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Vaccino ai minori disposto dal giudice, un altro caso della IX sezione del Tribunale di Milano: 11enne vaccinata contro la volontà della madre e in assenza di richiesta specifica

Una posizione ideologica e dogmatica pro vaccini per il Covid 19 della Sezione Nona settore Famiglia del Tribunale di Milano, contro “teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica internazionale”

05 Aprile 2022

I pediatri italiani leggono i dati governativi americani o se ne stanno inebetiti davanti al festival di Sanremo?

A Maggio 2021 veniva depositato ricorso da parte del padre di una minore di 11 anni contro la ex moglie che si opponeva a somministrare alla figlia i vaccini obbligatori per legge ed altri vaccini non obbligatori (nessuno relaivo al vaccino per il Covid 19) e che si opponeva ad effettuare il tampone molecolari per la diagnosi del Covid -19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche.

I vaccini di cui si argomentava erano quelli identificati come obbligatori (anti-poliomielitica;anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite: anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b: anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella), anche al compimento del 12° anno d'età (anti-HPV e anti-meningococcica ACWY135), e quelli facoltativi ma raccomandati (anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-pneumococcica; anti-rotavirus).

Il Tribunale di Milano, sezione 9°, Collegio composto da Anna Cattaneo (Presidente), Laura Stella (Giudice relatore), Chiara Delmonte (Giudice), autorizzava il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, a far somministrare alla figlia tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nonchè a disporre, tutte le volte che fosse necessario, ad effettuare il tampone "anti-Covid" (test molecolare, test antigenico rapido, test sierologico tradizionale o rapido, test salivare).

Relativamente al vaccino per il Covid-19, la cui domanda non era contenuta nel ricorso, il Tribunale ha disposto il “legittimo ampliamento della domanda introduttiva”.

“La posizione espressa dalla resistente sulla pandemia che sta affliggendo tutto il mondo è della stessa natura di quella espressa in relazione alle malattie infantili contrastate dalle vaccinazioni obbligatorie o raccomandate di cui sopra, poggiata su concezioni personali, suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica internazionale”.

Secondo la madre, questa non sarebbe vera scienza ma solo una subcategoria "promossa dalla politica, dai media, e dal multi miliardari che la controllano". Il vaccino sarebbe solo sperimentale e la sua sperimentazione sarebbe addirittura in contrasto con il codice di Norimberga (che contiene i principi essenziali per la sperimentazione medica su soggetti umani, messi a punto nel 1947 nell'ambito del processo contro i crimini di guerra nazisti).

Inoltre il Covid 19 sarebbe una malattia influenzale, scarsamente letale, resa più aggressiva dalla omissione da parte governativa di cure e terapie tempestive, nonché dalla limitazione delle attività fisiche e all'aria aperta, visto che l'aria chiusa, stagnante e viziata, nonché l'utilizzo di mascherine che limitano l'espulsione delle tossine e diminuiscono l'apporto di ossigeno, minando le condizioni fisiche e psicologiche, avrebbero compromesso il sistema immunitario delle persone, indebolendo ulteriormente i soggetti fragili.

Infine, i numeri relativi alle morti di Covid 19 sarebbero dovuti all'aver ascritto a ciò qualsiasi causa di morte di persone - a qualsiasi titolo (anche post mortem) - ritenute o rinvenute positive.

I vaccini anticovid sarebbero un fallimento, in quanto inefficaci e altamente pericolosi e l'efficacia reale ed assoluta dei vaccini sarebbe pari all'1,1%. Alla scorsa udienza la MADRE ha dichiarato: "Ci sono cure che consentono di guarire dal Covid non tradizionali", assunto smentito dalle attuali conoscenze scientifiche. Concludendo, nella memoria difensiva del 2.7.2021, la MADRE ha affermato l'insussistenza totale di qualsivoglia presupposto per l'imposizione del vaccino anti Covid-19 in capo alla minore, essendo i benefici, individuali e collettivi, del tutto inesistenti, e, per contro, sussistendo gravissimi rischi per la vita, la salute e l'incolumità della minore stessa.”

“Trascura del tutto, la MADRE, di considerare le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid 19 ai bambini dai 12 anni che provengono dall'Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) che ne hanno approvato l'uso sulla base dei dati disponibili che dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati "generalmente lievi o moderati" e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della vaccinazione. Trascura di valutare le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12: "I ragazzi hanno la possibilità di essere vaccinati dai 12 anni in su e da pediatra ribadisco in maniera assolutamente ferma, convinta e determinata che devono essere vaccinati prima di tutto per proteggere loro stessi, poi per proteggere tutte le persone con cui entrano in contatto e per poi dare continuità alla didattica in presenza". E non valuta a dovere, la MADRE, le esortazioni che Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso nel senso che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l'espansione del virus nell'ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola. Neppure riflette sulla doverosità sociale ed etica della vaccinazione come ribadito dal Presidente della Repubblica (discorso pronunciato a Rimini il 20.8.2021). Vi si oppone tout court, giudicando la presente azione intentata dal padre a tutela della salute della figlia solo strumentalmente diretta a perseguire un unico e diverso obiettivo: "l'annichilimento più totale" della sua persona, un ennesimo tentativo di "imporre il proprio volere sul prossimo" (comparsa di costituzione pag.3). Ritiene pertanto il Tribunale che la posizione espressa dalla madre sia di grave pregiudizio per la salute della figlia minore. La madre, contraria a tutti i vaccini, senza possibilità di apertura alcuna, a causa delle proprie oltranzistiche e negazionistiche posizioni rispetto ai vaccini tutti ed alla pandemia in corso, ha negato alla figlia la possibilità di ricevere le vaccinazioni sia obbligatorie per legge sia raccomandate dagli organi della sanità pubblica del nostro Paese esponendola al rischio di contrarre le gravi malattie che quei vaccini tendono a scongiurare. Inoltre, come da sue stesse parole, ha contravvenuto alle prescrizioni di legge legate al lockdown atteso che ha portato la figlia nel ristorante di un amico con presenti altre 10 persone (il padre ha riferito che si trattava di una riunione di no vax), mettendo in pericolo, anche in questo modo, la salute della figlia e, da ultimo, rifiuta ogni valutazione sulla opportunità di somministrare alla FIGLIA il vaccino anti Covid quando raggiungerà l'età consentita.

