24 Gennaio 2024
Chiara Ferragni e Balocco, fonte: X @ultimoranet
Una nuova puntata sul caso Ferragni-beneficenza. Giovedì prossimo approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri la bozza del Ddl Ferragni. Il testo prevede multe da 5mila a 50mila euro per chi viola le disposizioni previste dalla legge. Il provvedimento, composto da 5 articoli, arriva dopo l'inchiesta sul pandoro-gate che coinvolto l'influencer Chiara Ferragni.
Si tratta di una vera e propria svolta sulla beneficenza. Ad aprire la pista a questa bozza di disegno legge è stata Chiara Ferragni, suo malgrado, con lo scandalo legato al pandoro Balocco. Sulle confezioni dei prodotti i cui proventi sono in parte destinati a scopi di beneficenza andranno indicati "il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; l'importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato" oppure, nel caso in cui non lo sia, "la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto". Il testo che potete leggere qui sotto in anteprima è già stato battezzato Legge Ferragni.
Come detto, sulle confezioni dei prodotti, i cui proventi sono in parte destinati a scopi di beneficenza, vanno indicati: "Il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza, le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza, l'importo complessivo destinato alla beneficenza se predeterminato" oppure, nel caso in cui non lo sia, "la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto".
E poi la multa. Dai 5mila ai 50mila euro sui siti di chi è stato segnalato dall'Antitrust, sia del produttore sia dell'influencer che ha pubblicizzato il prodotto. Non solo. Anche l'Antitrust provvederà a darne notizia, passando anche dai media. Al comma 3 dell'articolo 4 - concernente 'controlli e sanzioni' - è infatti messo nero su bianco che "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma - recita infatti la norma -, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 5mila euro a 50mila euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno".
Prima di mettere in vendita prodotti i cui proventi sono in parte destinati alla beneficenza, "il produttore o il professionista deve comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato alcune informazioni, ovvero: il soggetto e le finalità destinatarie dei proventi, oltre all'importo che va in beneficenza e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi dalla scadenza del termine" il produttore o il professionista "comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza".
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