22 Aprile 2024
La Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 66 del 2024, riguardante la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso in caso di unione civile. La sentenza ha stabilito che i diritti della coppia non si estinguono durante il periodo tra la cessazione dell'unione civile e la celebrazione del matrimonio.
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Torino durante un giudizio per la rettifica di sesso da parte di uno dei componenti di una unione civile. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, poiché stabiliva lo scioglimento automatico dell'unione civile in caso di rettificazione anagrafica del sesso senza prevedere la sospensione degli effetti dello scioglimento fino alla celebrazione del matrimonio, entro un massimo di centottanta giorni.
Il giudice a quo aveva evidenziato un contrasto con l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione. Tuttavia, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 3, sottolineando le differenze tra unione civile e matrimonio. Ha inoltre rilevato che l'unione civile è una formazione sociale con una natura solidaristica simile al matrimonio.
I giudici della Consulta hanno proposto un rimedio alla situazione. Se i componenti dell'unione civile intendono proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia devono essere mantenuti durante il periodo necessario alla celebrazione del matrimonio. La durata di questa sospensione è stata fissata in 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, come stabilito dall'art. 99 del codice civile.
Di conseguenza, l'ufficiale dello stato civile deve annotare la sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo. La Corte ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 70-octies, comma 5, del D.P.R. n. 396 del 2000, per la mancata previsione di tale incombenza.
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