmente è prevista:
• da 100,01 euro a 500,00 euro fino a 4 rate mensili;
• da 500,01 euro a 3.000,00 euro fino a 12 rate mensili;
• da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro fino a 24 rate mensili;
• da 6.000,01 euro fino a 20.000,00 euro fino a 36 rate mensili;
• oltre i 20.000,00 euro fino a n. 72 rate mensili.
Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi al tasso legale senza alcuna maggiorazione.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi
nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più
essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente,
la dilazione potrà essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 72 rate
mensili, a meno che non sia intervenuta decadenza per il mancato pagamento di due rate come previsto dal
quarto capoverso del presente articolo.
L’istanza di rateizzazione andrà presentata in carta libera, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal
Comune, corredata dalla documentazione necessaria; al termine dell’istruttoria verrà inviata comunicazione
motivata dell’esito e in caso l’istanza venga accolta verrà inviato il prospetto del provvedimento di
rateizzazione con i relativi modelli di pagamento.
Art.20 – Riscossione coattiva
Il Comune di Santa Margherita Ligure gestisce le entrate comunali in gestione diretta; le somme accertate dal
Comune a titolo di imposta sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica
dell’avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni di legge.
Art.21 – Contenzioso
In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni.
Art.22 – Entrata in vigore, abrogazioni e norme di rinvio
Le modifiche al presente Regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 6/5/2020, entrano in
vigore il 1° gennaio 2025.
La delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20/3/2007 si intende abrogata per quanto riguarda l’aumento dei
punti percentuali al tasso legale di interesse nella materia delle rateizzazioni.
Art.23 – Aggiornamento per la regolazione della qualità del servizio di
gestione dei rifiuti (TQRIF)
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 di Arera, (Testo unico per la regolazione della
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF) la scelta effettuata dall’Ente circa lo Schema
Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi e il rapporto contrattuale con l’utenza sarà
disciplinato sulla base di quanto stabilito dall’appendice al presente Regolamento, che ne forma parte
integrante e sostanziale.
APPENDICE REGOLAMENTO COMUNALE TARI
IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA 15/2022 DI REGOLAZIONE
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -TQRIF-
Articolo A1 - Quadrante di qualità regolatoria Arera.
1. Ai sensi di quanto stabilito dal Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, l’Amministrazione Comunale, quale Gestore
della qualità contrattuale riguardo i servizi di igiene ambientale, con atto di delibera consiliare
Numero 18 del 07-04-22, ha scelto il posizionamento nello SCHEMA I - LIVELLO QUALITATIVO MINIMO
quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.
Articolo A2 - Attivazione servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Si intende per richiesta di attivazione del servizio, la domanda resa al gestore operativo della fornitura
delle dotazioni per la raccolta e il conferimento dei rifiuti: tale richiesta, che non può sostituirsi alla
dichiarazione iniziale Tari resa all’ufficio Tributi, ma il cui modulo correttamente protocollato può
considerarsi valido da esibire per l’attivazione del servizio e valere a tal fine, deve essere presentata
dall’utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione
dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e on-line, compilando il modulo:
a. scaricabile dalla home page del sito internet,
b. disponibile presso gli sportelli,
c. compilabile on-line.
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi
obbligatori:
a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
b. i dati identificativi dell’utente, tra i quali:
i.
per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
ii.
per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell’ente titolare
dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
c. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d. i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell’immobile e, in
aggiunta:
i.
per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
ii.
per le utenze non domestiche: l’attività o le attività effettuata/e dall’utenza;
e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile, adeguatamente
documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/00.
Articolo A3 - Risposta alle richieste di attivazione del servizio
1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata
dall’utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione
dell’immobile.
2. L’ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio,
in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b. il codice utente e il codice utenza;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
3. Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data
di invio della risposta scritta.
Articolo A4 - Variazione o cessazione del servizio
1. Le richieste di variazione e/o di cessazione del servizio devono essere inviate all’Ente entro novanta
(90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o
mediante sportello fisico e on-line, compilando il modulo:
a. scaricabile dalla home page del sito internet,
b. disponibile presso gli sportelli,
c. compilabile on-line.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, le richieste di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto
legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di
ciascun anno.
3. Il modulo per le richieste di variazione e/o di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti
campi obbligatori:
a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b. i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione
societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d. i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice
utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e. l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero
degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f.
la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente
documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/00.