Detti comportamenti impongo al Tribunale di intervenire a tutela della salute della minore, non solo autorizzando il padre ad assumere le decisioni relative, ma anche, conseguentemente, limitando la responsabilità genitoriale materna in relazione alle questioni di salute della figlia relative ai profili oggetto del presente giudizio.

In particolare, quanto al vaccino anti Covid 19, ella si è mostrata assolutamente oppositiva e tetragona ad ogni raccomandazione sanitaria, a valutare ogni nuovo approdo della scienza ufficiale, sempre in divenire, che possa essere efficace nella lotta alla pandemia da Sars - CoV - 2.

Conseguentemente il padre deve esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia anche per la suddetta questione valutando, alla luce dei risultati della ricerca scientifica, delle autorizzazioni degli enti regolatori, delle norme di legge e delle raccomandazioni del pediatra che segue la minore, se sia necessario o opportuno somministrare il vaccino anti Covid 19 a FIGLIA al compimento del suo dodicesimo anno di età. “

Invero, è da rilevare che la posizione “assolutamente oppositiva e tetragona” appare in realtà quella ideologicamente e dogmaticamente orientata del Tribunale di Milano, con conseguenze dirette e drammatiche sulla famiglia e sui minori, rafforzando l’alienazione parentale in situazioni già compromesse.

Ritiene poi il Tribunale che l'ascolto della minore sia inopportuno nel presente giudizio: “Scelte mediche, come quelle oggetto del presente giudizio, trattano problematiche sanitarie che un bambino non è in grado di valutare perché implicano una capacità di discernimento che presuppone una età maggiore di quella di FIGLIA, che ha solo 11 anni e che non può interloquire con competenza sulla questione vaccinale, sulla effettuazione dei tamponi e sulla opportunità del vaccino anti Covid

“Da ultimo si ritiene che l'audizione della minore potrebbe essere di pregiudizio per lei vista la posizione materna ed il possibile conflitto di lealtà in cui si troverebbe la bambina”.

PQM, Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, tra le varie:

Autorizza il padre a valutare, in autonomia, senza l'accordo della madre, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge, le raccomandazioni del pediatra che segue la minore, se sia necessario o anche solo opportuno somministrare il vaccino anti Covid-19 alla figlia minore, provvedendo di conseguenza”

Limita la responsabilità genitoriale materna in relazione a tutte le questioni collegate alle vaccinazioni obbligatorie o facoltative di cui ai punti 5 e 6, alla effettuazione dei tamponi di cui al punto 7, alla eventuale somministrazione del vaccino anti Covid 19 di cui al punto 8 ed all'uso della mascherina di cui al punto 9, attribuendola in via esclusiva al padre”.

“Ammonisce la madre a non ostacolare l'effettuazione delle vaccinazioni e dei tamponi consegnando al padre la minore unitamente a tutta la documentazione richiesta ogni qualvolta sarà necessario per l'adempimento di quanto sopra, ed a non ostacolare l'uso da parte della figlia della mascherina anti Covid 19,

Le spese del giudizio sono state poi poste integralmente a carico della resistente (circa € 4.000).

Una decisione identica a tutte le altre, con la novità che la richiesta di vaccinazione per il Covid 19 non era neanche inizialmente inserita nel ricorso iniziale.

Relativamente a tale vaccino, si è creata infatti una situazione assai critica e con conseguenze familiari gravi causata da un orientamento giurisprudenziale arroccato su posizioni ideologiche aprioristiche infondate e non rivolto alla composizione delle liti, alla bigenitorialità e ad evitare l’alienazione parentale, non tutelando, in ultima istanza, il minore stesso.

Orientamento che sta invece mutando in altri Fori italiani.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA SENTENZA COMPLETA:

 

 

 

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Sezione Nona settore Famiglia

 

Competenze:

Famiglia, separazioni e divorzi.

 

Magistrati:

Anna Cattaneo - Presidente

Maria Laura Amato

Fulvia De Luca

Chiara Delmonte

Piera Gasparini

Giuseppe Gennari

Valentina Maderna

Rosa Muscio

Beatrice Secchi

Giuseppina Stella Laura Cesira

 

Cancelleria:

Imelda Artuso - Responsabile

 

Orari al pubblico:

Dal lunedi al venerdi, a partire dalle ore 09.00 alle ore 13.00. II sistema eliminacode eroghera i  numeri  dalle  ore  08.45  sino  alle  ore  13.00,  così  da consentire di completare i servizi al pubblico indicativamente entre 4 ore dall'orario di inizio della operatività del sistema stesso.

 

Saranno  comunque  evase  le richieste di coloro che avranno  ritirato il numero entre  le 13.00

 

Accesso:

via San Barnaba, 50 (NUOVO PALAZZO DI VIA SAN BARNABA)

 

Collocazione:

Piano terra

 

Telefono:

dalle ore 09:00 alle ore 10:00: 02.5433/5221/4130/5223/5623;

dalle ore 12:00 alle ore 13:00: 02.5433/5781/3631/3734/3505/3942.

 

Email:

sez9.civile.tribunale.milano@giustizia.it

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