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Green pass, validità rinnovabile di 540 giorni dopo la terza dose: l'aggiornamento in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una validità del Green pass di 540 giorni dopo la somministrazione della terza dose. La durata sarà poi ulteriormente prorogabile per un altro anno e mezzo

07 Marzo 2022

Green pass

Green pass (fonte: Lapresse)

Novità per quanto riguarda la validità del Green pass, ora aggiornata a 540 giorni - rinnovabili - a partire dalla somministrazione della terza dose. Nella giornata del 4 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 2 marzo 2022, recante “Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass”. Si tratta di un provvedimento che aggiorna le precedenti disposizioni sulla durata della certificazione verde a seguito della dose di richiamo.

Green pass, validità di 540 giorni dopo la terza dose

In caso di somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario, viene prevista dal provvedimento una validità tecnica del Green pass per un massimo di 540 giorni, quindi di circa un anno mezzo. Questa validità viene collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato. Ciò però non significa che alla fine dell'anno e mezzo la certificazione non sarà più valida in automatico: prima di tale scadenza infatti, a prescindere dalla necessità o meno di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde Covid-19 con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

Per quanto riguarda la verifica del Green pass stesso invece, il decreto dispone che i verificatori debbano utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della Salute. Ciò significa che in caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i verificatori debbano utilizzare l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della Salute, vale a dire l’ultima versione delle librerie software rese disponibili sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute.

Va da se ovviamente che i verificatori debbano essere autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica. Resta da capire il motivo di un provvedimento del genere alla luce della fine dello stato di emergenza pandemico il 31 marzo e delle dichiarazioni del governo sul graduale abbandono del Green pass.

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