03 Aprile 2022
A Gennaio 2022 veniva depositato ricorso urgente da parte della madre di una ragazzina di 13 anni che intendeva vaccinarla nonostante il padre dissenziente. Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, con decreto del 9 marzo 2022, conferma l’orientamento giurisprudenziale che limita la responsabilità genitoriale del genitore contrario alla somministrazione della vaccinazione anti-Covid-19.
La vicenda che interessa il suddetto provvedimento infatti risulta la medesima con quanto già valutato nelle pronunce analoghe (v. decreto del 13 settembre 2021 e del 22 novembre 2021). In particolare, nel caso di specie, l’istanza in via d’urgenza per l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov-2 è stata presentata dalla madre della minore, dipendente dell’azienda farmaceutica AstraZeneca (si ricorda, al riguardo, il decesso di Camilla Canepa a Genova, subito dopo l’inoculazione con tale siero), che ha chiesto anche in assenza del consenso del padre la facoltà di accompagnare la ragazza presso il centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato. Ironia della sorte, 10 giorni dopo l'inoculazione la bambina è risultata positiva al virus.
A nulla sono valse le richieste di accertamento preventivo delle condizioni di salute della minore presentate dal padre a fini precauzionali con nomina di CTU: il Collegio, composto da Beatrice Secchi (Presidente), Piera Gasparini (Giuduce delegato), Rosa Muscio (Giudice), ha difatti ritenuto esaustive le dichiarazioni rilasciate dal medico curante che ha escluso la presenza di allergie note ad alimenti, a farmaci e ai vaccini a cui la stessa è già stata sottoposta e non ha valutato i possibili rischi non ancora conosciuti né conoscibili stante la recente immissione sul mercato del prodotto di nuova generazione.
In particolare, la motivazione del decreto è corredata da report ed analisi dei dati elaborati dalle Agenzie scientifiche ufficiali (quali Ema, Aifa, Sip…) considerati aprioristicamente non contestabili, ma soprattutto in grado di sostenere in termini univoci l’assioma per cui “i benefici del vaccinarsi superano di gran lunga i rischi”. Seppur tali dati sono tuttora incompleti ed in fase di elaborazione, in conformità con le pronunce adottate, il Collegio, previo colloquio con la minore stessa, ha ritenuto interesse prevalente la somministrazione della vaccinazione anti – Covid-19 disponendo che la madre potesse assumere “tutte le decisioni di maggior importanza nell’interesse della minore di natura medica anche in assenza del consenso paterno”.
Per il Tribunale, infatti, le preoccupazioni paterne espresse “non sono supportate dalla scienza medica nazionale ed internazionale, sono in contrasto con i dati raccolti dalle ampie sperimentazioni effettuate nel mondo e trascurano di considerare le indicazioni delle autorità regolatorie del farmaco nazionali ed internazionali nonché le indicazioni del Governo Italiano”.
Ciò è quanto, secondo il Collegio, può legittimare la limitazione della responsabilità patrimoniale nella formulazione generica, non circoscritta al mero petitum “vaccinazione”, presente nel dispositivo per cui le scelte medico sanitarie della figlia vengono attribuite in via esclusiva alla madre.
Tra le varie, il Collegio, ha evidenziato quanto segue:
“... in termini di sanità pubblica, la fascia di età pediatrica e adolescenziale può fungere da serbatoio per la diffusione del virus nell’intera popolazione. Per questo, seppur l’obbiettivo primario della vaccinazione è quello di non sviluppare la malattia, l’opportunità di implementare un’offerta vaccinale universale aiuterà notevolmente a ridurre non solo la circolazione dello stesso virus, ma soprattutto il rischio di generare varianti potenzialmente più contagiose o capaci di ridurre l’efficacia degli stessi vaccini in uso. Inoltre la tempestività del raggiungimento delle alte coperture vaccinali nelle fasce pediatriche ed adolescenziali permetterà anche di beneficiare di frequentazione scolastica in sicurezza.
