21 Settembre 2023
foto @Lapresse
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha bocciato i respingimenti dei migranti da parte della Francia alle sue frontiere interne, emettendo una sentenza in risposta a una causa presentata da diverse associazioni francesi. Secondo i giudici di Lussemburgo, la direttiva dell'Unione Europea relativa ai "rimpatri" deve essere sempre applicata, anche nel caso di controlli temporanei ai confini interni ripristinati da uno Stato membro.
Il periodo previsto al primo comma non esclude la possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.
La Corte Ue ha sottolineato che i migranti irregolari dovrebbero avere la possibilità di lasciare volontariamente il territorio e che l'allontanamento forzato dovrebbe essere una misura di ultima istanza.
Nel caso in cui uno Stato membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne, il governo nazionale può adottare misure di respingimento basate sul codice di Schengen. Tuttavia, per quanto riguarda l'allontanamento dei migranti irregolari, devono essere rispettate le norme e le procedure comuni stabilite dalla direttiva "rimpatri". Questa direttiva si applica a tutti i cittadini di Paesi terzi che entrano nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza, anche se l'ingresso è avvenuto prima di attraversare un valico di frontiera sottoposto a controlli.
La Corte Ue ha evidenziato che la direttiva "rimpatri" consente solo eccezionalmente agli Stati membri di escludere i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. Questa eccezione si applica principalmente quando i migranti sono sottoposti a una decisione di respingimento presso una frontiera esterna di uno Stato membro, ma non vale quando sono sottoposti a una decisione di respingimento presso una frontiera interna di uno Stato membro, anche se i controlli alle frontiere interne sono stati ripristinati.
La Corte Ue ha inoltre ricordato che, in conformità alla direttiva "rimpatri", i Paesi membri possono trattenere un cittadino di un Paese terzo in attesa del suo allontanamento, in particolare se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, e possono punire con la reclusione la commissione di reati diversi dall'ingresso irregolare nel territorio.
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