Articolo A5 - Risposta alle richieste variazione e cessazione servizio
1. Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti, producono effetti dalla data indicata nella
richiesta inviata dall’utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la
cessazione.
2. L’ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o
cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi
minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice utente e il codice utenza;
c. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la
richiesta;
d. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o
cessazione del servizio.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la
cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all’Articolo A2, ovvero dalla data
di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare
all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è
presentata entro il termine di cui all’Articolo A2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se
successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento
dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta
la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui
all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo152/06, decorrono dal 1°gennaio dell’anno
successivo a quello della comunicazione.
Articolo A6 - Richieste scritte, reclami, informazioni, rettifiche
1. Il contribuente può presentare all’ufficio Tributi comunicazioni scritte, in merito a qualsiasi
circostanza inerente la propria posizione; nel caso in cui tali comunicazioni rivestano la forma di vero
e proprio reclamo operativo legato allo svolgimento materiale del servizio, quale spazzamento o
raccolta, le stesse dovranno essere ricolte all’ufficio tecnico competente alla gestione dei rapporti con
il gestore.
2. Le richieste di informazioni, solleciti di precedenti istanze per cui si è attivata istruttoria che dipende
da altri uffici, richieste di rettifiche di importi dovute a variazioni degli oggetti di imposta, non sono
considerati “reclami”
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l’ufficio preposto (ufficio tributi per la parte tariffaria e ufficio tecnico
per quella operativa) risponde al reclamo o alla richiesta di informazione scritta.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi l’ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi
addebitati.
5. I termini i cui ai precedenti commi, si computano dalla data di ricevimento da parte dell’Ente della
richiesta scritta dell’utente e la data di invio all’utente della risposta motivata scritta.
Articolo A7 - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati
1. Il modulo per i reclami scritti e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati è scaricabile
dalla home page del sito internet dell’Ente, e disponibile presso l’ufficio Protocollo, deve contenere
almeno i seguenti campi obbligatori:
a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
b. i dati identificativi dell’utente:
i.
il nome, il cognome e il codice fiscale;
ii.
iii.
il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio
delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
iv. il codice utente;
v. l’indirizzo e il codice utenza;
vi. le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare all’Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di
rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, e di inviare
gli stessi tramite mail, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi
riportati.
3. Gli uffici comunali sono a disposizione degli utenti, al fine di fornire ogni informazione inerente la
propria posizione Tari.
Articolo A8 - Risposte alle richieste scritte
1. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi
addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli
importi addebitati;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove
necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
c. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della
lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
d. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
e. l’elenco della eventuale documentazione allegata.
2. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato,
l’esito della verifica e in particolare:
a. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla
documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe
applicate in conformità alla normativa vigente;
b. il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;
c. l’elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica
degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l’Ente utilizza in via prioritaria tale recapito
per l’invio della risposta motivata.
Articolo A9 - Termine per il pagamento
1. Il termine di scadenza per il pagamento della Tari è fissato in almeno venti (20) giorni solari a
decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di
emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma si riferisce al pagamento in un’unica soluzione
ovvero al pagamento della prima rata.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere
in nessun caso imputati all’utente, pertanto nel caso l’avviso venga ricevuto oltre le date di scadenza,
il pagamento andrà effettuato entro venti (20) giorni dal ricevimento dello stesso.
Articolo A10 - Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI
1. L’Ente provvede ad inviare al contribuente un avviso contenente tutti i dati di identificazione degli
oggetti di imposta, sulla base delle dichiarazioni presentata e/o degli accertamenti notificati,
contenente l’importo annualmente dovuto a titolo di Tari, con annessi modelli di versamento
precompilati, garantendo all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto.
Articolo A11 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
1. L’Ente può concedere ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall’avviso di pagamento:
a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per
i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i
criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro,
fatta salva la possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente
dall’importo dovuto, in casi di comprovata situazione di difficoltà economica.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata
entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme ulteriormente dilazionate saranno maggiorate applicando il tasso di interesse legale, senza
alcuna maggiorazione.
Articolo A12 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti
1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore
dell’utente, l’Ente procede ad eseguire il rimborso di somme versate e non dovute secondo le
richieste del contribuente, pertanto o con accredito su conto corrente o detraendo l’importo non
dovuto nel primo documento di riscossione utile.
2. Per le tempistiche relative ai rimborsi si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 164 della 296/2006.
Articolo A13 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui alla presente appendice adottata in attuazione della Deliberazione di Arera n.
15/2022 e degli obblighi della qualità contrattuale che ne derivano, entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

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