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La legittimità della revoca dei revisori dei conti: il caso del TAR Campania sulla violazione degli obblighi di collaborazione

La sentenza del TAR Campania del 6 novembre 2025 conferma la legittimità della revoca di un Collegio dei Revisori dei conti in un Comune, a seguito di inadempimenti ripetuti che hanno ostacolato l'efficace gestione finanziaria dell'ente.

08 Novembre 2025

La legittimità della revoca dei revisori dei conti: il caso del TAR Campania sulla violazione degli obblighi di collaborazione

La revoca dell'incarico: un atto di autotutela pubblica

La revoca dell'incarico di revisore dei conti da parte di un ente pubblico rappresenta un atto amministrativo di particolare rilievo. Non si tratta semplicemente di una decisione gestionale, ma di un provvedimento che rientra nell'ambito dell'autotutela pubblica, finalizzato a tutelare il buon andamento dell'Amministrazione. Come sottolineato dal TAR Campania, nella sentenza n. 7159 del 6 novembre 2025, la revoca di un Collegio dei revisori non è frutto di una decisione arbitraria, ma si basa sulla necessità di garantire la funzionalità degli organi comunali. Questo tipo di revoca, dunque, non si limita a sanzionare l'incapacità professionale, ma interviene quando una persistente mancanza di collaborazione incide sul corretto svolgimento delle funzioni pubbliche.

Il caso specifico: il ricorso contro la revoca

Il caso in esame riguarda la deliberazione del Consiglio comunale che ha revocato il Collegio dei revisori dei conti a causa di reiterate violazioni del Regolamento di contabilità. In particolare, il Collegio aveva accumulato ritardi significativi e aggravato il procedimento amministrativo, con effetti diretti sulla gestione economico-finanziaria del Comune. La parte ricorrente ha sostenuto che non sussistessero i presupposti legali per la revoca, citando la norma dell'articolo 235, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che prevede la revoca solo per inadempimento specifico, come la mancata presentazione della relazione sul rendiconto. Tuttavia, il TAR ha respinto il ricorso, ribadendo che la revoca può essere giustificata anche in presenza di altre violazioni, se queste compromettono la collaborazione tra il Consiglio comunale e il Collegio dei revisori.

La "collaborazione" come principio fondamentale

Nel caso trattato, il Tribunale ha richiamato l'importanza della collaborazione tra gli organi di revisione e l'Amministrazione. La norma di riferimento, contenuta nell'articolo 239 del TUEL, stabilisce che i revisori devono fornire il loro parere in modo tempestivo e collaborativo, contribuendo attivamente alla gestione finanziaria dell'ente. Quando questo rapporto di fiducia e collaborazione viene meno, come nel caso di ritardi e inadempimenti da parte del Collegio dei revisori, l'Amministrazione ha il diritto di intervenire, revocando l'incarico.

La sentenza ha, inoltre, evidenziato che la revoca non è un atto di tipo punitivo, ma una misura necessaria per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. L'organo di revisione, infatti, svolge un ruolo cruciale nel garantire la trasparenza e la regolarità contabile dell'ente, e quando non adempie correttamente ai propri doveri, impedisce l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa.

I rapporti tra il Consiglio e il Collegio dei revisori

I rapporti tra il Consiglio comunale e il Collegio dei revisori devono essere improntati a una reciproca fiducia e collaborazione. La sentenza in esame ha chiarito che la revoca può essere legittima quando un revisore non adempie in modo diligente e tempestivo alle proprie funzioni. Tra le principali cause di inadempimento riscontrate nel caso specifico ci sono:

  1. Ritardi nella presentazione del parere sul bilancio, oltre il termine di dieci giorni stabilito dalla legge.
  2. Mancanza di supporto consulenziale agli uffici comunali in merito a problematiche contabili.
  3. Omissioni nelle comunicazioni interne, come la mancata informazione al Sindaco e al Segretario comunale sulle sedute del Collegio, violando le disposizioni regolamentari interne.

Questi comportamenti sono stati ritenuti sufficienti a compromettere la collaborazione tra gli organi e a giustificare la revoca dell'incarico.

Un decalogo di possibili cause di revoca

Il Tribunale ha anche individuato una serie di comportamenti che potrebbero legittimare la revoca di un revisore, includendo:

  • Ritardi nella presentazione dei pareri richiesti dalla legge.
  • Omissioni nei controlli periodici, in particolare durante la stesura del bilancio e del conto consuntivo.
  • Irreperibilità prolungata dei revisori, che impedisce il regolare svolgimento delle funzioni.
  • Rifiuto di collaborare con gli uffici e con gli altri organi dell'Amministrazione.

In generale, la revoca è giustificata quando il comportamento del revisore ostacola in modo significativo il buon funzionamento dell'Amministrazione e il regolare svolgimento delle sue funzioni.

Indicazioni operative per evitare conflitti

Per prevenire situazioni di conflitto e incomprensioni, il Tribunale suggerisce di introdurre nello Statuto o nel Regolamento comunale un elenco più dettagliato di condotte che possano giustificare la revoca dell'incarico. Ciò includerebbe l'introduzione di un decisivo protocollo operativo che specifichi le cause di inadempimento, evitando così che comportamenti distorsivi possano compromettere il corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

La fiducia professionale nell'Amministrazione

Infine, la sentenza ribadisce che in ambito pubblico la fiducia non è legata a considerazioni personali, ma alla professionalità e al rispetto delle funzioni assegnate. Un revisore che non adempie ai propri doveri, non collaborando in modo leale e tempestivo, non può essere considerato idoneo a ricoprire l'incarico. La fiducia dell'Amministrazione deve essere riconosciuta sulla base di dati oggettivi, come la capacità di rispettare i tempi e le procedure stabilite dalla legge. La revoca di un incarico in tal senso diventa non solo una necessità amministrativa, ma anche una tutela per la buona gestione della cosa pubblica.

 

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