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Genova, Tar del Lazio salva la vita a Naso e Rosino, i cinghiali dovevano essere soppressi per la peste suina

La sentenza dice fine a una vicenda iniziata a giugno 2024, con l'arrivo dei servizi veterinari dell'Asl 3 Liguria e il provvedimento di abbattimento

18 Gennaio 2026

Genova, Tar del Lazio salva la vita a Naso e Rosino, i cinghiali dovevano essere soppressi per la peste suina

Il Tar del Lazio ha annullato l’ordine di abbattimento dei due cinghiali di Bargagli (entroterra di Genova), Naso e Rosino, accogliendo il ricorso presentato con l’assistenza del rifugio Miletta di Agrate Conturbia. La sentenza mette fine a una storia iniziata nel giugno 2024, quando i veterinari dell’Asl locale stabilirono che i due animali - scampati a una battuta di caccia rifugiandosi in un giardino - dovessero essere uccisi per prevenire la diffusione della Psa.  Nel motivare la decisione, il Tribunale amministrativo ha affermato che la vita degli ungulati ha un valore autonomo che deve essere tutelato, imponendo all’amministrazione una valutazione concreta e proporzionata delle singole situazioni prima di adottare misure irreversibili.

Nel caso di Naso e Rosino, i giudici hanno inoltre rilevato l’assenza di un rischio sanitario concreto, anche alla luce delle misure di biosicurezza rafforzate adottate nel tempo grazie all’intervento di Rifugio Miletta, che hanno reso impossibile qualsiasi contatto con altri animali e qualsiasi rischio di diffusione della peste suina africana. La sentenza del TAR del Lazio mette la parola fine a una vicenda iniziata a giugno 2024, con l’arrivo dei servizi veterinari dell’Asl 3 Liguria a casa della signora Giordana Giranti, che li aveva accolti nella sua proprietà, e la consegna di un provvedimento di abbattimento e distruzione dei due cinghiali motivato con la prevenzione della Psa (Peste suina africana).

Il rifugio novarese prese a cuore la vicenda presentando un primo ricorso al Tar di Genova tramite l’avvocato Angelita Caruocciolo per contestare la legittimità del provvedimento. Il 7 giugno 2024 il tribunale accolse la richiesta di sospensiva con decreto monocratico urgente riconoscendo sia il pregiudizio irreparabile, sia la fondatezza dell’appello. La competenza territoriale venne però trasferita al Tar del Lazio perché l’ordine si fondava su un’ordinanza commissariale di valore nazionale. Il rifugio Miletta depositò quindi il fascicolo a Roma reiterando la propria richiesta cautelare: anche i giudici della Capitale accolsero la sospensiva stabilendo che l’esistenza dei due cinghiali non comportava rischi per la salute pubblica e le loro vite costituivano un bene irripetibile da tutelare. L’udienza di merito venne fissata per l’11 novembre 2025. Nella nuova e definitiva pronuncia di annullamento, la sezione terza quater richiama il valore costituzionale della tutela degli animali e il loro riconoscimento come esseri senzienti.

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