07 Aprile 2022
Fonte: LaPresse
A Novembre 2021 veniva depositato ricorso da parte del padre di una ragazzina di 14 anni che intendeva vaccinarla nosostante la madre dissenziente, sospendendone la responsabilità genitoriale e rafforzando l’alienazione parentale (in direzione opposta al perseguimento della necessaria bigenitorialità).
Situazione già critica, con la minore affidata presso un comune in provincia di Milano e collocata presso la madre, delega ai servizi per la frequentazione con il padre, avvio di un percorso di supporto psicoterapeutico per la minore ed un percorso di sostegno alla genitorialità per la coppia genitoriale.
Il pediatra della minore aveva attestato a settembre 9.2021 che non vi erano controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino anti Sars CoV-2 ala minore e che gli assistenti sociali dell’Ente affidatario, informati della questione, non avevano inteso assumere decisioni poiché non si trattava di vaccino obbligatorio.
La madre confermava la propria opposizione alla vaccinazione non perché contraria al vaccino ma perché riteneva corretto rispettare la volontà della figlia che ha espresso timori e perplessità trattandosi di un vaccino non obbligatorio, oggetto di studi ed indagini afferenti gli effetti collaterali costituenti controindicazioni alla vaccinazione.
In udienza, celebrata innanzi al Presidente relatore, Anna Cattaneo e ai Giudici, Rosa Muscio e Valentina Maderna, della Sezione 9° del Tribunale dei Milano, venivano sentite le parti e la minore che si esprimeva come segue:
“Tra noi ragazzi non parliamo molto dei vaccini, non ho chiesto ai miei compagni di classe ed i professori non possono chiederci nulla. A scuola devo tenere pagina 2 di 14 la mascherina e tenere le distanze. Alcuni miei amici delle medie, quelli più sicuri, hanno fatto il vaccino ed altri no. Sia papà che mamma mi hanno chiesto cosa volessi fare, se volessi vaccinarmi oppure no. Io ho sentito per televisione che visto su internet che il vaccino del Covid è un vaccino nuovo, e anche se molto bassa, c’è una possibilità di avere effetti collaterali. Io ho visto gli effetti del Covid sul papà e non sono stati gravi. Visto che il vaccino è nuovo io vorrei aspettare ancora un po’. Non sono stata influenzata dalla mamma nella mia decisione. Mia mamma mi ha sempre detto che io sono libera di scegliere. Mio papà, ha sempre insistito maggiormente perché io facessi il vaccino per la mia salute. A me piace uscire, ma stare all’aria aperta quindi non vado al ristorante ed in luoghi chiusi dove serve il Green Pass. Pertanto non vorrei vaccinarmi adesso”.
Con Deceto ex art.709 ter c.p.c., la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
“La madre ha giustificato la propria opposizione non come una posizione personale ma solo come una adesione alla volontà della figlia, al contrario appare con chiarezza che il pensiero della minore rispecchia un chiaro e preciso orientamento materno.
La madre, infatti, richiesta dal padre di vaccinare la figlia nel maggio scorso ha chiesto di aspettare (“Le ho chiesto di vaccinare nostra figlia a maggio. Lei mi ha chiesto di aspettare per verificare la situazione. Io ho ricontattato a ottobre la madre, sia verbalmente che mandandole via email una serie di relazioni di esperti. Lei non mi ha risposto”). Nella propria memoria difensiva la madre conferma di avere espresso preoccupazione al padre per la non sicurezza del vaccino ed ha chiesto di “aspettare un po’ di tempo affinché gli studi sugli effetti collaterali del vaccino sugli under 18 siano maggiormente sviluppati”. La madre, pur avendo espresso i propri dubbi solo in relazione ai vaccini under 18, sottolineando che sono in fase sperimentale e che sono stati autorizzati solo dalla scorsa estate, e pur avendo riferito alla scorsa udienza di non essere contraria al vaccino, è però persona che ha scelto di non vaccinarsi, pur non essendo under 18, pur essendo un soggetto a rischio in quanto diabetica, e ciò malgrado le evidenze scientifiche a livello nazionale ed internazionale abbiano accertato la assoluta efficacia e la sicurezza della vaccinazione e malgrado sia persona che svolge un lavoro (impiegata presso una assicurazione) e quindi che ha contatti quotidiani con altre persone mettendo in pericolo la propria e la altrui salute e trascurando, tra l’altro, il monito del Presidente della Repubblica che in data 28.7.2021 ha detto che la vaccinazione è un dovere morale e civico … “
“la pandemia non è ancora alle nostre spalle, il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso e soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Né ha fornito al Tribunale alcuna plausibile spiegazione della propria personale scelta di non vaccinazione”.
