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Obbligo vaccino covid, risarcimento di 150 mila euro a farmacista non inoculata sospesa nel 2021, la sentenza del tribunale di Bolzano

La sentenza si riferisce al suo mancato reintegro, la donna aveva un certificato di esonero dalla vaccinazione e non era stato avviato alcun procedimento disciplinare da parte dell’ordine dei farmacisti

13 Dicembre 2024

Farmacista sospesa nel 2021 per non essersi vaccinata ottiene risarcimento di €150 mila per mancato reintegro

L'insegna di una farmacia fonte: imagoeconomica

Il tribunale del lavoro di Bolzano ha riconosciuto un risarcimento di circa 150 mila euro a una farmacista dell’Azienda sanitaria altoatesina sospesa dal servizio nell’autunno del 2021 per essersi opposta al vaccino per il Covid-19. La sentenza si riferisce al mancato reintegro della professionista nonostante avesse presentato un certificato di esonero dalla vaccinazione e non fosse stato avviato alcun procedimento disciplinare da parte dell’ordine dei farmacisti. La decisione del tribunale segna un punto importante nel dibattito sulle politiche adottate durante l’emergenza sanitaria e sulle loro conseguenze legali.

Non si tratta del primo caso e anzi ci sono già dei precedenti. Una sentenza del Tribunale di Firenze, risalente al 20 novembre 2023 a firma della Dott.ssa Zanda, ha accolto il ricorso di un’infermiera. La donna, che era stata sospesa, ha ricevuto dei "trattamenti discriminatori" in virtù della sua opposizione ai vaccini da Covid.

I dettagli della causa e il risarcimento da 150mila euro

La farmacista, dirigente presso l’Asl altoatesina, aveva citato in giudizio l’azienda contestando due questioni principali: il mancato reintegro al lavoro dopo la presentazione del certificato di esonero e la mancata offerta di un’occupazione alternativa. La giudice Eliana Marchesini, analizzando i fatti, ha stabilito che l’Asl non era obbligata a destinare la farmacista ad altre mansioni, dando ragione all’azienda sanitaria su questo punto. Tuttavia, il tribunale ha accolto la contestazione relativa al mancato reintegro e ha condannato l’Asl a risarcire la farmacista per il danno subito.

La sospensione era stata disposta in base alle normative emergenziali del periodo, che prevedevano l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Nonostante l’esonero successivo, l’azienda non aveva riammesso la farmacista in servizio, decisione che secondo il tribunale ha causato un danno economico e professionale significativo alla lavoratrice.

L’Azienda sanitaria altoatesina ha comunicato che sta valutando se presentare ricorso contro la decisione, attendendo di esaminare in dettaglio le motivazioni della sentenza. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controversie legali legate ai provvedimenti adottati durante la pandemia, sollevando interrogativi sulla gestione dei diritti dei lavoratori nel contesto di emergenze sanitarie. La sentenza evidenzia l’importanza di bilanciare le esigenze di tutela della salute pubblica con il rispetto delle procedure e dei diritti individuali.

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