23 Novembre 2022
Il Tribunale di Roma dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021 come riformato dal D.L. 172/2021 emesso nei confronti di un agente della Polizia locale di Roma Capitale benchè la stessa fosse assente per congedo di maternità. Questa aveva ricevuto dal proprio datore, in data 17.12 l'invito al rispetto dell'obbligo vaccinale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 ai sensi dell'art 4 D.L. 44/2021; che tuttavia la lavoratrice non era tenuta a sottoporsi all'obbligo vaccinale, in quanto assente per maternità;
il Tribunale nella persona del giudice del Lavoro dott.ssa Damiani afferma chiaramente: la finalità della normativa dedotta a base dell'invito del 17.12.2021, prima, e del provvedimento di sospensione della lavoratrice, poi è quella di evitare il contatto tra operatori della Polizia Locale di Roma Capitale, sprovvisti della copertura vaccinale e assunti potenzialmente quale maggior veicolo di diffusione dell'infezione da Covid-19, ed i cittadini. Non a caso l'enunciazione delle finalità della legge stessa riporta "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni".Alla luce di quanto sopra riportato appare chiaro che l'odierna ricorrente, trovandosi in regime di congedo parentale, non era potenzialmente in grado di configurare un rischio per la salute e per le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.
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