“La Commissione di Bioetica si è chiaramente espressa in netto contrasto rispetto alla posizione materna: “la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica … dal punto di vista bioetico, per quanto non esista un obbligo di vaccinazione in mancanza di una legge, rimane il dovere morale e civile … D’altronde, come è noto, anche gli adolescenti vengono contagiati e a loro volta contagiano.
La vaccinazione ha un primo vantaggio: contribuire a rallentare la diffusione della pandemia e quindi a migliorare la situazione sanitaria della popolazione. In secondo luogo il vaccino costituisce un importante strumento di protezione per gli adolescenti, considerando i rischi diretti, indiretti e psico-sociali. In terzo luogo la vaccinazione agli adolescenti è in grado di fornire una tutela rafforzata dei propri familiari e delle comunità che gli adolescenti frequentano. Inoltre attraverso il green pass gli adolescenti vaccinati possono avere maggiore libertà di movimento e di riunione (ad esempio, viaggiare, entrare nei cinema, concerti, teatri, frequentare palestre ecc.).
“Sulla base dei più recenti studi epidemiologici e scientifici, il vaccino antiCovid 19 si è dimostrato anche per gli adolescenti sicuro ed efficace, sebbene non siano mancati rari eventi avversi a breve termine, che si sono rapidamente risolti”.
E non ha compreso che la volontà del minore se favorevole alla vaccinazione deve essere rispettata “in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica” e se la sua volontà fosse di segno contrario “il Comitato ritiene importante e auspicabile che l’adolescente sia informato che la vaccinazione è nell’interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica.” La minore, al contrario, ha espresso una posizione rigida, che non è apparsa frutto di adeguata informazione, ha fornito risposte stereotipate (Il tribunale ha dato atto che la minore “ha un atteggiamento contenuto, non aperto, e le risposte sono sempre molto sintetiche”) – del resto immaginiamo quanto si potesse sentire a suo agio in tale situazione .. - e sostanzialmente ha giustificato la sua non adesione utilizzando le stesse parole della madre “Visto che il vaccino è nuovo io vorrei aspettare ancora un po’”.
Né la madre si è adoperata per dare alla figlia le adeguate informazioni come sarebbe stato suo onere anche alla luce del parere sopra riportato. “
La sintesi è ben chiara: il Tribunale di Milano, sezione Nona, procede in ogni caso e con determinazione nella vaccinazione obbligatoria dei minori, indipendentemente dal volore di uno o entrambi i genitori, e, incridibilmente, anche indipendentemente, se non contro dal volere del minore.
Se il minore intende vaccinarsi, si procede. Se il minore non vuole vaccinarsi, o esprime dei dubbi, se ne dispone ugualmente la vaccinazione.
“... si osserva che dal Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini .... sono state inserite 120 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate. La maggior parte degli eventi avversi segnalati ... il 14,4% sono le segnalazioni gravi..... miocardite, pericardite o miopericardite/perimiocardite dopo somministrazione di vaccini a mRNA, prevalentemente dopo la seconda dose e nei soggetti di sesso maschile. Quanto ai decessi sono stati contati 16 casi
“Il Consiglio Superiore di Sanità (organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute) nella persona del suo Presidente anche coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti, auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12, prima di tutto per proteggere loro stessi, poi per proteggere tutte le persone con cui entrano in contatto e per dare continuità alla didattica in presenza, evidenziando che i contagi tra i minori degli anni 12 sono in aumento.
