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Il TAR Toscana esclude il diniego al cappotto termico aggettante su suolo pubblico, un precedente importante per l’efficientamento energetico

La sentenza n. 1034/2025 rappresenta un importante precedente, soprattutto in un periodo in cui l’efficientamento energetico degli edifici è al centro delle politiche pubbliche

21 Agosto 2025

Il TAR Toscana esclude il diniego al cappotto termico aggettante su suolo pubblico, un precedente importante per l’efficientamento energetico

Una sentenza innovativa afferma la legittimità dell’intervento anche in presenza di lieve aggetto su area pubblica inutilizzata. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha emesso una sentenza destinata a fare scuola in materia di edilizia e uso dello spazio pubblico. Con la decisione n. 1034/2025 ha accolto il ricorso di una cittadina contro l’ordinanza comunale che imponeva lo stop ai lavori e il ripristino dello stato dei luoghi per un intervento edilizio comprendente anche l’applicazione di un cappotto termico.

La pronuncia è rilevante sotto due profili principali: da un lato, conferma la validità della SCIA edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche in presenza di una errata classificazione dell’intervento, e, dall’altro, apre alla possibilità che alcune parti marginali delle opere - come nel caso specifico, l’isolamento termico a cappotto - possano sporgere su suolo pubblico purché non vi sia un concreto pregiudizio.

L’errore formale non blocca i lavori

Nel caso in esame, l’intervento era stato presentato tramite SCIA come “manutenzione straordinaria”, mentre il Comune sosteneva si trattasse di “ristrutturazione conservativa”. Il TAR ha chiarito che tale discrasia non è sufficiente a invalidare il titolo abilitativo dal momento che entrambe le categorie di intervento rientrano nel medesimo regime amministrativo. L’eventuale errore nella compilazione non può - in assenza di altri vizi sostanziali - costituire motivo valido per l’interruzione dei lavori o l'annullamento in autotutela del titolo edilizio.

Lieve aggetto? Non sempre è abuso

Ancora più interessante è il secondo aspetto della decisione. Il cappotto termico applicato all’edificio sporgeva di circa 15 centimetri oltre i confini della proprietà privata sicché invadeva lo spazio aereo di una fascia di terreno pubblico inedificabile. Secondo il TAR, l’aggetto non può considerarsi automaticamente illecito. Richiamando l’art. 840 c.c., i giudici hanno affermato che il diritto di proprietà non si estende automaticamente allo spazio aereo in maniera assoluta e l’amministrazione può opporsi a tale occupazione solo dimostrando un effettivo danno o interesse compromesso. Nel caso specifico, lo spazio interessato dalla sporgenza era inutilizzabile, privo di funzioni urbanistiche o destinazioni pubbliche, e il cappotto non poggiava a terra. La relazione tecnica prodotta dalla ricorrente confermava inoltre che l’intervento non ampliava la sagoma dell’edificio, ma serviva a colmare un disallineamento strutturale preesistente.

Un precedente importante per l’efficientamento energetico

La sentenza n. 1034/2025 rappresenta un importante precedente, soprattutto in un periodo in cui l’efficientamento energetico degli edifici è al centro delle politiche pubbliche. Pur senza aprire indiscriminatamente alla proiezione di opere su suolo pubblico, il TAR introduce un principio di ragionevolezza che valorizza la funzione dell’intervento e la sua compatibilità urbanistica senza fermarsi ad una interpretazione formale e rigida della proprietà. Una decisione che - con ogni probabilità - sarà destinata a orientare anche future controversie analoghe.

di Fulvio Pironti

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