01 Dicembre 2022
Vorrei dire una cosa in limine: nessuno contesta la giurisprudenza di questa Corte relativa all'obbligo vaccinale come è venuta articolandosi negli anni. Quello che si contesta qui è l'obbligo di questo particolare vaccino: un vaccino che per le modalità innovative del profarmaco che viene reso obbligatorio, per le conseguenze non banali (abbiano 29 morti accertate) e soprattutto per la natura sciatta, poco articolata e poco razionale dei provvedimenti con cui è stato introdotto, portatori di diversi casi di contraddizioni interne. Ciò lo rende davvero contrario a quello che è la giurisprudenza stabilita.
La giurisprudenza di questa Corte è stata costruita negli anni partecipando al concerto delle corti costituzionali di tutto il mondo, il famoso dialogo fra le Corti, un concerto che ha raggiunto una saggezza, legata alla tradizione giuridico occidentale, condivisa da moltissime Corti, non ultima la Corte suprema indiana, il Tribunale supremo spagnolo, il Consiglio di stato greco, che ha potere concentrato di giudicare l'incostituzionalità delle leggi, ribadendo sostanzialmente ciò che risulta da quella bella raccolta che in era pre-covid fece la Corte Costituzionale, raggiungendo alcuni punti comuni alla western leager tradition.
In questo ambito, grazie alla saggezza del presidente emerito Giuliano Amato siamo arrivati a decidere con un certo ritardo rispetto all'inizio della pandemia. Un tempo che ha prodotto da un lato dei problemi, ma dall'altro ha consentito a diverse voci di fiorire: abbiamo visto decisioni, come il Consiglio di Stato italiano, che sono favorevolissime al mantenimento dell'obbligo, sebbene in una condizione di conoscenza diversa da quella attuale e che era arrivata a sovvertire il diritto di precauzione.
Altre corti si sono comportate diversamente. Alcuni avvocati hanno sollevato le Corti a livello europeo, altri hanno portato la questione qui in Corte. Insomma si è arrivati a un vero pluralismo. Il pluralismo deve essere portato ad unità, perché il pericolo è che la giurisprudenza sia sub homine e non sub lege, perché poi dipende da chi incontri come giudice. Adesso siamo in una condizione particolarmente fortunata per decidere, perché la materia del contendere è stata sfumata dalla decisione politica del governo in corso di riammettere le persone che erano state sospese e che sicuramente toglie di mezzo parecchia drammaticità, anche perché diverse Corti inferiori hanno riconosciuto l'assegno alimentare, ovviando alle sofferenze più dure che questo regime aveva comportato. Quindi in questo caso, si potrebbe perfino arrivare a ipotizzare che l'oggetto del contendere sia mutato. Si potrebbe immaginare che questa Corte potesse percorrere la strada già percorsa anche sull'ergastolo ostativo, che è quella di dire che sulla mantenuta rilevanza, la decisione non spetta alla Corte Costituzionale ma al giudice a quo. Non di meno nei sappiamo bene che l'arte del tacere sia meglio per le Corti Costituzionali, piuttosto che addentrarsi in un over rouling privo di principi.
Io credo che si debba mantenere ferma la bussola della costituzionalità e si debba giungere a una decisione che tenga conto di un punto molto importante, che è contenuto nell'articolo 28 della legge istitutiva della Corte Costituzionale, per cui "una declaratoria di incostituzionalità non può mai essere letta come critica politica a quello che è stato fatto precedentemente". In altre parole non si tratta di criticare ciò che in condizioni diverse fu deciso dai precedenti governi o dal Presidente della Repubblica che fece passare questi decreti, ma si tratta di vedere se nella nostra condizione delle nostre coscienze, che sono cambiate ed evolute, si possa arrivare a ribadire quella saggia giurisprudenza di merito, che è stata consolidata nel tempo e che dice sostanzialmente che il beneficio deve essere per la persona sottoposta all'obbligo e che ci deve essere una ragione di salute pubblica, che evidentemente non è garantita dalla profilassi vaccinale, perché il vaccino non interrompe la catena del contagio. Questo è stato detto più volte.