...la fascia di età pediatrica e adolescenziale può fungere da serbatoio per la diffusione del virus nell’intera popolazione. Per questo, seppur l’obbiettivo primario della vaccinazione è quello di non sviluppare la malattia, l’opportunità di implementare un’offerta vaccinale universale aiuterà notevolmente a ridurre non solo la circolazione dello stesso virus, ma soprattutto il rischio di generare varianti potenzialmente più contagiose o capaci di ridurre l’efficacia degli stessi vaccini in uso. Inoltre la tempestività del raggiungimento delle alte coperture vaccinali nelle fasce pediatriche ed adolescenziali permetterà anche di beneficiare di frequentazione scolastica in sicurezza. Pertanto la Società Italiana di Pediatria (SIP), ha ritenuto necessario un intervento vaccinale globale, in tutte le età e in tutti i Paesi del mondo,
Anche qui il Collegio si spinge oltre, auspicando una vaccinale globale, in tutte le età e in tutti i Paesi del mondo
Il Tribunale “...deve esaminare nel caso specifico la posizione della minore, la sua contrarietà al vaccino e come la stessa debba essere valutata da questo Tribunale. Conformemente alle indicazioni del Comitato di Bioetica sopra riportate, ma ancor prima alla luce delle norme internazionali a tutela dei minori, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata in Italia con legge 276/1991, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 ratificata in Italia con legge 77/2003 e le norme di diritto interno (art. 315 bis, comma 3 e 336 bis e 337 octies cod. civ.) il Tribunale ha proceduto all’ascolto della minore. L’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite prevede che la opinione del fanciullo debba essere “debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. Il parere del Comitato di Bioetica nella nota riporta: età e maturità sono dimensioni essenziali per verificare la capacità di partecipazione alle scelte da parte dei minori: si tratta di fattori oggettivi e soggettivi che vanno verificati caso per caso per identificare le capacità di comprensione e di decisione del minore”. La Corte di Cassazione, che da ultimo sottolinea sempre più incisivamente la necessità di procedere all’ascolto del minore da parte del Giudice a pena di nullità, evidenzia che del parere del minore il giudice debba tenere conto ma non che debba necessariamente provvedere in conformità imponendosi una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse delle valutazioni ed aspirazioni espresse dal minore nel corso dell’ascolto (Cass.23804/2021). Più nel dettaglio la Corte ha ribadito che l'audizione è una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto.
...... Ma tale prioritario rilievo non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. È tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse.
Il Tribunale non ritiene di conformarsi alla manifestazione di volontà espressa dalla minore.
....Si sottolinea che questo Tribunale si è già ripetutamente espresso nel senso di limitare la responsabilità genitoriale del genitore contrario alla vaccinazione anti covid 19 ed a tale giurisprudenza si intende dare continuità anche nel caso concreto (Decreto Tribunale Milano Sezione IX Civile 2/13.9.2021, Presidente Est. Cattaneo; Il Familiarista.it; Decreto 7.10.2021 Relatore Estensore Muscio, Presidente Cattaneo; Decreto 3.11.2021 nel procedimento 12353/21 Presidente Est. Cattaneo).
In conclusione, ritiene il Collegio che, a fronte di tutto quanto sopra espresso, il padre sia il genitore che ha dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della minore incardinando il presente giudizio, pur a conoscenza dell’orientamento della figlia, auspicando che potesse essere dato corso alla vaccinazione.
..... quindi il padre deve essere autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti Covid per la figlia
P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, non solo ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che limita la responsabilità genitoriale del genitore contrario alla somministrazione della vaccinazione anti-Covid-19, ma ha anche disposto la vaccinazione della minore contro la sua stessa volontà.
Una minore peraltro in una situazione delicata, che avrebbe in realtà dovuto evitare di subire una siffatta violenza, psichica e fisica.
Le spese del giudizio sono state poi poste a carico del resistente nella misura di circa € 4.000.
Una decisione identica a tutte le altre, che verranno progressivamente pubblicate ai fini del diritto di cronaca, che comporta un ulteriore aggravamento dell’assenza di bigenitorialità e di alienazione parentale, peggiorando irrimediabilmente una situazione già compromessa e con effetti dannosi, in ultima istanza, sui minori stessi.
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Sezione Nona settore Famiglia
Competenze:
Famiglia, separazioni e divorzi.
Magistrati:
Anna Cattaneo - Presidente
Maria Laura Amato
Fulvia De Luca
Chiara Delmonte
Piera Gasparini
Giuseppe Gennari
Valentina Maderna
Rosa Muscio
Beatrice Secchi
Giuseppina Stella Laura Cesira
Cancelleria:
Imelda Artuso - Responsabile
Orari al pubblico:
Dal lunedi al venerdi, a partire dalle ore 09.00 alle ore 13.00. II sistema eliminacode eroghera i numeri dalle ore 08.45 sino alle ore 13.00, così da consentire di completare i servizi al pubblico indicativamente entre 4 ore dall'orario di inizio della operatività del sistema stesso.
Saranno comunque evase le richieste di coloro che avranno ritirato il numero entre le 13.00
Accesso:
via San Barnaba, 50 (NUOVO PALAZZO DI VIA SAN BARNABA)
Collocazione:
Piano terra
Telefono:
dalle ore 09:00 alle ore 10:00: 02.5433/5221/4130/5223/5623;
dalle ore 12:00 alle ore 13:00: 02.5433/5781/3631/3734/3505/3942.
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