Pertanto la Società Italiana di Pediatria, ha ritenuto necessario un intervento vaccinale globale, in tutte le età e in tutti i Paesi del mondo, esprimendo, tra le altre le seguenti raccomandazioni: “1) in linea con le vigenti raccomandazioni ministeriali, la vaccinazione Covid-19 per tutti i bambini e gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni privi di controindicazioni per gli specifici vaccini autorizzati per età; 2) l’utilizzo di qualsiasi vaccino Covid-19 (purché approvato da EMA e da AIFA), secondo i tempi e le modalità di somministrazione previsti per le specifiche fasce di età. (Clicca qui per il link)
“La conclusione è sempre la stessa: i benefici del vaccinarsi superano di gran lunga i rischi. Conformemente alle indicazioni del Comitato di Bioetica sopra riportate, ma ancor prima alla luce delle norme internazionali a tutela dei minori (art. 12 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata in Italia con legge 276/1991) è stata sentita la minore che ha manifestato liberamente la sua opinione, opinione che deve essere “debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” (art. 12 citato), che ha già compiuto 13 anni, ha espresso con assoluta sicurezza e determinazione la propria opinione sia a tutela della propria salute sia della propria libertà di movimento: “Penso che il vaccino sia una protezione per me e per chi mi sta intorno come ad esempio i miei nonni ed inoltre è una forma di libertà perché senza vaccino non posso fare più niente. Ne ho parlato con i miei genitori ma non volendo ferire nessuno dei due ho preferito ascoltare quello che mi dicevano ma io personalmente vorrei fare il vaccino’.
Ritiene il Collegio che la volontà di ...... debba essere tenuta in debita considerazione ed anche assecondata in quanto poggiante sui dati pacificamente espressi dalla scienza internazionale, tanto più che le considerazioni contrarie provenienti dal padre non sono suffragate da dati scientifici univoci o valutazioni legate alla salute o peculiarità della ragazza. Si osserva, infatti, che il medico curante .... in data 29.10.2021 ha precisato che “ non mostra storie di allergie note ad alimenti o farmaci, in particolare non allergie segnalate per i vaccini cui è stata sottoposta in passato” e, quindi, non mostra apparenti controindicazioni alla somministrazione dei vaccini proposti per l’età (doc. 3 allegato al ricorso). Si sottolinea che questo Tribunale si è già ripetutamente espresso nel senso di limitare la responsabilità genitoriale del genitore contrario alla vaccinazione anti covid 19 ed a tale giurisprudenza si intende dare continuità (Decreto Tribunale Milano Sezione IX Civile 2/13.9.2021)”.
“nella pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo. In quest'ottica, pur senza obbligatorietà, l'autorevolezza propria del consiglio medico e gli studi medico scientifici inducono a ritenere opportuno che le suddette vaccinazioni vengano somministrate”.
Le dichiarazioni del padre della bimba: "Una situazione assai critica e con effetti familiari gravi indotta da questo orientamento giurisprudenziale, che sta invece mutando in altri Fori italiani, nella direzione di un più concreto e favorevole esercizio del dubbio".
Siamo di fronte ad un dogma. Un granitico orientamento ideologico.
“Fatte tutte queste premesse, ritiene il Collegio che la madre possa assumere tutte le decisioni di maggior importanza nell’interesse della minore di natura medica, anche in assenza del consenso paterno”.
“PQM, Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, ..... dispone l’affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con limitazione della responsabilità genitoriale del padre in merito alle scelte medico-sanitarie della figlia, da attribuirsi in via esclusiva alla madre”.
Le spese del giudizio sono state poi poste a carico del resistente nella misura (di circa € 2.000). Una decisione identica a tutte le altre, che verranno progressivamente pubblicate ai fini del diritto di cronaca.
Ache in questo caso, dall’avvio della lite tra i genitori, il rapporto tra il padre e la figlia minorenne è drasticamente peggiorato, fino a divenire quasi nullo successivamente alla vaccinazione.
L’inopinato intervento decisorio del Tribunale ha infatti indotto, anche in questo caso, il minore a ritenere erroneamente come meno responsabile il genitore “perdente” e contrario alla vaccinazione (ovvero il padre), rispetto all’altro (che peraltro lavora in un’azienda del Big Pharma, la AstraZeneca).
Gli incontri tra padre e figlia, precedentemente regolari al 50%, si sono drasticamente ridotti fino a diventare, post vaccinazione, rari, casuali e brevi, avviando una chiara situazione di alienazione parentale e peggiorando irrimediabilmente una situazione già compromessa e con effetti dannosi, in ultima istanza, sui minori stessi.
Una situazione assai critica e con effetti familiari gravi indotta da questo orientamento giurisprudenziale, che sta invece mutando in altri Fori italiani, nella direzione di un più concreto e favorevole esercizio del dubbio.
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Sezione Nona settore Famiglia
Competenze:
Famiglia, separazioni e divorzi.
Magistrati:
Anna Cattaneo - Presidente
Maria Laura Amato
Fulvia De Luca
Chiara Delmonte
Piera Gasparini
Giuseppe Gennari
Valentina Maderna
Rosa Muscio
Beatrice Secchi
Giuseppina Stella Laura Cesira
Cancelleria:
Imelda Artuso - Responsabile
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