Ci sono davvero diverse posizioni anche all'interno del dialogo fra le Corti che dicono una cosa molto importante: è chiaro che queste norme del DL 44 sono state fatte in una situazione di emergenza e di paura che non poteva certamente produrre delle belle leggi. Ma un altro grande protagonista è Jastic Barak della Corte suprema israeliana, il quale è abituato a decidere in ben altre intemperie dal punto di vista emergenziale ed ha sempre detto come, nei momenti d'emergenza la Corte Costituzionale deve mantenere la barra dritta. Perché anche di fronte all'inconoscibile, al dubbio che per forza ci attanaglia tutti quanti, rispetto a queste questioni, per noi giuristi qualche certezza resta: e questa è la certezza dei diritti e del diritto che va salvaguardata da questa Corte attraverso una soluzione che sia prudente e legata ai propri precedenti.
Che dire a questo punto: le nostre OSS, le nostre clienti vogliono essere valutate alla luce di quei principi: hanno scelto di non vaccinarsi, hanno esercitato un diritto loro fondamentale di libertà e scelta, all'interno di un quadro che non ha un impatto esterno e quindi devono essere trattate come tutti gli altri cittadini, cioè con un principio di uguaglianza dinanzi alla legge, che fa sì che un vaccinato come un non vaccinato, che ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, fa sì che essi siano discriminati per opinioni politiche.
La nostra Corte prevede l'opinione politica e la condizione personale: l'opinione politica credo che queste persone se la siano formata informandosi liberamente e decidendo di non prestare il consenso e l'altra è la condizione di vaccinato, che non può giustificare in alcun modo la discriminazione. Quindi di fronte a questo io direi che questa Corte si trova anche in una posizione particolarmente favorevole e ancora nella mente, sempre la letteratura anglo americana, la Corte Suprema è portatrice di un livello d'indipendenza e d'isolamento rispetto alle pressioni esterne, è portatrice delle opinioni autorevolissime dei suoi membri che le consentono di operare in un modo più libero rispetto ad altre agenzie, che possono essere più facilmente catturate dai poteri privati.
E allora alla luce di questa posizione questa Corte ha di fronte a sé una grande opportunità per ribadire quei principi che sono stati stabili in tre modi. Può farlo con una sentenza di accoglimento dei tanti profili di incostituzionalità che sono stati discussi da questa mattina d'oggi, in particolare la condizionalità vaccinale, per non chiamarlo ricatto vaccinale, quello è un profilo legato al diritto del lavoro molto importante. Può farlo anche con una sentenza manipolativa di rigetto, che semplicemente spieghi che bisogna recuperare un minimo di razionalità interna rispetto alle norme e che la discriminazione che si basi sull'assunto per cui il vaccino "rompe la catena del contagio", che è la questione in ballo: se ragioniamo sul fatto che il vaccino non rompe la catena del contagio, allora possiamo ragionare dicendo che la solidarietà non c'entra nulla. Chi si vaccina e magari lo aveva fatto in buona fede, pensando di farlo per gli alti, al più oggi lo fa per sé stesso. Questo è un punto di grande importanza perché se continuiamo a pensare che vaccinarsi sia un atto di altruismo perché rompe le catene del contagio, e non cadiamo nell'errore di far entrare elementi utilitaristici in questi discorsi, perché sarebbe un grave errore ragionare in modo lontano e disconnesso ledendo in qualche modo la libertà personale, soprattutto la dignità della persona che viene privata della possibilità di autodeterminazione sulla base del fatto che sono occupate le terapie intensive o altre cose di questo genere, ciò introduce principi che nulla hanno a che fare con la tradizione del liberalismo democratico di cui le cc sono il supremo garante.
Stare decisis et quieta non movere, ribadiamo i principi saggi di una giurisprudenza internazionale che recepisce tante carte internazionali, quella di Norimberga, Oviedo, Nizza, Cedu. Tutte carte che dicono sostanzialmente che i diritti vanno presi sul serio. Ribadiamo che i diritti vanno presi sul serio, ribadiamo che il principio lavoristico del nostro sistema fonda in una specie di drittwirkung, la possibilità di dare almeno il sussidio a queste persone che sono state allontanate e facciamo una decisione che ribadisce questo, nella forma che si crede, può anche essere la forma di una semplice ordinanza di rinvio al giudice a quo, ma con una direttiva e con una direzione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana è una buona giurisprudenza, è coerente con la giurisprudenza della tradizione giuridico occidentale e non può essere abbandonata in nessuna situazione emergenziale e se la si abbandona in emergenza, occorre al più presto ristabilirla.
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