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Green pass torna in Gazzetta Ufficiale 2024, finanziato con i fondi destinati ai danneggiati da reazioni avverse da vaccino Covid

Il Green pass, o meglio, il "digital green pass" risorge. Come verrà finanziato il progetto? Semplice, prendendo parte dei fondi stanziati per i danneggiati da vaccino Covid

05 Marzo 2024

Green pass torna in Gazzetta Ufficiale 2024, finanziato con i fondi usati per i danneggiati da reazioni avverse da vaccino Covid

Il Green Pass torna in Gazzetta Ufficiale. Si chiamerà "digital green pass" ed è stato reintrodotto con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, in poche parole il decreto PNRRPer finanziare il progetto serviranno 3,85 milioni quest'anno e 1,85 l'anno prossimo. Dove verranno presi? Dai fondi messi da parte per i danneggiati da reazioni avverse da vaccino Covid.

Green pass torna in Gazzetta Ufficiale 2024, finanziato con i fondi destinati per i danneggiati da reazioni avverse da vaccino Covid

È lo stesso comma 4 a mettere per iscritto questa cosa: "All'onore derivante dai commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25". 

Si tratta di 150 milioni di euro stanziati per far far fronte alle lesioni dei danneggiati da reazioni avverse al vaccino Covid. I soldi che verrano presi da quel fondo sono circa 5 milioni. Una cifra esigua, certo, ma è il concetto di fondo a far riflettere. Soprattutto se si pensa che è una mossa attuata dal governo che ha come premier Giorgia Meloni, che più di tutti quando era all'opposizione si batteva su argomenti simili. 

Decreto legge del 27 gennaio 2022, articolo 20, comma 1-bis

Ecco cosa dice l'articolo ed il suo comma presi in esame del decreto legge 27 gennaio 2022.

Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuita' delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare:

  • All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni."

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