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Covid-19. Decreto Sostegni ter

Sostegno delle attività economiche e dei servizi sanitari e territoriali e contrasto ai rincari nel settore elettrico

30 Gennaio 2022

Covid-19. Decreto Sostegni ter

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (c.d. Sostegni ter) che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
L'AIME, Associazione Imprenditori Europei, grazie al documento riassuntivo pubblicato da Casartigiani, è andata ad analizzare le misure più interessanti che impattano sul mondo del lavoro e delle imprese.

Ammortizzatori sociali

La cassa Covid non è stata prorogata. La bozza del decreto legge, infatti, prevede l’esonero del contributo addizionale per le aziende che ricorrono ai trattamenti del Fondo integrazione salariale (FIS). Non tutte però. Infatti, soltanto le aziende del settore turistico-ricettivo e gli stabilimenti termali potranno usufruire di questo esonero che di norma è pari al 4% della retribuzione globale spettante al lavoratore relativamente alle ore di lavoro non prestate. Nello specifico le aziende esonerate dal contributo sono le seguenti (All.1 al decreto):

Attività oggetto dell'esonero al contributo addizionale
Turismo
Alloggio (Codici ATECO 55.10 e 55.20)
Agenzie e tour operator (Codici ATECO 79.10, 79.20, 79.90)
Ristorazione
Ristorazione su treni e navi (Codici ATECO 56.10.5)
Catering per eventi, banqueting (Codici ATECO 56.21.0)
Mense e catering continuativo su base contrattuale (Codici ATECO 56.29)
Bar e altri esercizi simili senza cucina (Codici ATECO 56.30)
Ristorazione con somministrazione (Codici ATECO 56.10.1)
Parchi divertimento e parchi tematici (Codici ATECO 93.21)
Stabilimenti termali (Codici ATECO 96.04.20)
Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo e night club e simili (Codici ATECO 93.29.1)
Sale da gioco e biliardi (Codici ATECO 93.29.3)
Altre attività
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (Codici ATECO 49.31 e 49.39.09)
Gestione delle stazioni per autobus (Codici ATECO 52.21.30)
Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei Sistemi di transito urbano o suburbano (Codici ATECO 49.31.01)
Attività dei servizi radio per radio taxi (Codici ATECO 52.21.90)
Musei (Codici ATECO 91.02 e 91.03)

Esonero lavoratori stagionali
Con uno stanziamento di 40 milioni di euro, il Governo ha riconosciuto un esonero contributivo per le assunzioni effettuate, per lavoro stagionale nel settore turismo e centri termali, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
L’esonero è relativo alla contribuzione a carico azienda, ma esclude, come prassi consolidata i premi INAIL.

Aiuti per le imprese del settore turistico-recettivo
Bonus terme
E’ stato previsto un apposito incentivo al fine di incentivare l’acquisto di pacchetti viaggio termali, ed inoltre i buoni già acquistati e non fruiti alla data del 8 gennaio 2021, saranno fruibili fino al 31 marzo 2022.
Bonus affitti turismo
E’ stato previsto per le aziende del settore turistico, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 e marzo 2022, un apposito credito d’imposta a condizione che abbiamo subito una riduzione di almeno il 50% del fatturato o corrispettivi riferiti allo stesso periodo del 2019.
Le disposizioni del credito d’imposta per il turismo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Fondo unico nazionale del turismo

Viene istituito il Fondo unico nazionale del turismo al fine di razionalizzare gli interventi destinati all’attrattività e promozione del turismo con uno sguardo rivolto anche al sostegno degli operatori economici di settore.

Caro bollette
Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

Nello specifico sono queste le misure:
Azzeramento oneri di sistema
La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Contributo d’imposta per energivori
La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente  energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Extraprofitti rinnovabili
La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.
Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.
Stretta cessioni credito imposta, anche per superbonus
Il Decreto interviene anche sui bonus edilizi energetici, come il Superbonus 110 %, con una nuova norma di “contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.
La norma prevede che il credito d’imposta possa essere ceduto una sola volta, senza quindi successive cessioni. La stretta riguarda anche i crediti d’imposta concessi per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
Vale ad esempio per il credito d’imposta per botteghe e negozi, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Inoltre, anche per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

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