15 Giugno 2025
Von der Leyen-Bourla, fonte: imagoeconomica
Il Tribunale dell’Unione europea ha accolto con la sentenza annotata il ricorso introdotto dalla sig.ra Stevi, giornalista impiegata presso il quotidiano The New York Times, la quale aveva chiesto alla Commissione Ue, sulla base del regolamento n. 1049/2001, l’accesso a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Pfizer, Albert Bourla in merito all'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid su 4,2 miliardi totali. La decisione impugnata comunicava che, non essendo in possesso di alcun documento corrispondente alla descrizione contenuta nella domanda iniziale, la Commissione non era in grado di accogliere detta domanda. Il Tribunale ha annullato la decisione precisando, con sentenza del 14 maggio 2025, che la portata dei diritti e degli obblighi in materia di diritto d’accesso ai documenti degli organismi dell’Unione europea concerne qualsiasi comunicazione, non importa il formato, corriere elettronico o messaggi di testo, purché inerenti alle attività dell’istituzione.
Il Tribunale ha ricordato che il regolamento sull'accesso ai documenti mira a garantire la più ampia efficacia possibile al diritto di accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni, in ossequio ai principi dello stato di diritto e di democrazia. Pertanto, in linea di principio, tutti i documenti, intesi in senso molto ampio, delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Allorché un'istituzione afferma, in risposta a una richiesta di accesso, che un documento non esiste, si presume l'inesistenza del documento, in conformità con la presunzione di veridicità di cui è investita tale affermazione. Ma tale presunzione può tuttavia essere ribaltata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente.
Nel caso di specie, le risposte della Commissione alle richieste formulate nel corso del procedimento si basano su ipotesi o su affermazioni mutevoli o imprecise, sia sull’esistenza o meno, passata o attuale, dei detti messaggi, sia sulle modalità di ricerca ex post. La Commissione affermava che, a sua conoscenza, i suddetti messaggi della Presidente non sono stati, probabilmente, registrati, e non è in grado di affermare con certezza se siano esistiti, e/o siano stati cancellati. Al contrario, i ricorrenti hanno prodotto elementi pertinenti e concordanti che fanno presumere con una quasi certezza l'esistenza degli scambi in questione, in particolare sotto forma di messaggi di testo (sms e email), nel contesto dell'acquisto da parte della Commissione di vaccini Covid da tale società durante la pandemia. La presunzione di inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti è così stata ribaltata.
In una situazione del genere, la Commissione non può limitarsi ad affermare di non essere in possesso dei documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al pubblico e al Tribunale di comprendere perché tali documenti non sono stati trovati. La Commissione non ha spiegato in dettaglio né il tipo né l'identità dei luoghi in cui tali ricerche sarebbero state effettuate. Pertanto, non ha fornito una spiegazione plausibile per giustificare il mancato possesso dei documenti richiesti. Inoltre, la Commissione non ha chiarito in modo sufficiente se i messaggi di testo richiesti fossero stati cancellati e, in tal caso, se la cancellazione fosse stata effettuata volontariamente o automaticamente, o se il telefono cellulare della presidente fosse stato nel frattempo sostituito, con cancellazione o perdita automatica di tutti i dati, compresi i messaggi di testo. Infine, la Commissione non ha nemmeno spiegato in modo plausibile perché avrebbe ritenuto che i messaggi di testo in oggetto non contenessero informazioni sostanziali o che richiedessero un seguito la cui conservazione dovesse essere garantita. L’obbligo di garantire l’accesso ai documenti istituzionali ha valore sostanziale e non solo formale.
Di Azello Fulmini
Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.
Articoli Recenti
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Luca Greco - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2025 - Il Giornale d'Italia